Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2009 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 134 |
Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, dopo il comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente: "14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianita' utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo.". 2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualita' e la continuita' del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia' destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita' didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo. 3. L'amministrazione scolastica puo' promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attivita' di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennita' di disoccupazione, di cui puo' essere corrisposta un'indennita' di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni. 4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 e' riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
| Art. 1-bis. (2)
(( (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie).
1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il disposto del presente comma si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono annualmente individuati gli istituti scolastici interessati all'applicazione del comma 1, l'entita' delle somme da trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali. 5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente definiti anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' il riparto delle risorse complessivamente disponibili tra la suddetta finalita' e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007. Le somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalita' di cui al presente comma. 6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. )) |
| Art. 1-ter. (2)
(( (Libri di testo: contenimento delle spese per le famiglie).
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: "Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" sono inserite le seguenti: ", connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet". )) |
| Art. 1-quater. (2)
(( (Anagrafe degli studenti).
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: "dei singoli studenti" sono inserite le seguenti: "e dei dati relativi alla valutazione degli studenti,". 2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica". )) |
| Art. 1-quinquies. (2)
( ((Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato).
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sostengono altresi' l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame" )). |
| Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano |
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