Gazzetta n. 223 del 25 settembre 2009 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 29 luglio 2009 |
Convenzione tra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la fondazione «Ugo Bordoni». (Deliberazione n. 429/09/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154; Visto l'art. 1, comma 13, della menzionata legge il quale prevede che «Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza»; Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni; Vista la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni; Vista la delibera 17/98/CONS del 16 giugno 1998, con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilita' dell'Autorita'», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 giugno 2009, in particolare l'art. 31 della legge, che ha modificato l'art. 41 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», nel senso di riconoscere alla Fondazione Ugo Bordoni lo status di «istituzione di alta cultura e ricerca sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico»; Visto che la norma succitata prevede altresi' che «La Fondazione, su richiesta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni […] svolge attivita' di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio»; Considerata la comprovata competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie di interesse dell'Autorita', tale da costituire un valido supporto nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati; Valutata l'esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attivita' di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonche' di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorita' o di carattere pubblico; Ritenuto, in particolare, che la Fondazione Ugo Bordoni possa coadiuvare l'Autorita' nell'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorita'; Visto lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, dello Statuto medesimo; Ravvisata la necessita' di definire il quadro organizzativo e le modalita' di svolgimento della collaborazione di cui si tratta; Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Attivita' della Fondazione Ugo Bordoni 1. Alla Fondazione Ugo Bordoni potra' essere affidato lo svolgimento di attivita' - a supporto dell'Autorita' - aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonche' di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorita' o di carattere pubblico. 2. Le attivita' di cui al precedente paragrafo - da definirsi con appositi progetti esecutivi - riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorita', quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralita' e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente televisivo. 3. L'affidamento alla Fondazione Ugo Bordoni delle attivita' di cui al comma 1 non pregiudica la possibilita', da parte dell'Autorita', di avvalersi, anche nelle materie di cui al comma 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale. |
| Art. 2. Svolgimento delle attivita' della Fondazione Ugo Bordoni 1. Le attivita' affidate alla Fondazione Ugo Bordoni e le modalita' di svolgimento delle stesse sono disciplinate da una Convenzione stipulata fra la Fondazione Bordoni e l'Autorita'. La Convenzione ha una durata pari a 3 anni. Entro il termine di scadenza, l'Autorita' decidera' con delibera in merito al rinnovo della stessa. 2. Con riferimento alle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di cui al comma 1, si fa salva la possibilita' che la Fondazione Ugo Bordoni possa svolgere incarichi nell'ambito delle attivita' promosse dall'Autorita' con specifiche procedure aperte. 3. Ove il contenuto degli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialita', nonche' idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l'attivita' di studio e ricerca affidata dall'Autorita', che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera, anche ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Ugo Bordoni. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Gi oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' affidate dall'Autorita' alla Fondazione Bordoni ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 2 possono trovare copertura, per il primo anno, entro l'importo massimo complessivamente non superiore ad euro 500 mila. Di tale limite si dovra' tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi conclusi per il primo anno fra la Fondazione Ugo Bordoni e l'Autorita', per ognuno dei quali sara' stanziata una somma entro il limite massimo di euro 150 mila. L'importo complessivo indicato gravera' sul bilancio di competenza 2009 dell'Autorita' nel capitolo di spesa n. 112.1233 della Direzione Studi Ricerca e Formazione dedicato a «Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e Istituti di ricerca nazionali ed esteri».La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 29 luglio 2009 Il presidente Calabro'
I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria |
| Allegato CONVENZIONE TRA L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA FONDAZIONE UGO BORDONI La presente Convenzione regola i rapporti tra: La Fondazione Ugo Bordoni, nel proseguo denominata «Fondazione Bordoni», cod. fiscale n. 97201200587, con sede in Roma, Via Baldassarre Castiglione n. 59, in persona del Presidente Enrico Manca, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Fondazione Bordoni, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2008 e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nel proseguo denominata «Autorita'», cod. fiscale n. 95011660636, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 - Torre Francesco, in persona del Presidente Corrado Calabro', per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Autorita'. Art. 1.
1. Con la presente Convenzione, l'Autorita' esprime la disponibilita' ad affidare alla Fondazione Bordoni lo svolgimento di attivita' - a supporto della stessa Autorita' - aventi carattere di studio ed analisi di natura tecnica e scientifica, di assistenza in relazione alle fasi applicative, nonche' di comunicazione dei risultati conseguiti, anche attraverso apposite iniziative seminariali e formative riservate ai dipendenti dell'Autorita' o di carattere pubblico. 2. Le attivita' di cui al precedente paragrafo riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorita', quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralita' e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente televisivo. 3. Per le medesime materie di cui sopra, potra' essere richiesto alla Fondazione Bordoni di erogare attivita' di formazione del personale dell'Autorita' o di collaborazione alla preparazione e svolgimento di seminari interni o convegni aperti al pubblico. 4. L'affidamento alla Fondazione Bordoni delle attivita' di cui al paragrafo 1 non pregiudica la possibilita', da parte dell'Autorita', di avvalersi, anche nelle materie di cui al paragrafo 2, del supporto scientifico o della consulenza di altri soggetti di comprovata esperienza professionale. 5. Con riferimento alle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione, si fa salva la possibilita' che la Fondazione Bordoni possa svolgere incarichi nell'ambito delle attivita' promosse dall'Autorita' con specifiche procedure aperte. Art. 2.
1. Le modalita' di realizzazione delle iniziative demandate alla Fondazione Bordoni, ed i relativi contenuti anche progettuali ed economici sono oggetto di appositi progetti esecutivi predisposti dalla Fondazione Bordoni, nella persona del Direttore delle ricerche, e dall'Autorita', nella persona del Direttore della direzione il cui ambito di competenza e' interessato dal singolo progetto. Tali progetti sono successivamente approvati dall'Autorita' con delibera resa pubblica nelle forme previste dalla legge. Art. 3.
1. In occasione della definizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 2 sara' individuato per l'Autorita' un Responsabile di progetto, al quale e' assegnata la verifica dello stato di avanzamento del progetto stesso e della rispondenza di quanto prodotto ai compiti in esso individuati. 2. Ove il contenuto dell'incarico lo richieda, possono essere imposti specifici obblighi di riservatezza e confidenzialita', nonche' idonee garanzie di separatezza tra le funzioni gestionali e l'attivita' di studio e ricerca affidata dall'Autorita', che dovranno essere riportati in un apposito allegato al progetto esecutivo, anche ai sensi dell'art. 4, comma 4, dello Statuto della Fondazione Bordoni. Art. 4.
1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' affidate dall'Autorita' alla Fondazione Bordoni e previste dall'art. 1 della presente Convenzione possono trovare copertura, per il primo anno, entro l'importo massimo complessivamente non superiore a euro 500 mila. Di tale limite si dovra' tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi conclusi per il primo anno fra la Fondazione Bordoni e l'Autorita'. Nella delibera del Consiglio che approva il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 2 e' indicata la somma all'uopo stanziata, entro il limite massimo di 150 mila euro, il capitolo di spesa e l'esercizio finanziario di riferimento. Art. 5.
1. La presente convenzione ha la validita' di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro il termine di scadenza, l'Autorita' puo' decidere con delibera in merito al rinnovo della stessa. Roma, 16 settembre 2009 per L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: Calabro' per la Fondazione Ugo Bordoni: Manca |
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