Gazzetta n. 224 del 26 settembre 2009 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
DELIBERAZIONE 24 settembre 2009
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna per i referendum propositivi della provincia autonoma di Bolzano indetti per il giorno 25 ottobre 2009. (Documento n. 7).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA
DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso:
che con decreto del Presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 148/2.1 del 24 agosto 2009, successivamente modificato con decreto n. 149/2.1 del 26 agosto seguente, sono stati indetti per il giorno 25 ottobre 2009 i referendum relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento della edilizia abitativa agevolata»), n. 5393 (modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»), n. 5396 (proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere), e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta - poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (legge provinciale per la riduzione del traffico aereo);
Visto:
a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'art. 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potesta' della Commissione in materia di par condicio nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;
c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003;
d) considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca il massimo d'informazione e di conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;
e) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;
f) considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie indette nella provincia autonoma di Bolzano per il 25 ottobre 2009 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della provincia. Esse si applicano dalla data in cui la delibera stessa e' comunicata alla RAI e cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione.
2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura eguale tra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti. Gli eventuali sostenitori dell'indicazione di astensione dal voto o non partecipazione sono equiparati ai contrari quanto alla ripartizione del tempo. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione delle predette assenze.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.
 
Art. 2.
Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva provinciale della RAI nella provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei referendum di cui all'art. 1 puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto. Essa si realizza mediante tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI di cui all'art. 5;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 6;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari a diffusione regionale e provinciale e i programmi di approfondimento. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei referendum, devono essere ricondotti alla responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge.
2. In tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.
 
Art. 3.
Soggetti politici legittimati alle trasmissioni
1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei referendum possono prendere parte:
a) i comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;
b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio della provincia autonoma di Bolzano;
c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;
d) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, ed avere chiesto al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (d'ora in avanti CORECOM), entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il CORECOM valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
 
Art. 4.
Illustrazione dei quesiti e delle modalita' di votazione
La RAI predispone e trasmette nella Provincia autonoma di Bolzano servizi televisivi e radiofonici che illustrano i quesiti referendari, ed informa sulle modalita' di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. I servizi danno conto altresi' delle caratteristiche peculiari ed innovative dell'attuale consultazione referendaria. I servizi televisivi e quelli radiofonici sono trasmessi in orari di buon ascolto, prima e dopo i principali notiziari. Essi sono altresi' inoltrati al CORECOM ed alla Commissione.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi prevedendo la traduzione nella lingua dei segni, che li renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 5.
Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica
1. In riferimento ai referendum del 25 ottobre 2009, la RAI attraverso la testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella provincia autonoma di Bolzano tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, con le seguenti modalita':
a) i comitati promotori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;
b) le forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), sono invitate dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;
c) la RAI individua quali tra i comitati di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonche' degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari.
2. Le tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2009.
3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
 
Art. 6.
Messaggi autogestiti
1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete provinciale in appositi contenitori.
2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Tali soggetti:
a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;
b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI;
d) se rientranti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dichiarano che il CORECOM ha valutato positivamente la loro rilevanza provinciale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.
3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute la RAI puo' altresi' stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario e' trasmesso al competente CORECOM.
4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi e' effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.
 
Art. 7.
Informazione
1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda il tema oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza e della obiettivita'.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti ai conduttori o alla testata.
 
Art. 8.
Programmi dell'accesso
1. La programmazione dell'accesso nella provincia autonoma di Bolzano e' sospesa nel periodo di applicazione della presente delibera.
 
Art. 9.
Comunicazioni e consultazione alla Commissione
1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento sono preventivamente trasmessi al CORECOM ed alla Commissione parlamentare.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, e ogni altra questione controversa.
 
Art. 10.

Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e del direttore
generale della RAI
1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2009
Il Presidente: Zavoli
 
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