Gazzetta n. 225 del 28 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
COMUNICATO |
Approvazione della delibera n. 72 adottata in data 18 giugno 2009 dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. |
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Con ministeriale n. 24/IX/0014820/PG/509-L-45 del 30 luglio 2009 e' stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 72, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 18 giugno 2009, con la quale vengono recepite le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, cosi' come riformulato nell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001. In particolare, il decreto legislativo n.151/2001, prevede all'art. 42, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima, abbiano diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, dell'art. 4, della legge n. 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta. |
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