Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2009, n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interno;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 aprile 2009;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 del medesimo decreto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora nello stabilimento» si intende:
- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, recante «Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, (supplemento ordinario), e' il seguente:
«Art. 11 (Piano di emergenza interno). - 1. Per tutti
gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'art. 8 il
gestore e' tenuto a predisporre, previa consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il
piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento
nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti
al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti gia'
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno
le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed e'
predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo,
per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita'
locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed
aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale
che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli
appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da
adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1,
tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di
emergenza di cui all'art. 20 secondo la rispettiva
competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di
consultazione, di cui ai commi 1 e 3, del personale che
lavora nello stabilimento ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento
ordinario):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238
recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2005, n. 271, (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, (supplemento ordinario).
- Il testo del comma 4, dell'art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 5, dell'art. 11, del citato
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 si vedano le
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334:
«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in
quantita' uguali o superiori a quelle indicate
nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore e'
tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto
all'art. 7, comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare
che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per
prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello
stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di
incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorita' competente di cui all'art.
20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
d'emergenza esterno al fine di prendere le misure
necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra
l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla
stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che
possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione
di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'interno, della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le
indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per
l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione del
rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche'
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente art.,
rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti
in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti
comunitari, possono essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita'
competente preposta alla valutazione dello stesso cosi'
come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle
disposizioni del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione
della regione interessata, qualora fatti nuovi lo
giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei
semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel
campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste all'art. 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorita' di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica
dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art.
22, comma 2, il gestore predispone una versione del
rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate,
da trasmettere alla regione territorialmente competente ai
fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello
stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento
stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare
alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la
limitazione delle informazioni che devono figurare nel
rapporto di sicurezza ala prevenzione dei rimanenti
pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di
sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al
comma 10 e le motivazioni della limitazione delle
informazioni.».



 
Art. 2.

Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno;
b) lo schema di piano di emergenza interno;
c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di emergenza interno.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009

Il Ministro : Prestigiacomo

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 147



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
334 del 1999 si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a
15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'
il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato
decreto legislativo n. 334 del 1999:
«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di
sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
da parte delle regioni della specifica disciplina prevista
dall'art. 18, a svolgere le istruttorie per gli
stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta altresi' il
provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato
il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria
competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio
dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni
necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari,
che non possono essere comunque superiori a due mesi.
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano
nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o
il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuate con il decreto di cui all'art. 10, il Comitato
avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto
preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il
rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nulla osta di fattibilita', eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia
rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza,
formula la proposta di divieto di costruzione, entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato
il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto
particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto
definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico
conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto
di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed
ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono
indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che
il gestore intende adottare per la prevenzione e la
riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni
richieste, e' previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e
3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al
Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al
sindaco, nonche', per l'applicazione della normativa
antincendi, al comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica
prevista dal presente decreto. La partecipazione puo'
avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento,
la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora
ritenuto necessario dal Comitato, il gestore puo' essere
chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono
sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni
contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente
la situazione dello stabilimento.
Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di
controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del
presente decreto, sulla base delle disponibilita'
finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a
quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui
all'art. 21, consistono in verifiche ispettive al fine di
accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei
relativi sistemi di gestione della sicurezza.
1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
svolte al fine di consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il
gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle
attivita' esercitate nello stabilimento, per prevenire
qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le
conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed
all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello
stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti
nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
effettuate, sulla base delle disponibilita' finanziarie
previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in
attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'art.
72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,
della sanita' e dell'industria , del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e sono effettuate indipendentemente di
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
devono essere concepite in modo da consentire un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al
presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un
programma di controllo con una periodicita' stabilita in
base a una valutazione sistematica dei pericoli associati
agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e
almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una
relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in
collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un
termine stabilito dall'autorita' di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere
al gestore tutte le informazioni supplementari che servono
per effettuare un'adeguata valutazione della possibilita'
di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilita' o
l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma
1, il Ministero dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli
stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, ai sensi del
citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione
vigente.».



 
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