Gazzetta n. 226 del 29 settembre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 5 agosto 2009).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e delle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

ART. 1 (Attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato:"decreto", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
b) le parole: "Ministero delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e le parole:"Ministro delle infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".



Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 81 del
2008 si veda nella nota al titolo.
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto
2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e
la riforma della normativa in materia), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro). - 1.-5. (Omissis).
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
(Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto
1991, n. 200, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e
2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio
1995, n. 21, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493
(Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- L'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali
elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione
europea: Convenzione sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27
settembre 1996, del Protocollo concernente
l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della
Corte di giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
1997. Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica), e' il
seguente:
«Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e
degli enti privi di personalita' giuridica). - 1. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di
personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
e' commesso con abuso della qualita' di operatore del
sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del
codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla
commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio, che siano punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31
dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del
presente comma sono responsabili in relazione ai reati
commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi
svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri
di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e'
sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone
fisiche menzionate, quando la commissione del reato e'
stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi
connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della
responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato
nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti
indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire
tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione
in concreto della sanzione, si tenga conto anche
dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni
economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi'
che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la
sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti
milioni e non sia superiore a lire duecento milioni;
prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura
ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento
della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del
reato, anche nella forma per equivalente;
l) prevedere, nei casi di particolare gravita',
l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o
della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio
dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per
l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione
dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai
terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la
pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i
tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di
cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
previsto dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta'
ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni
di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da
parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di
comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione
o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l)
sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata
tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei
confronti della persona fisica responsabile della
violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu'
gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui
alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei
confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano
anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera
l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della
lettera o);
q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico
degli enti sono applicate dal giudice competente a
conoscere del reato e che per il procedimento di
accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del codice di procedura
penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa
degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle
lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b),
c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata
dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei
confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente
comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati
consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di
amministrazione, che sia assicurato il diritto
dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di
cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
sia accertata la responsabilita' amministrativa con
riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente,
con particolari modalita' di liquidazione della quota
posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui
alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
momento del recesso determinato a norma degli articoli
2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere
altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo
anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere
che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi
prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al
Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno
la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono
essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti
alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota,
compresa la capacita' di stare in giudizio; agli oneri per
la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della
presente lettera si provvede mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti
nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita'
nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
e delle societa', di cui sia stata accertata la
responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto
previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata
dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo
del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo
negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
rinuncia o di transazione dell'azione sociale di
responsabilita';
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito
dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al
terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di
cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata
accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento
a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia
vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di
causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il
danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel
caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero
esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di
controllo, quando la commissione del reato e' stata resa
possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v)
si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di
risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il
socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto,
anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di
controllo o di amministrazione, anteriormente alla
commissione del fatto che ha determinato l'accertamento
della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si
intendono gli enti forniti di personalita' giuridica,
eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che
esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di
coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio.».
- Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/40/CE (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004,
n. L 159. La suddetta direttiva e' entrata in vigore il 30
aprile 2004.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187
(Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni
meccaniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
settembre 2005, n. 220.
- La direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni (radiazioni
ottiche) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)
(diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. La suddetta
direttiva e' entrata in vigore il 27 aprile 2006.
- La legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2006), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257
(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici)), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 85
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
2. Le funzioni gia' attribuite al Ministero del
commercio internazionale, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico.
3. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dei trasporti.
4. Al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali sono trasferite le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale, fatto
salvo quanto disposto dal comma 14, i compiti di vigilanza
dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari,
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e neocomunitari,
nonche' i compiti di coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Sono trasferiti
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti
risorse finanziarie, i compiti in materia di politiche
antidroga, quelli in materia di Servizio civile nazionale
di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita in via
esclusiva le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana per i giovani del programma comunitario
«Gioventu' in azione» di cui all'art. 5 del decreto-legge
27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri puo' prendere parte alle attivita'
del Forum nazionale dei giovani.
5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
6. Le funzioni del Ministero della salute, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
7. Le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo.
9. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali» e quella: «Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituiscono, ovunque
ricorrano, rispettivamente le denominazioni: «Ministero
delle politiche agricole e forestali» e «Ministro delle
politiche agricole e forestali». Il Ministro dello sviluppo
economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Le competenze in materia
di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli,
come definiti al paragrafo 1 dell'art. 32 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti
definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello
nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
10. La denominazione: «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti» sostituisce ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero delle
infrastrutture».
11. La denominazione: «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
della pubblica istruzione».
12. La denominazione: «Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
del lavoro e della previdenza sociale».
13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le
funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dall'art. 1, commi 72, 73 e 74, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti
agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla
peculiare attivita' lavorativa svolta ovvero per sviluppare
attivita' innovative e imprenditoriali; le funzioni in tema
di contrasto e trattamento della devianza e del disagio
giovanile. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente lettera la Presidenza del Consiglio dei Ministri
si avvale anche delle relative risorse finanziarie, umane e
strumentali, ivi compresi l'Osservatorio per il disagio
giovanile legato alle dipendenze ed il relativo Fondo
nazionale per le comunita' giovanili di cui al comma 556
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle
risorse gia' trasferite al Ministero della solidarieta'
sociale dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre risorse inerenti
le medesime funzioni attualmente attribuite ad altre
amministrazioni;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in
particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) le funzioni concernenti il Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, e l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia
di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 565;
d) l'espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198. In ordine al Comitato per
l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101.
15. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la semplificazione normativa delegato assicura
il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione
normativa, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 22-bis,
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, quelle
di cui ai commi 12 e 15 e l'iniziativa di cui al comma 14
dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. All'art.
1, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, le parole: «per la funzione pubblica», ovunque
ricorrano, sono soppresse.
16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare,
fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e
mobilita' del personale, che al termine del processo di
riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per
le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese
strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.
19. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento previsti dal presente decreto non deriva
alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in
atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.
21. L'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.
124, e' abrogato. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: «e dal Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, dal
Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello
sviluppo economico».
21-bis. All'art. 29, comma 3, lettera c), della legge 3
agosto 2007, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, organizzato ai sensi dell'art. 98 del testo
unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
anche in deroga alle norme richiamate dall'art. 10, comma
10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio
e' competente per l'istruttoria relativa al controllo di
legittimita' su atti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20».
22. Ferma restando l'applicabilita' anche ai magistrati
amministrativi, ordinari e contabili, nonche' agli avvocati
dello Stato, delle disposizioni dell'art. 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, mediante decreti adottati dai
rispettivi organi di Governo di cui all'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informandone
gli organi di amministrazione del personale interessato, al
predetto art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole:
«Presidente del Consiglio dei Ministri» sono inserite le
seguenti: «e con il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del
Consiglio dei Ministri»;
b) al comma 3, dopo le parole: «valutare motivate» sono
inserite le seguenti: «e specifiche».
22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».



 
ART. 2
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266" e le parole: "il volontario che effettua il servizio civile" sono soppresse.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n.
81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore cosi' definito e' equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di societa', anche di fatto,
che presta la sua attivita' per conto delle societa' e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata
dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attivita' lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:
persona in possesso delle capacita' e dei requisiti
professionali di cui all'art. 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza
dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalita' di
svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attivita' dirette a
fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attivita' dirette
a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilita' sociale delle imprese»:
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul
volontariato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1991, n. 196.



 
ART. 3
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18" e le parole: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.".
c) al comma 9 le parole: "Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai ";
d) al comma 12, le parole: "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti".
e) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi e' tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui e' chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attivita' che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.".



Note all'art. 3
- L'art. 3 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di
rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, degli uffici
all'estero di cui all'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di
trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente
decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle
effettive particolari esigenze connesse al servizio
espletato o alle peculiarita' organizzative ivi comprese
quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale
nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche' dalle
altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco,
nonche' dal Dipartimento della protezione civile fuori dal
territorio nazionale, individuate entro e non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare;
analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e
culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,
sono fatte salve le disposizioni attuative dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
disposizioni tecniche del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai
relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale
termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al
presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili
del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono applicate tenendo conto delle particolari modalita' di
svolgimento delle rispettive attivita', individuate entro
il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile e il Ministero dell'interno,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i
lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche'
ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto
previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di
un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'art. 23 del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente
decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui
all'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario,
fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare
e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente
connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con
rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali,
gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del
datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o
autorita' ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art.
409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del
committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano
prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'art. 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le
altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli
lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai
disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del
contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano
applicazione gli obblighi di informazione e formazione di
cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere
forniti i necessari dispositivi di protezione individuali
in relazione alle effettive mansioni assegnate.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una
prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul
telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le
disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente
dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di
cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati
dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in
ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed
applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione
della normativa in materia di tutela della salute e
sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di
lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita'
competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il
lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti
collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al
preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il
lavoratore a distanza puo' chiedere ispezioni. Il datore di
lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire
l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri
lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi
aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui
all'art. 2222 del codice civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare
di cui all'art. 230-bis del codice civile, dei coltivatori
diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti e dei soci delle societa' semplici operanti
nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui
all'art. 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del presente
decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di
volontariato o l'ente di servizio civile possono essere
individuate le modalita' di attuazione della tutela di cui
al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria
prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro, questi e' tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui e' chiamato ad operare e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'. Egli e' altresi' tenuto ad adottare le
misure utili ad eliminare o, ove cio' non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del volontario e altre attivita' che si
svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificita' dell'attivita'
esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano
lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le
cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo
di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali
aziendali, provvede ad emanare disposizioni per
semplificare gli adempimenti relativi all'informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente
decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente piu' rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette
organizzazioni definiscono specifiche modalita' di
attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino
esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui
al precedente periodo.».
- Per i riferimenti della legge 11 agosto 1991, n. 266,
si veda nota all'art. 2.



 
ART. 4
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "formativi e di orientamento", le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro" sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: "l-bis) i lavoratori in prova.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unita' lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..".



Note all'art. 4:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Computo dei lavoratori). - 1. Ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto legislativo fa discendere particolari
obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis
del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori
di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto
di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di
tipo accessorio ai sensi degli articoli 70 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro ai sensi dell'art. 74 del medesimo decreto;
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, ove la loro attivita' non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile e i volontari che
effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del
codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva
lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'art. 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura
civile, nonche' i lavoratori a progetto di cui agli
articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro
attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente;
l-bis) i lavoratori in prova.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di
lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai
sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modificazioni, si computano sulla base del
numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco
di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito
delle attivita' stagionali definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e
successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, il personale in
forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e
dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato,
anche stagionali, nel settore agricolo si computa per
frazioni di unita' lavorative anno (ULA) come individuate
sulle base della normativa comunitaria.».



 
ART. 5
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "e' istituito";
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;";
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;".



Note all'art. 5:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e' istituito il Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero della
salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.».



 
ART. 6
(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;";
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';". 2. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti: "m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento; m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".



Note all'art. 6:
- L'art. 6 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'art. 11,
comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'art. 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'art. 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'art. 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle
regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo conto dei
profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di qualificazione
delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente
della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'art. 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'art. 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischi da stress lavoro-correlato.».



 
ART. 7
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in un'ottica di genere";
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle lavoratrici";
c) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL.".



Note all'art. 7:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 8 (Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro). - 1. E' istituito il
Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei
luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per
orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia
della attivita' di prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori
iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e
per indirizzare le attivita' di vigilanza, attraverso
l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli
attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione
di specifici archivi e la creazione di banche dati
unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e'
costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero
dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL,
con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono
gli organismi paritetici e gli istituti di settore a
carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano
della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica
del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, vengono definite le regole
tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP,
nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole
sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e
dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema
informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate
le speciali modalita' con le quali le forze armate e le
forze di polizia partecipano al sistema informativo
relativamente alle attivita' operative e addestrative. Per
tale finalita' e' acquisita l'intesa dei Ministri della
difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema
informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno
riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un'ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e
delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dell'INAIL.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e'
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza
utili per le attivita' dei soggetti destinatari e degli
enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivita' di cui al presente articolo sono
realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2
utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e
strumentali in dotazione.».



 
ART. 8
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."; b)dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) puo' erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.". 2. All'articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: "svolge" e' sostituta dalle seguenti: "puo' svolgere". 3.All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.".



Note all'art. 8:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 9 (Enti pubblici aventi compiti in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. L'ISPESL,
l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che
esercitano le proprie attivita', anche di consulenza, in
una logica di sistema con il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione
delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente,
svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarieta', le seguenti attivita':
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attivita';
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in
logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai
programmi di intervento in materia di sicurezza e salute
sul lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), per
verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e
assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative
e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie,
piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno
tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei
piu' adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci
alla riduzione dei livelli di rischiosita' in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli
elementi di innovazione tecnologica in materia con
finalita' prevenzionali, raccordandosi con le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti
sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in
conformita' ai criteri e alle modalita' elaborati ai sensi
degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui all'art. 32;
f) promozione e divulgazione della cultura della salute
e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula
di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato
per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza
in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'art.
5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'art. 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all'art. 2,
comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dall'art. 8.
3. L'attivita' di consulenza di cui alla lettera c) del
comma 2, non puo' essere svolta dai funzionari degli
istituti di cui al presente articolo che svolgono attivita'
di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano
tale attivita' non possono, per un periodo di tre anni
dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio
dell'attivita' di consulenza non vi e' l'obbligo di
denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale
o di comunicazione ad altre Autorita' competenti delle
contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in
ogni caso, l'esercizio dell'attivita' di consulenza non
esclude o limita la possibilita' per l'ente di svolgere
l'attivita' di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. Con
successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL,
e' disciplinato lo svolgimento dell'attivita' di consulenza
e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi
percepiti per lo svolgimento dell'attivita' di consulenza
sono devoluti in ragione della meta' all'ente di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'art. 52, comma
1.
4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'art. 12
della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 2, comma 6,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 2, comma
130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni
altra disposizione previgente, svolge, con la finalita' di
ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle
proprie competenze quale gestore dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute con l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di
prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite
con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal
1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate
all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie
di gestione realizzatesi nell'esercizio finanziario sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
d-bis) puo' erogare prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro
stipulato in sede di Conferenza permanente tra i rapporti
dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL,
che definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni
da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico,
nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL
e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario
nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo,
consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e
documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello
Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del
lavoro e della produzione e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarieta' della
azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attivita':
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e
di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza
dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello
Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente
lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorita'
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformita' ai requisiti di sicurezza e
salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
d) svolge attivita' di organismo notificato per
attestazioni di conformita' relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del
mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli
altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in
materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle
regioni e alle province autonome per l'elaborazione del
Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e
dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute
e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento
dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) puo' svolgere, congiuntamente ai servizi di
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l'attivita' di vigilanza sulle strutture sanitarie del
Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
derivanti dalle attivita' di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula pareri e proposte circa la congruita'
della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di
sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la
gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di
salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni
di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di
esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point
italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivita' di monitoraggio del Ministero
della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di
assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la finalita' di ridurre il
fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie
competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto
previsto negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche
sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie
spese istituzionali, progetti di investimento e formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia di salute per il settore marittimo,
anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di
assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori
marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento
lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento
agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima
applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1°
gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all'entrata
del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione
rializzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».



 
ART. 9
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: "finanziamento" sono inserite le seguenti: ", da parte dell'INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: ", da parte dell'INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ";
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "finanziamento", sono inserite le seguenti: ", da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,";
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse gia' disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.";
e) al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro," ed e' aggiunto infine il seguente periodo: "L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
f) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL puo' provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.".



Note all'art. 9:
- L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. Nell'ambito
della Commissione consultiva di cui all'art. 6 sono
definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal
Comitato di cui all'art. 5, le attivita' promozionali della
cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in
particolare a:
a) finanziamento, da parte dell'INAIL e previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di progetti di investimento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro
imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicita' delle procedure;
b) finanziamento, da parte dell'INAIL e delle regioni,
previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui
all'art. 52, comma 1, lettera b);
c) finanziamento, da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, delle attivita' degli istituti scolastici,
universitari e di formazione professionale finalizzata
all'inserimento in ogni attivita' scolastica ed
universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a
favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della
sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con
oneri a carico delle risorse di cui all'art. 1, comma
7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto
dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto
annuale delle risorse tra le attivita' di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1 e dell'art. 52, comma 2, lettera
d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione
di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, attraverso modalita' operative da definirsi in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo
sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono
altresi' concorrere le parti sociali, anche mediante i
fondi interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con
l'utilizzo appropriato di risorse gia' disponibili,
finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di
soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici
protocolli di intesa tra parti sociali, o gli enti
bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della riduzione del tasso
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando
la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto art.
3, si tiene anche conto dell'adozione, da parte delle
imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di
cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura
della salute e sicurezza sul lavoro e' facolta' degli
istituti scolastici, universitari e di formazione
professionale inserire in ogni attivita' scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche
ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1,
lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale attivita'
e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse
disponibili degli istituti.
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro con progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati
e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del
decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, l'INAIL puo' provvedere
utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le
regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza incremento di oneri per le imprese.
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le
amministrazioni pubbliche promuovono attivita'
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle
lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela
dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di
cui all'art. 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n.
123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le
priorita', ivi compresa una campagna straordinaria di
formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa
consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.».



 
ART. 10
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.";
b) al comma 2, dopo le parole: "previdenza sociale" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, "; le parole: "lo stessi personale puo' esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "lo stesso personale esercita" e le parole: "informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7".



Note all'art. 10:
- L'art. 13 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 13 (Vigilanza). - 1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda
sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo
economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. Le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ivi compresa quella in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 35 della legge 26
aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all'art. 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della
salute, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
informandone preventivamente il servizio di prevenzione e
sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per
territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.».



 
ART. 11
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attivita' imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa, all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2. ";
b) al comma 2, dopo le parole: "in materia di prevenzioni incendi" sono inserite le seguenti: "in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46";
c) la lettera c) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.".
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.";
e) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: "11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.".



Note all'art. 11:
- L'art. 14 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori). - 1. Al fine di far cessare il pericolo per la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche'
di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 92, comma 1,
lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le
rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell'attivita'
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato
decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto
per l'adozione del provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale sono quelle individuate
nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di
prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal
contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette piu' violazioni
della stessa indole . Si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa dell'adozione
del decreto di cui al precedente periodo, nell'allegato I.
L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento e' pari alla citata
sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori
irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore
al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la
durata e' incrementata di un ulteriore periodo di tempo
pari al doppio della durata della sospensione e comunque
non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione e' successiva al
termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione
entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la
durata del provvedimento e' pari a due anni, fatta salva
l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di
rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito
dell'acquisizione della revoca della sospensione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche con
riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell'attivita' di impresa,
all'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all'allegato I, provvede il comando
provinciale dei vigili del fuoco territorialmente
competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in
materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il
quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
1. In materia di prevenzione incendi in ragione della
competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'art. 46 trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a
quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.
5. E' condizione per la revoca del provvedimento da
parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni
penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al
finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro
sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 1,
comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per
finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai
commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro
territorialmente competente e al presidente della Giunta
regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a
6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle
competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di
lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l'unico occupato
dall'impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di
lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno
lavorativo successivo ovvero dalla cessazione
dell'attivita' lavorativa in corso che non puo' essere
interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di
pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei
lavoratori o dei terzi.».



 
ART. 12
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. ". 2. All'articolo 16, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non puo', a sua volta, delegare le funzioni delegate.".



Note all'art. 12:
- L'art. 16 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 16 (Delega di funzioni). - 1. La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma
4.
3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non puo', a
sua volta, delegare le funzioni delegate.».



 
ART. 13
(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;";
b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;";
c) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: "o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda;";
d) alla lettera p), dopo le parole: "comma 3" sono inserite le seguenti: "anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, " ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il documento e' consultato esclusivamente in azienda.";
e) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: "r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; ";
f) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati;". 2. All'articolo 18, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. ". 3. All'articolo 18, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.".



Note all'art. 13:
- L'art. 18 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r); il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3,
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, per l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA,
nonche' per loro tramite, al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8,
entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini
statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a
fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul
lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'art.
8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.».



 
ART. 14
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto, le parole: "i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti".



Nota all'art. 14:
- L'art. 21 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile e ai lavoratori autonomi). - 1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice
civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'art. 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle societa' semplici operanti
nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita'
alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalita',
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto
o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico
hanno facolta' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivita' svolte, secondo le previsioni
di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.».



 
ART. 15
(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e' conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;".
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;";
c) la lettera f) e' soppressa.



Note all'art. 15:
- L'art. 25 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 25 (Obblighi del medico competente). - 1. Il
medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrita' psico-fisica dei lavoratori, all'attivita' di
formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per
la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio
di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalita'
organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione
e valorizzazione di programmi volontari di «promozione
della salute», secondo i principi della responsabilita'
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione
gli indirizzi scientifici piu' avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale
cartella e' conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione
dei relativi risultati, presso il luogo di custodia
concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia
del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e
gli fornisce le informazioni necessarie relative alla
conservazione della medesima; l'originale della cartella
sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni,
salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del
presente decreto;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione della attivita' che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) (abrogata);
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni
di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile
del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata
e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati
ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita'
diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di
lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di
valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero
della salute entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.».



 
ART. 16
(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: "dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori, servizi e forniture" e dopo le parole: "dell'azienda medesima" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che abbia la disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo";
b) alla lettera a), dopo le parole: "in relazione ai lavori" sono inserite le seguenti: ", ai servizi e alle forniture". 2. All'articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Tale documento e' allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto."; 3. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.". 4. All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso.".



Note all'art. 16:
- L'art. 26 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di
cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneita' tecnico-professionale, ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,
ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita'
lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento e' allegato al contratto di appalto o di opera e
va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi
e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre
2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive
modificazioni, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non
sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all'allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al momento della
data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'art. 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare
congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu' vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007,
n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici
le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime
di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.».



 
ART. 17
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di cui all'articolo 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilita' per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore edile.";
c) al comma 2, le parole: "Il possesso dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad altri settori di attivita' individuati con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il possesso dei requisiti " e la parola: "vincolante" e' sostituita dalla seguente: "preferenziale";
d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.".



Note all'art. 17:
- L'art. 27 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi). - 1. Nell'ambito della Commissione di
cui all'art. 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati
settori, ivi compreso il settore della sanificazione del
tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivita' di
cui all'art. 21, comma 2, nonche' sulla applicazione di
determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli
appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati
ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all'edilizia, il sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei
termini e alle condizioni individuati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 6, comma 8,
lettera g), di uno strumento che consenta la continua
verifica della idoneita' delle imprese e dei lavoratori
autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di
legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i
provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale
strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese
ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che
misuri tale idoneita', soggetto a decurtazione a seguito di
accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
determina l'impossibilita' per l'impresa o per il
lavoratore autonomo di svolgere attivita' nel settore
edile.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che
potra', con le modalita' ivi previste, essere esteso ad
altri settori di attivita' individuati con uno o piu'
accordi interconfederali stipulatia livello nazionale dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative, il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti
pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e
contributi a carico della finanza pubblica, sempre se
correlati ai medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.».



 
ART. 18
(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "da altri Paesi" sono aggiunte le seguenti: "e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. ";
c) al comma 2, alinea, dopo le parole: "della valutazione," sono inserite le seguenti: "puo' essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e "; le parole: "deve avere data certa" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonche', ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,";
d) al comma 2, lettera a), e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La scelta dei criteri di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.";
e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivita'.".



Note all'art. 18:
- L'art. 28 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1. La
valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, puo' essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53,
su supporto informatico e deve essere munito anche tramite
le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro,
nonche', ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'.».



 
ART. 19
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 29 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. ";
c) al comma 7, la lettera c) e' soppressa.



Note all'art. 19:
- L'art. 29 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 29 (Modalita' di effettuazione della valutazione
dei rischi). - 1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all'art. 17,
comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'art. 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o
della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando
i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle
modalita' di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
e quello di cui all'art. 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l'unita' produttiva alla quale si
riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all'art. 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8,
lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle
attivita' di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c),
d) nonche' g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano
alle attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b),
c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione
ad amianto;
c) (soppressa).».



 
ART. 20
(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 30 del decreto, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.".



Note all'art. 20:
- L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). - 1.
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica di cui
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere
adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma
1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere,
per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un
idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'art. 11.».



 
ART. 21
(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, " sono inserite le seguenti: "e della laurea magistrale LM26 ";
b) al comma 5 le parole: "ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale";
c) al comma 7, dopo le parole: "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.



Note all'art. 21:
- L'art. 32 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'art. 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle
attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile
o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver
svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o
alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi
alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9,
10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree
e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi
della normativa vigente con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai
sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere
individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente articolo
nei confronti dei componenti del servizio interno sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)
del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che
si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un
servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
di addetti.».



 
ART. 22
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 34 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unita' produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonche' di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unita' produttiva o a servizi esterni cosi' come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis; ";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46. ".



Note all'art. 22:
- L'art. 34 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
- 1. Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, il
datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-bis. Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6,
nelle imprese o unita' produttive fino a cinque lavoratori
il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, nonche' di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all'azienda o all'unita' produttiva o a
servizi esterni cosi' come previsto all'art. 31, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di
cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i
compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
comma 1 e' altresi' tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo
di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i
corsi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio
1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.».



 
ART. 23
(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "I preposti" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti e i preposti" e le parole: "e in azienda" sono soppresse;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.";
c) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori.";
d) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: " , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni".



Note all'art. 23:
- L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - 1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente
decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni
gia' in vigore in materia, la formazione di cui al periodo
che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma
2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento
specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e
sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di
nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore
di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 puo' essere
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui
all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori.
8. I soggetti di cui all'art. 21, comma 1, possono
avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti,
tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 46, continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell'art. 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.».
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute
e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli
ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalita', la durata e i contenuti specifici
della formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e
sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i
relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei
fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti
normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore
annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel
territorio in cui si svolge l'attivita' del datore di
lavoro, durante l'orario di lavoro e non puo' comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia
di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
delle attivita' di formazione di cui al presente decreto
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se
concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto
formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di
vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli
obblighi di cui al presente decreto.».



 
ART. 24
(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.".



Note all'art. 24:
- L'art. 38 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente). -
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di
attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente
periodo i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, svolgano le attivita' di medico
competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per
almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati
a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a
produrre alla regione attestazione del datore di lavoro
comprovante l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero della
salute.».



 
ART. 25
(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 40 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.".



Note all'art. 25:
- L'art. 40 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio
sanitario nazionale). - 1. Entro il primo trimestre
dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico
competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai
servizi competenti per territorio le informazioni,
elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in
allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di
semplicita' e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B
e le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al
comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi
alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall'entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo.».



 
ART. 26
(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: "dalle direttive europee, nonche'" sono soppresse. 2. All'articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita' alla mansione.". 3. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. ". 4.All'articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) e' soppressa. 5. All'articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: "lettere a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)". 6. All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.". 7.All'articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.". 8. All'articolo 41 del decreto, il comma 8 e' abrogato. 9. All'articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ".



Note all'art. 26:
- L'art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) (soppressa);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. (Abrogato).
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi
quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.».



 
ART. 27
(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.";
b) il comma 2 e' abrogato.



Note all'art. 27:
- L'art. 42 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 42 (Provvedimenti in caso di inidoneita' alla
mansione specifica). - 1. Il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo
1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'art. 41,
comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un'inidoneita' alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni
equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo
il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
2. (Abrogato).».



 
ART. 28
(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.".



Note all'art. 28:
- L'art. 43 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi
pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'art.
18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non puo' essere evitato, possano
cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilita' di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare
le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione
idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio
presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle
particolari condizioni in cui possono essere usati.
L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione
fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla
valutazione dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera
b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della
unita' produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di
cui all'art. 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
rischi specifici dell'azienda o dell'unita' produttiva. Con
riguardo al personale della Difesa la formazione specifica
svolta presso gli istituti o la scuole della stessa
Amministrazione e' abilitativa alla funzione di addetto
alla gestione delle emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente
motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato.».



 
ART. 29
(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 48, comma 3, del decreto e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o piu' accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative vengono individuati settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52. ".



Note all'art. 29:
- L'art. 48 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale di cui all'art. 47, comma 3,
esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza di cui all'art. 50 e i termini e con le
modalita' ivi previste con riferimento a tutte le aziende o
unita' produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al
presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito
non e' stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui
all'art. 52. Con uno o piu' accordi interconfederali
stipulatia livello nazionaledalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative vengono individuati settori e attivita',
oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di
adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in
materia di sicurezza o di pariteticita', le aziende o
unita' produttive, a condizione che aderiscano a tali
sistemi di rappresentanza o di pariteticita', non siano
tenute a partecipare al Fondo di cui all'art. 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e
del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle
modalita' di cui al presente articolo, al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo
comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza,
all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di
cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile
con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».



 
ART. 30
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attivita'; 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.";
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: " 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.".



Note all'art. 30:
- L'art. 51 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'art. 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro.
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all'arti. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all'art. 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attivita'.
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche'
dispongano di personale con specifiche competenze tecniche
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e
nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le
finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono
al Comitato di cui all'art. 7 una relazione annuale
sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di
cui all'art. 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga
comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di
vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i
nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali.».



 
ART. 31
(Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come nel settore edile,". 2. All'articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in 8 ore";
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse. 3. All'articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
b) dopo le parole: "modalita' di funzionamento, sono inserite le seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo";
c) dopo le parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti: "e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo". 4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e' alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".



Note all'art. 31:
- L'art. 52 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 52 (Sostegno alla piccola e media impresa, ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e'
costituito il fondo di sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a favore
delle realta' in cui la contrattazione nazionale o
integrativa non preveda o costituisca, come nel settore
edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di
pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non
inferiore al cinquanta per cento delle disponibilita' del
Fondo, delle attivita' delle rappresentanze dei lavoratori
per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro
delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di
cui all'art. 2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'art. 48,
comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unita'
produttiva calcolate sulla base della retribuzione media
giornaliera per il settore industria e convenzionale per il
settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo
del minimale e massimale delle prestazioni economiche
erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato
in base all'art. 4 e la giornata lavorativa convenzionale
e' stabilita in 8 ore;
b) (soppressa);
c) (soppressa);
d) (soppressa).
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato,
previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono
definiti le modalita' di funzionamento, e di articolazione
settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i
criteri di riparto delle risorse tra le finalita' di cui al
medesimo comma nonche' il relativo procedimento
amministrativo e contabile di alimentazione e la
composizione e le funzioni del comitato amministratore del
fondo.
3-bis. In fase di prima attuazione il fondo e'
alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell'INAIL
delle risorse previste per le finalita' di cui all'art. 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale redige una relazione annuale sulla attivita'
svolta, da inviare al Fondo.».



 
ART. 32
(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 55 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 55
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione e' commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivita' di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivita' disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piu' imprese e la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalita' di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. 4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1; b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a); c)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4; f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa). 6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. ".
 
ART. 33
(Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 56 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 56
Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). ".
 
ART. 34
(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 57 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 57
(Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti,
i fornitori e gli installatori)

1. I proggettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 1.600 euro. 2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro. 3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro. ".
 
ART. 35
(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 58 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 58
(Sanzioni per il medico competente)

1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. ".
 
ART. 36
(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 59 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 59
(Sanzioni per i lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ".
 
ART. 37
(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 60 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 60 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i
coltivatori diretti del fondo, i soci delle societa' semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti)

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). 2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3. ".
 
ART. 38
(Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.";
b) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.".



Note all'art. 38:
- L'art. 62 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62 (Definizioni). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di
lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente
titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva,
nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o
dell'unita' produttiva accessibile al lavoratore
nell'ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si
applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni
facenti parte di un'azienda agricola o forestale.».



 
ART. 39
(Modifiche all'articolo 63 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.";
b) il comma 6 e' abrogato.



Note all'art. 39:
- L'art. 63 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 63 (Requisiti di salute e di sicurezza). - 1. I
luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti
indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per
le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime,
le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da
lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993;
in ogni caso devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi
sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli
adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente, adotta le misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. (Abrogato).».



 
ART. 40
(Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 67, comma 2, lettera b), le parole " l'organo di vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: " Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilnza".



Nota all'art. 40:
- L'art. 67 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente
per territorio). - 1. La costruzione e la realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,
nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli
esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della
normativa di settore ed essere notificati all'organo di
vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli
aspetti considerati nella valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e
delle principali modalita' di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e
degli impianti. Entro trenta giorni dalla data di notifica
l'organo di vigilanza territorialmente competente puo'
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in
relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai
luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre
lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai
fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui
all'art. 53, comma 5.».



 
ART. 41
(Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 68 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 68
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2. 2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati."".
 
ART. 42
(Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: "utensile o impianto" sono inserite le seguenti: ", inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo,".



Nota all'art. 42:
- L'art. 69 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 69 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto inteso come il complesso
di macchine, attrezzature e componenti necessari
all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero
in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si
trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.».



 
ART. 43
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 70 del decreto il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell'articolo 70. ".



Nota all'art. 43:
- L'art. 70 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 70 (Requisiti di sicurezza). - 1. Salvo quanto
previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all'emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al
comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le
prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'art. 28 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento
delle loro funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, constatino che un'attrezzatura di
lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere
stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente
alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive
comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente
alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione
di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o piu'
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono
espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di
utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore
di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura,
mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione
nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione,
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle
modalita' di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro
ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente
rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei
soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla
conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato,
risulti la non conformita' dell'attrezzatura ad uno o piu'
requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1
dell'art. 70.».



 
ART. 44
(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: "condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), ";
b) al comma 7, lettera a), le parole: "formazione adeguata e specifica" sono sostituite dalle seguenti: "informazione, formazione ed addestramento adeguati".
c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nell'alinea, dopo le parole: "datore di lavoro" sono inserite le seguenti: ", secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida,"; 2) i numeri: "1) e 2)" sono sostituiti dalle lettere: "a) e b)"; 3) alla lettera b), cosi' come sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1) e 2), le parole: "a controlli" sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi di controllo"; 4) alla lettera c) le parole: "i controlli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi di controllo";
d) al comma 11, dopo le parole: "verifiche periodiche" sono inserite le seguenti: "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza," ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalita' di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13. ";
e) al comma 13, dopo le parole: "Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali", cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro dello sviluppo economico";
f) al comma 14 le parole: "sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico".



Nota all'art. 44:
- L'art. 71 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al
lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono
essere utilizzate conformemente alle disposizioni
legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro,
il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative,
tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle
istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all'art. 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui
lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite
all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le
condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del
comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3, non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1,
comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino
modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori
durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di
sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro
impiego conoscenze o responsabilita' particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore
di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti
ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme
tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede
affinche':
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende
dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della
messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio
in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto,
al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo
frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di
garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni,
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di
inattivita';
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e
b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione
e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono
essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8
siano usate al di fuori della sede dell'unita' produttiva
devono essere accompagnate da un documento attestante
l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne
l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata
dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di
lavoro puo' avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o
privati abilitati con le modalita' di cui al comma 13. Le
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro puo' avvalersi di soggetti pubblici o
privati abilitati, con le modalita' di cui al comma 13.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di
soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati
abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico
servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per
l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di
cui all'art. 6, vengono apportate le modifiche all'allegato
VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro
da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.».



 
ART. 45
(Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.";
b) al comma 2 le parole: "ad un datore di lavoro" sono soppresse; la parola: "conduttore" e' sostituita dalla seguente:"operatore" e dopo le parole: "disposizioni del presente titolo" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista".



Nota all'art. 45:
- L'art. 72 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in
uso). - 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o
locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili
costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina
di cui all'art. 70, comma 1, attesta, sotto la propria
responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o
della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o
dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare formati conformemente alle disposizioni del
presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui
all'art. 73, comma 5, siano in possesso della specifica
abilitazione ivi prevista.».



 
ART. 46
(Modifiche all'articolo 73 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Informazione, formazione e addestramento";
b) al comma 1, le parole:"una formazione adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "una formazione e un addestramento adeguati,";
c) al comma 4, le parole: "una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo".



Nota all'art. 46:
- L'art. 73 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento). -
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37
il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro
presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se
da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di
tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono
risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'art.
71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire
l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad
altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonche' le modalita' per il riconoscimento di
tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della
formazione.».



 
ART. 47
(Modifiche all'articolo 74 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: "stradali" e' soppressa.



Nota all'art. 47:
- L'art. 74 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 74 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo
di protezione individuale, di seguito denominato «DPI»,
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno
o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle Forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivita' lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.».



 
ART. 48
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 79 del decreto dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. ".



Nota all'art. 48:
- L'art. 79 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 79 (Criteri per l'individuazione e l'uso). - 1. Il
contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di
riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art.
77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6, tenendo conto della natura,
dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio sono
indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme
restando le priorita' delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2
restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1° giugno 2001.».



 
ART. 49
(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:"1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il datore di lavoro prende, altresi', le misure necessarie affinche' le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.".



Nota all'art. 49:
- L'art. 80 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 80 (Obblighi del datore di lavoro). - 1. Il datore
di lavoro prende le misure necessarie affinche' i
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura
elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle
apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una
valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1,
tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il
datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, ad individuare i dispositivi di protezione
collettivi ed individuali necessari alla conduzione in
sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del
livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure
di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresi', le misure
necessarie affinche' le procedure di uso e manutenzione di
cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto
delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni
contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di
prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme
tecniche.».



 
ART. 50
(Modifiche all'articolo 81 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX" sono sostituite dalle seguenti: "pertinenti norme tecniche";
b) il comma 3 e' abrogato.



Nota all'art. 50:
- L'art. 81 del citato decreto legislativo n. 81, del
2008 come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 81 (Requisiti di sicurezza). - 1. Tutti i
materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola
d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le
installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si
considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati
secondo le pertinenti norme tecniche.
3. (Abrogato).».



 
ART. 51
(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole:"secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche'" sono sostituite dalla seguente: "o";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche";
c) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;";
d) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per sistemi di II e III categoria purche': 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita'.".



Nota all'art. 51:
- L'art. 82 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 82 (Lavori sotto tensione). - 1. E' vietato
eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono
di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della
tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purche' l'esecuzione
di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale
attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purche':
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da
aziende autorizzate, con specifico provvedimento del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia
affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attivita'.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono definiti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le
aziende gia' autorizzate ai sensi della legislazione
vigente.».



 
ART. 52
(Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "in prossimita' di linee elettriche" sono sostituite dalle seguenti: "non elettrici in vicinanza di linee elettriche";
b) al comma 2, le parole: "nella pertinente normativa di buona tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "nelle pertinenti norme tecniche".



Nota all'art. 52:
- L'art. 83 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 83 (Lavori in prossimita' di parti attive). - 1.
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in
vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette, o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le
disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.».



 
ART. 53
(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:"di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche" e le parole: "con sistemi di protezione" sono soppresse.



Nota all'art. 53:
- L'art. 84 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 84 (Protezioni dai fulmini). - 1. Il datore di
lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le
strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti
dei fulmini secondo le norme tecniche.».



 
ART. 54
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: "nebbie" e' inserita la seguente: "infiammabili" e dopo la parola: "polveri" e' inserita la seguente: "combustibili";
b) al comma 2, le parole: "di buona tecnica" sono sostituite dalla seguente: "tecniche".



Nota all'art. 54:
- L'art. 85 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 85 (Protezione di edifici, impianti, strutture ed
attrezzature). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche'
gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature,
siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco
elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la
presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o
polveri combustibili infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali
esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano
utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente
decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui
all'allegato IX.».



 
ART. 55
(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 86 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 86
(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1. 3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 e' verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.".



Nota all'art. 55:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.



 
ART. 56
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 87 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso)

1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 80, comma 2. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1;
b) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);
d) dell'articolo 80, commi 3 e 4. 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;
c) dell'articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell'articolo 86, commi 1 e 3. 5. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14 , 5.15 e 5.16 e' considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e' punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 6. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72. ".
 
ART. 57
(Modifiche all'articolo 88 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 88, comma 2, del decreto, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X; g-ter), alle attivita' di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.".



Nota all'art. 57:
- L'art. 88 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 88 (Campo di applicazione). - 1. Il presente capo
contiene disposizioni specifiche relative alle misure per
la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.
89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attivita' minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della
miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura
e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivita' svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivita' non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di
cui all'allegato X;
g-ter), alle atti
v
ita' di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272,
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di
cui all'allegato X.».



 
ART. 58
(Modifiche all'articolo 89 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni :
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile del procedimento.";
b) alla lettera f), dopo le parole: "lavoro delle imprese" sono inserite le seguenti: "affidatarie ed" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Le incompatibilita' di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice";
c) alla lettera i) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: ". Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria e' l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione";
d) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: "i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;";
e) alla lettera l), le parole: "alla realizzazione dell'opera" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavori da realizzare".



Nota all'art. 58:
-L'art. 89 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 89 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
«cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato
nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che puo' essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il
responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita'
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti di cui all'art. 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non
puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie
ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato. Le incompatibilita' di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e
impresa esecutrice.
g) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti sono
riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto
di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, puo' avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici
o privati, anche privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria e' l'impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto
di appalto individuata dal consorzio nell'atto di
assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in
caso di pluralita' di imprese consorziate assegnatarie di
lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei
lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente
accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera
o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali;
l) idoneita' tecnico-professionale: possesso di
capacita' organizzative, nonche' disponibilita' di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai
lavori da realizzare.».



 
ART. 59
(Modifiche all'articolo 90 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 90 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.";
c) al comma 2 la parola: "valuta" e' sostituita dalle seguenti: "prende in considerazione";
d) al comma 3, dopo le parole: "piu' imprese" e' inserita la seguente: "esecutrici";
e) al comma 4 le parole: " Nel caso di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu' imprese esecutrici, anche non contemporanea";
f) al comma 7, dopo le parole: "dei lavori comunica" sono inserite le seguenti: "alle imprese affidatarie, ";
g) al comma 9, alinea, dopo le parole: "un'unica impresa" sono inserite le seguenti: "o ad un lavoratore autonomo";
h) al comma 9, lettera a), primo periodo, le parole: "dell'impresa affidataria " sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese affidatarie ";
i) al comma 9, lettera a), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "da parte delle imprese" sono inserite le seguenti: "e dei lavoratori autonomi";
l) al comma 9, lettera b), secondo periodo, le parole: "Nei casi di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Nei cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI" e, dopo le parole: "documento unico di regolarita' contributiva" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, " ;
m) al comma 9 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). ";
n) al comma 10, dopo le parole: "quando prevista" sono inserite le seguenti: "oppure in assenza del documento unico di regolarita' contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".



Nota all'art. 59:
- L'art. 90 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori). - 1. Il committente o il responsabile dei
lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene
ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all'art. 15, in particolare: a) al momento delle scelte
architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto
della previsione della durata di realizzazione di questi
vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al
progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'art. 91, comma 1,
lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu'
imprese esecutrici, anche non contemporanea il committente
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata a una o piu' imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha facolta'
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di
cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha
facolta' di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art.
98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle
imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori
da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entita' presunta e' inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di
regolarita' contributiva, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita', copia della notifica
preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di
regolarita' contributiva delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis,
comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'art. 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
notifica di cui all'art. 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita' contributiva
delle imprese o dei lavoratori autonomi, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza
comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori.».



 
ART. 60
(Modifiche all'articolo 91 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 91, comma 1, del decreto, alla lettera b), dopo le parole: "un fascicolo", sono inserite le seguenti: "adattato alle caratteristiche dell'opera".



Nota all'art. 60:
- L'art. 91 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.».



 
ART. 61
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 92, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: "ove previsto";
b) alla lettera b), dopo le parole: "con quest'ultimo" sono inserite le seguenti: ",ove previsto" e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: ",ove previsto,";
c) alla lettera e), le parole: "segnala al committente e" sono sostituite dalle seguenti: "segnala al committente o", le parole: "e 96" sono sostituite dalle seguenti: "96 e 97, comma 1," e dopo le parole: "all'articolo 100" sono inserite le seguenti: ", ove previsto,". 2. All'articolo 92, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b) ".



Nota all'art. 61:
- L'art. 92 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 92 (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo,
ove previsto adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'art. 100, ove previsto e il
fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del piano di cui all'art. 100, ove previsto, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o
il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da'
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita'
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore
per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1,
lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo
periodo della medesima lettera b).».



 
ART. 62
(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 93 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 2 dopo le parole: "coordinatore per l'esecuzione" sono inserite le seguenti: "dei lavori" dopo le parole: "non esonera" sono inserite le seguenti: " il committente o" e le parole: "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) d) ed e) ".



Nota all'art. 62:
- L'art. 93 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 93 (Responsabilita' dei committenti e dei
responsabili dei lavori). - 1. Il committente e' esonerato
dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli
obblighi limitatamente all'incarico conferito al
responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).».



 
ART. 63
(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), dopo le parole: "controllo periodico" sono inserite le seguenti: "degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro";
b) alla lettera g), dopo le parole: "la cooperazione" sono inserite le seguenti: "e il coordinamento".



Nota all'art. 63:
- L'art. 95 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 95 (Misure generali di tutela). - 1. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui
all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza,
in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate
e di soddisfacente salubrita';
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo
vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attivita' che avvengono sul
luogo, all'interno o in prossimita' del cantiere.».



 
ART. 64
(Modifiche all'articolo 96 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 96 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonche' la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3. ".



Nota all'art. 64:
- L'art. 96 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti). - 1. I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere
con modalita' chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di
materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti
e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'art. 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non
si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature.
In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni
di cui all'art. 26.
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, nonche' la redazione del piano operativo
di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'art. 17 comma 1, lettera a), all'art. 26, commi 1,
lettera b), 2, 3, e 5, e all'art. 29, comma 3.».



 
ART. 65
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di ", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione." ;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita' di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".



Nota all'art. 65:
- L'art. 97 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa
affidataria). - 1. Il datore di lavoro dell'impresa
affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le
disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la
verifica dell'idoneita' tecnico-professionale si fa
riferimento alle modalita' di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve,
inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e
96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto,
ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita' di
cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle
imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in
possesso di adeguata formazione.».



 
ART. 66
(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole:"in possesso" sono inserite le seguenti: "di uno";
b) alla lettera a), le parole: "in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 ";
c) alla lettera b), le parole: "citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 ". 2. All'articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: "dai rispettivi ordini o collegi professionali" sono sostituite dalle seguenti: "dagli ordini o collegi professionali" ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.". 3. All'articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: "con i medesimi contenuti minimi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento siano conformi all'allegato XIV".



Nota all'art. 66:
- Il testo dell'art. 98 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 98 (Requisiti professionali del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui
al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca in
data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S,
da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in data 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data
16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9,
10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonche' attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivita' lavorative nel settore delle
costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento
di attivita' lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza, con
verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle
universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando
l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono
fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della
previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.».
3. I contenuti, le modalita' e la durata dei corsi di
cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di
cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso
di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario
i cui programmi e le relative modalita' di svolgimento
siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al
comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso
della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».



 
ART. 67
(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per garantire la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione" . 2. All'articolo 100, del decreto, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.".



Nota all'art. 67:
- L'art. 100 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1.
Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei
costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole
esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarita'
dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono
definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte
integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto
nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di
sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo
di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta' di
presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e'
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per
organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire
la continuita' in condizioni di emergenza nell'erogazione
di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se
nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del
datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti
dall'art. 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, si applica l'art. 118,
comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto
legislativo.».



 
ART. 68
(Modifiche all'articolo 103 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 103 del decreto e' abrogato.
 
ART. 69
(Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto, nell'alinea, dopo le parole: "presente capo" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,".



Nota all'art. 69:
- L'art. 106 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 106 (Attivita' escluse). - 1. Le disposizioni del
presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni
relative ai lavori in quota, non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione
e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.».



 
ART. 70
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 108 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita' delle persone e dei veicoli." .



Nota all'art. 70:
- L'art. 108 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 108 (Viabilita' nei cantieri). - 1. Fermo restando
quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i
lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilita'
delle persone e dei veicoli.».



 
ART. 71
(Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: "lavori in quota" sono sostituite dalle seguenti: "cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota".



Nota all'art. 71:
- L'art. 111 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 111 (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di
lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu'
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure,
in conformita' ai seguenti criteri:
a) priorita' alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota
in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e
alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo
imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei
casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro
considerate piu' sicure non e' giustificato a causa del
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non
puo' modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro puo' essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata piu' sicura non e' giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di
lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi
accessori in funzione dell'esito della valutazione dei
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei
vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi
precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi
per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi
devono presentare una configurazione ed una resistenza tali
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in
quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali
lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a
gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di
un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva
contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed
efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali
misure. Una volta terminato definitivamente o
temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in
quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono
in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche
ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai
lavori in quota.».



 
ART. 72
(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "sistemi di protezione" sono inserite le seguenti: "idonei per l'uso specifico" e dopo le parole: "presenti contemporaneamente," sono inserite le seguenti: "conformi alle norme tecniche,";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3 le parole: "Il cordino" sono sostituite dalle seguenti: "Il sistema di protezione".



Nota all'art. 72:
-L'art. 115 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 come modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute
dall'alto). - 1. Nei lavori in quota qualora non siano
state attuate misure di protezione collettiva come previsto
all'art. 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i
lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei
per l'uso specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle
norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. (Abrogato).
3. Il sistema di protezione deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea
vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito
di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo
anticaduta.».



 
ART. 73
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 117, comma 1, del decreto, le parole: "Quando occorre effettuare " sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 83, quando occorre effettuare". 2. All'articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: "e delle tensioni presenti", sono aggiunte, infine, le seguenti: "e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche".



Nota all'art. 73:
- L'art. 117 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 117 (Lavori in prossimita' di parti attive). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 83, quando
occorre effettuare lavori in prossimita' di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le
norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non
possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per
le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle
attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la
distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti
di cui all'allegato IX o a quelli risultanti
dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.».



 
ART. 74
(Modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:"eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici," sono sostituite dalle seguenti: "se previsto l'accesso di lavoratori,".



Nota all'art. 74:
- L'art. 118 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 118 (Splateamento e sbancamento). - 1. Nei lavori
di splateamento o sbancamento se previsto l'accesso di
lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere
una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la
parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e'
vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla
base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per
causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve
essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve
essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore,
quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di
avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle
condizioni di accessibilita' del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dello scavo.».



 
ART. 75
(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato XVIII.".



Nota all'art. 75:
- L'art. 119 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 119 (Pozzi, scavi e cunicoli). - 1. Nello scavo di
pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti,
si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla
applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono
sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di
roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della
volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la
loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi
scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni
possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere
adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle
opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3
metri deve essere disposto, a protezione degli operai
addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale
scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio
della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una
adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono
essere tali da permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve
essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell'Allegato
XVIII.».



 
ART. 76
(Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.".
 
ART. 77
(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: "Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2"sono sostituite dalle seguenti: "Nei lavori in quota" e le parole: "al punto 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3".



Nota all'art. 77:
- L'art. 122 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 122 (Ponteggi ed opere provvisionali). - 1. Nei
lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato
XVIII.».



 
ART. 78
(Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 125, del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.".



Nota all'art. 78:
- L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 125(Disposizione dei montanti). - 1. I montanti
devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui
punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di
almeno un metro; devono altresi' essere verticali o
leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono
ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature
di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i
montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente
assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo
che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed
orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono
essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo
impalcato.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve
essere superiore a m 3,60; puo' essere consentita una
maggiore distanza quando cio' sia richiesto da evidenti
motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la
sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da
un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di
stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di
ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di
ancoraggi a rombo o di pari efficacia.».



 
ART. 79
(Modifiche all'articolo 128 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81) All'articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: "ponti
sospesi," sono inserite le seguenti: "per le torri di carico,";



Nota all'art. 79:
- L'art. 128 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 128 (Sottoponti). - 1. Gli impalcati e ponti di
servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte puo' essere omessa per
i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a
sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e
di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.».



 
ART. 80
(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) e' soppressa.



Nota all'art. 80:
- L'art. 136 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 136 (Montaggio e smontaggio). - 1. Nei lavori in
quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio
scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza
realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi
utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna
fase di lavoro prevista. Tale piano puo' assumere la forma
di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi
speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei
lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di piu' aste concorrenti in un nodo i
giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino
all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due
correnti, di cui uno puo' fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una superficie
di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con
qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacita' portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) (soppressa);
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e
tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da
impedire lo spostamento degli elementi componenti durante
l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti pericolosi fra
gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le
cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti
di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante
le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione,
mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e
delimitandole con elementi materiali che impediscono
l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere
teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento
alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validita' dei corsi sono riportati
nell'allegato XXI.».



 
ART. 81
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: "Il responsabile di cantiere" sono sostituite dalle seguenti: "Il preposto".



Nota all'art. 81:
- L'art. 137 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 137 (Manutenzione e revisione). - 1. Il preposto,
ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve
assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e
dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il
rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli
agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.».



 
ART. 82
(Modifiche all'articolo 138 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: "30" e' sostituito dal seguente: "20". 2. All'articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: "o il piano di gronda" sono soppresse e la lettera d) e' soppressa.



Nota all'art. 82:
- L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 138 (Norme particolari). - 1. Le tavole che
costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che
non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di
calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi
del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i
montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi
in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'art. 125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1
metro l'ultimo impalcato;
b) alla disposizione di cui all'art. 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'art. 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a
15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) (soppressa).».



 
ART. 83
(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.".



Nota all'art. 83:
-Il testo dell'art. 139 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 139 (Ponti su cavalletti). - 1. I ponti su
cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e
non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I
ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti
specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.».



 
ART. 84
(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 140 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.".



Nota all'art. 84:
- L'art. 140 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 140 (Ponti su ruote a torre). - 1. I ponti su
ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con
largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni
cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per
colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare
livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono
impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote
durante l'esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato
XXIII.
5. La verticalita' dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee
elettriche di contatto, non devono essere spostati quando
su di essi si trovano lavoratori o carichi.».



 
ART. 85
(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 148 del decreto, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.".



Nota all'art. 85:
- L'art. 148 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 148 (Lavori speciali). - 1. Prima di procedere
alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e
simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di
protezione collettiva, deve essere accertato che questi
abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli
operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono
essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
la incolumita' delle persone addette, disponendo, a seconda
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di idonei dispositivi di protezione individuale
anticaduta.».



 
ART. 86
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 157 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 157
(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
"1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a),
93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101,
comma 1, primo periodo.".
 
ART. 87
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 158 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 158
(Sanzioni per i coordinatori)

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1; 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d). ".
 
ART. 88
(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 159 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 159
(Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza e' redatto in assenza di uno o piu' degli elementi di cui all'allegato XV. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 3. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ".
 
ART. 89
(Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 160 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 94;
c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2. ".
 
ART. 90
(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e' emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.".



Nota all'art. 90:
- L'art. 161 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 161 (Campo di applicazione). - 1. Il presente
titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, e' emanato il
regolamento per l'individuazione delle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita' lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare.»”.



 
ART. 91
(Modifiche all'articolo 165 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 165 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 165
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164. 2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.".
 
ART. 92
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 166 del decreto e' abrogato.
 
ART. 93
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 170 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 170
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 169, comma 1. ".
 
ART. 94
(Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 171 del decreto e' abrogato.
 
ART. 95
(Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 178 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 178
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177. 2. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all'allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.".
 
ART. 96
(Abrogazione dell'articolo 179 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 179 del decreto e' abrogato.
 
ART. 97
(Modifiche all'articolo 190 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita' e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".



Nota all'art. 97:
- L'art. 190 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 190 (Valutazione del rischio). - 1. Nell'ambito di
quanto previsto dall'art. 181, il datore di lavoro valuta
l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione,
ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'art. 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i
minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti
da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse
con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle
vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
e' responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilita' di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1,
puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di
azione possono essere superati, il datore di lavoro misura
i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui
risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere
adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla
durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le
indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati
possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo,
il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle
misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure
di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in
conformita' all'art. 28, comma 2.
5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro,
macchine e impianti puo' essere stimata in fase preventiva
facendo riferimento a livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validita' e'
riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui
all'art. 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.».



 
ART. 98
(Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla seguente: "superiori".



Nota all'art. 98:
- L'art. 192 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 192 (Misure di prevenzione e protezione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 182, il datore di
lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo
mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di
limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di
smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di
orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui
all'art. 190 risulta che i valori superiori di azione sono
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un
programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in
particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono
inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove
cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio
di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il
lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi
a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi
locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo.».



 
ART. 99
(Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: "mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche".



Nota all'art. 99:
- L'art. 193 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 193 (Uso dei dispositivi di protezione
individuali). - 1. In ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei
casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono
essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di
cui all'art. 192, fornisce i dispositivi di protezione
individuali per l'udito conformi alle disposizioni
contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti
condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o
al di sopra dei valori superiori di azione esige che i
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione
prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di
valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del
valore limite di esposizione. I mezzi individuali di
protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini
delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque
rispettano le prestazioni richieste dalle normative
tecniche.».



 
ART. 100
(Modifiche all'articolo 198 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1.All'articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: "sentite" la parola: "la" e' sostituita dalla seguente: "le" e le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".



Nota all'art. 100:
- L'art. 198 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 198 (Linee Guida per i settori della musica delle
attivita' ricreative e dei call center). - 1. Su proposta
della Commissione permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 6, sentite
le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definisce le linee guida per
l'applicazione del presente capo nei settori della musica,
delle attivita' ricreative e dei call center.».



 
ART. 101
(Modifiche all'articolo 207 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. all'articolo 207, al comma 1 lettera c), del decreto, dopo le parole: " induzione magnetica (B)" sono inserite le seguenti:
"corrente indotta attraverso gli arti (IL)".



Nota all'art. 101:
- L'art. 207 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 207 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione
a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la
salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entita' dei parametri
direttamente misurabili, espressi in termini di intensita'
di campo elettrico (E), intensita' di campo magnetico (H),
induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli
arti (Il) e densita' di potenza (S), che determina
l'obbligo di adottare una o piu' delle misure specificate
nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il
rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.».



 
ART. 102
(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: "linee guida" sono sostituite dalle seguenti: "buone prassi".



Nota all'art. 102:
- L'art. 209 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 209 (Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi). - 1. Nell'ambito della valutazione
dei rischi di cui all'art. 181, il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La
valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere
effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate
del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato
tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la
valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro
adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate
dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in
alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano
(CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di
emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi
elettromagnetici effettuata in conformita' al comma 1,
qualora risulti che siano superati i valori di azione di
cui all'art. 208, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono
stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in
luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purche' si sia
gia' proceduto ad una valutazione conformemente alle
disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300
GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni
previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio,
del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla
sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui
all'art. 181, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'art. 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in
campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a
3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di
materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da
campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del
rischio di cui all'art. 28 precisa le misure adottate,
previste dall'art. 210.».



 
ART. 103
(Modifiche all'articolo 211 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza".



Nota all'art. 103:
- L'art. 211 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 211 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico
competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio di cui all'art. 183,
tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi
trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e
periodicita' diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito
dall'art. 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo
medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata
un'esposizione superiore ai valori di azione di cui
all'art. 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata
a norma dell'art. 209, comma 2, dimostri che i valori
limite di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.».



 
ART. 104
(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); ".



Nota all'art. 104:
- L'art. 214 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 214 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa
tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili
e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli
ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB
(280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione
degli infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB
(1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione
stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si
possa far produrre o amplificare le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un
laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica
diversa dalla radiazione laser;
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione
alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli
effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i
lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni
ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi
sugli occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densita' di potenza: la potenza
radiante incidente per unita' di area su una superficie
espressa in watt su metro quadrato (W m2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo
dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J
m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per
unita' d'angolo solido per unita' di superficie, espressa
in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione
radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.».



 
ART. 105
(Modifiche all'articolo 216 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: "le specifiche linee guida" sono sostituite dalla seguenti: "le buone prassi".



Nota all'art. 105:
- L'art. 216 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 216 (Identificazione dell'esposizione e
valutazione dei rischi). - 1. Nell'ambito della valutazione
dei rischi di cui all'art. 181, il datore di lavoro valuta
e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle
radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i
lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella
misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della
Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto
riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della
Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del
Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le
radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che
esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a
quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni
adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le
specifiche le buone prassi individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee
guida nazionali o internazionali scientificamente fondate.
In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto
dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se
contemplate da pertinenti direttive comunitarie di
prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione
dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti
elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni
ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'art. 215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili
al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul
posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze
chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento
temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilita' di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita
conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a
tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni
simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle
sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative
attrezzature di lavoro in conformita' delle pertinenti
direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei
rischi deve precisare le misure adottate previste dagli
articoli 217 e 218.».



 
ART. 106
(Modifiche all'articolo 217 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: "di azione" sono sostituite dalle seguenti: "limite di esposizione".



Nota all'art. 106:
- L'art. 217 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 217 (Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre
i rischi). - 1. Se la valutazione dei rischi di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i
valori limite d'esposizione possono essere superati, il
datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione
che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate
ad evitare che l'esposizione superi i valori limite,
tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno
radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi
di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello
dell'esposizione;
g) della disponibilita' di adeguati dispositivi di
protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'art.
216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero
essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino
i valori limite di esposizione devono essere indicati con
un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre
identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove
cio' sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al
presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti
a gruppi particolarmente sensibili al rischio.».



 
ART. 107
(Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 219 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 219
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3. ".
 
ART. 108
(Modifiche all'articolo 220 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 220 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 220
(Sanzioni a carico del medico competente)

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. ".
 
ART. 109
(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "datore di lavoro determina" la virgola e' soppressa;
b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) il livello, il modo e la durata della esposizione;";
c) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantita' delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;".



Nota all'art. 109:
- Il testo dell'art. 223 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 223 (Valutazione dei rischi). - 1. Nella
valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro
determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti tenuto conto della quantita' delle
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono
generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco e'
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro
indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'art.
224 e, ove applicabile, dell'art. 225. Nella valutazione
medesima devono essere incluse le attivita', ivi compresa
la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile
la possibilita' di notevole esposizione o che, per altri
motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure
tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che comportano
l'esposizione a piu' agenti chimici pericolosi, i rischi
sono valutati in base al rischio che comporta la
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65,
e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione
sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a
fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del
rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la
giustificazione che la natura e l'entita' dei rischi
connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non
necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente
dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la
presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei
rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di
prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale
attivita' comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione
delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti
che potrebbero averla resa superata ovvero quando i
risultati della sorveglianza medica ne mostrino la
necessita'.».



 
ART. 110
(Modifiche all'articolo 232 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: "moderato" e' sostituita dalle seguenti: "basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori".



Nota all'art. 110:
- L'art. 232 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 232 (Adeguamenti normativi). - 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per
la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di
esposizione professionale e dei valori limite biologici
relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da
nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del
Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore
di sanita', dell'ISPESL e della Commissione tossicologica
nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei
Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico
della Direzione generale della tutela delle condizioni di
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della salute d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le
parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori
limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori di cui all'art. 224, comma 2,
in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione di
agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'art.
224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di
categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di
lavoro interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo,
la valutazione del rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori e' comunque
effettuata dal datore di lavoro.».



 
ART. 111
(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: "agente in aria" sono inserite le seguenti: "e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti".



Nota all'art. 111:
- L'art. 242 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e
protettive specifiche). - 1. I lavoratori per i quali la
valutazione di cui all'art. 236 ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure preventive e protettive per i
singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami
clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere
l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il
datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformita'
all'art. 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione
della concentrazione dell'agente in aria e comunque
dell'esposizione all'agente, considerando tutte le
circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti
per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti, con particolare riguardo all'opportunita' di
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attivita' lavorativa.».



 
ART. 112
(Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 243 del decreto, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.".



Nota all'art. 112:
- L'art. 243 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 243 (Registro di esposizione e cartelle
sanitarie). -1. I lavoratori di cui all'art. 242 sono
iscritti in un registro nel quale e' riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno
o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito
ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'art. 242, provvede ad istituire e aggiornare una
cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto
dall'art. 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del
medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni
dell'art. 25 del presente decreto, ne consegna copia al
lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il
datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti
cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali
e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e
trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto
ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di
rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai
sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal
decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155,
ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, sentita la commissione
consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.».



 
ART. 113
(Modifiche all'articolo 246 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: "alle rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate." sono sostituite dalle seguenti: "a tutte le rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate." .



Nota all'art. 113:
- L'art. 246 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 246 (Campo di applicazione). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme
del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti
attivita' lavorative che possono comportare, per i
lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione,
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche'
bonifica delle aree interessate.».



 
ART. 114
(Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: "articoli 250" sono inserite le seguenti: "251, comma 1, ".



Nota all'art. 114:
- L'art. 249 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 249 (Valutazione del rischio). - 1. Nella
valutazione di cui all'art. 28, il datore di lavoro valuta
i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la
natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole
intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla
valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore
limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria
dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250,
251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':
a) brevi attivita' non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate
ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali
contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che
possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'art.
6 provvede a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole
intensita', di cui al comma 2.».



 
ART. 115
(Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 251 del decreto, alinea, le parole: " l'esposizione dei lavoratori alla" sono sostituite dalle seguenti: " la concentrazione nell'aria della". 2. All'articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254; ".



Nota all'art. 115:
- L'art. 251 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 251 (Misure di prevenzione e protezione). - 1. In
tutte le attivita' di cui all'art. 246, la concentrazione
nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve
essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del
valore limite fissato nell'art. 254, in particolare
mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero
piu' basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare
dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato
alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione
deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso
che la stima della concentrazione di amianto nell'aria
filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo,
sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato
all'art. 254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da
periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal
lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto
da idonea decontaminazione di cui all'art. 256, comma 4,
lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle
lavorazioni previste dall'art. 249, comma 3, si applica
quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente
articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in
modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se
cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di
amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e
trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo
di lavoro il piu' presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura
indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono
essere successivamente trattati in conformita' alla vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.».



 
ART. 116
(Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "dell'esposizione personale del lavoratore alla" sono sostituite dalle seguenti: "della concentrazione nell'aria della";
b) al comma 4 dopo le parole: "successivamente analizzati" sono inserite le seguenti: "da laboratori qualificati".



Nota all'art. 116:
- L'art. 253 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 253 (Controllo dell'esposizione). - 1. Al fine di
garantire il rispetto del valore limite fissato all'art.
254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale
dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto
nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui
ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 249.
I risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo della
concentrazione nell'aria della polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da
personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del
servizio di cui all'art. 31. I campioni prelevati sono
successivamente analizzati da laboratori qualificati ai
sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14
maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25
ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da
consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per
un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o
calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di
preferenza tramite microscopia a contrasto di fase,
applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro
metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di
cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le
fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque
micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il
cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.».



 
ART. 117
(Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: "con altri mezzi" sono inserite le seguenti: "e per rispettare il valore limite".



Nota all'art. 117:
- L'art. 254 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 254 (Valore limite). - 1. Il valore limite di
esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per
centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro
provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una
concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore
limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene
superato, il datore di lavoro individua le cause del
superamento e adotta il piu' presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo'
proseguire nella zona interessata solo se vengono prese
misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al
comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una
nuova determinazione della concentrazione di fibre di
amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere
ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite
e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione
individuale delle vie respiratorie con fattore di
protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni
previste dall'art. 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei
DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati
all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle
aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione di cui all'art. 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro,
previa consultazione con i lavoratori o i loro
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in
funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche.».



 
ART. 118
(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ";
b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: "natura dei lavori" sono inserite le seguenti ", data di inizio";
c) al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.";
d) al comma 6 le parole: "di cui all'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 250".



Nota all'art. 118:
- L'art. 256 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle
misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle
lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso
l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di
integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia
prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i
lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima
dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve
essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario
di inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o
i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
di cui al comma 4.».



 
ART. 119
(Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: "aree interessate" e' inserita la seguente: "di" e le parole:"ad un controllo sanitario volto a verificare"sono sostituite dalle seguenti: "a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.".



Nota all'art. 119:
- L'art. 259 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 259 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori
addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto
o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle
aree interessate di cui all'art. 246, prima di essere
adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e
periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con
periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti
a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la
possibilita' di indossare dispositivi di protezione
respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati
iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di
cui all'art. 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita
medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in
tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a
successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno
l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in
particolare del torace, nonche' esami della funzione
respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del
lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami
quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico
del torace o la tomodensitometria. Ai fini della
valutazione di cui al primo periodo il medico competente
privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e'
documentata l'efficacia diagnostica.».



 
ART. 120
(Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: "ISPESL " sono inserite le seguenti: ", per il tramite del medico competente,".



Nota all'art. 120:
- L'art. 260 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 260 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie
e di rischio). - 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori
di cui all'art. 246, che nonostante le misure di
contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e
l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione
accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella
prevista dall'art. 251, comma 1, lettera b), e qualora si
siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 240, li
iscrive nel registro di cui all'art. 243, comma 1, e ne
invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL.
L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea
dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente
condizione di esposizione superiore a quanto indicato
all'art. 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli
organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui
al comma 1.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al
comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione
dell'esposizione.».



 
ART. 121
(Modifiche all'articolo 262 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 262 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 262
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

1. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 223, comma 6. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. ".
 
ART. 122
(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 263 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 263
(Sanzioni per il preposto)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4. ".
 
ART. 123
(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 264 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 264
Sanzioni per il medico competente

1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2. ".
 
ART. 124
(Modifiche all'articolo 264 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 264 del decreto e' inserito il seguente articolo:
"ART. 264-bis
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 238, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ".
 
ART. 125
(Modifiche all'articolo 265 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 265 del decreto e' abrogato .
 
ART. 126
(Modifiche all'articolo 272 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: ", anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici";
b) alla lettera m) dopo le parole: "all'interno" sono inserite le seguenti: "e all'esterno".



Nota all'art. 126:
- L'art. 272 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 272 (Misure tecniche, organizzative, procedurali).
- 1. In tutte le attivita' per le quali la valutazione di
cui all'art. 271 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione
degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
il tipo di attivita' lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche
attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a
proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti
biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente biologico
fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo
di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori
adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo
trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.».



 
ART. 127
(Modifiche all'articolo 273 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: "protezione individuale," sono inserite le seguenti: " ove non siano mono uso, ".



Nota all'art. 127:
- L'art. 273 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 273(Misure igieniche). - 1. In tutte le attivita'
nelle quali la valutazione di cui all'art. 271 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonche', se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non
siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresi' a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando
il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di
esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici.».



 
ART. 128
(Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 274 del decreto, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione dell'agente biologico.".



Nota all'art. 128:
- L'art. 274 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 274 (Misure specifiche per strutture sanitarie e
veterinarie). - 1. Il datore di lavoro, nelle strutture
sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi,
presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che
tale presenza comporta in relazione al tipo di attivita'
svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il
datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate
procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed
eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunita',
i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti
od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da
agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di
contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono scelte tra quelle indicate nell'Allegato
XLVII in funzione delle modalita' di trasmissione
dell'agente biologico.».



 
ART. 129
(Modifiche all'articolo 279 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 279 del decreto il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessita' i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. ".



Nota all'art. 129:
- L'art. 279 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 279 (Prevenzione e controllo). - 1. Qualora
l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la
necessita' i lavoratori esposti ad agenti biologici sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico
competente, adotta misure protettive particolari per quei
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari
individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono gia' immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo
le procedure dell'art. 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato,
nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso
agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il
datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio
in conformita' all'art. 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e
sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta
rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.».



 
ART. 130
(Modifiche all'articolo 280 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonche' per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio;".



Nota all'art. 130:
- L'art. 280 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 280 (Registri degli esposti e degli eventi
accidentali). - 1. I lavoratori addetti ad attivita'
comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno
di essi, l'attivita' svolta, l'agente utilizzato e gli
eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il
registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il
medico competente e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per
territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque
ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto per tramite del medico
competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di
vigilanza competente per territorio copia del registro di
cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro
nonche' per il tramite del medico competente le cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attivita' che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di
rischio.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla
cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti
biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che
danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per
lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo
termine tale periodo e' di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e'
custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto
professionale.
6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di
cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono
determinati con decreto del Ministro della salute e del
lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione
consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
salute dati di sintesi relativi alle risultanze del
registro di cui al comma 1.».



 
ART. 131
(Modifiche all'articolo 282 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 282 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 282
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4. ".
 
ART. 132
(Modifiche all'articolo 283 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 283 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 283
(Sanzioni a carico dei preposti)

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3. ".
 
ART. 133
(Modifiche all'articolo 284 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 284 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3. ".
 
ART. 134
(Modifiche all'articolo 285 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 285 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1. ".
 
ART. 135
(Modifiche all'articolo 286 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 286 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 286
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ".
 
ART. 136
(Modifiche all'articolo 288 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nebbie o polveri" sono aggiunte le seguenti: "in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente "1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e' approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purche' tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprieta' esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.".



Nota all'art. 136:
- L'art. 288 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 288 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela
con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in
cui, dopo accensione, la combustione si propaga
nell'insieme della miscela incombusta.
1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono
condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno
nell'atmosfera e' approssimativamente del 21 per cento e
che includono variazioni di pressione e temperatura al di
sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate
condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325
Pa, temperatura pari a 293 K), purche' tali variazioni
abbiano un effetto trascurabile sulle proprieta' esplosive
della sostanza infiammabile o combustibile.».



 
ART. 137
(Modifiche all'articolo 292 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: "Fermo" e' sostituita dalla seguente: "Ferma".



Nota all'art. 137:
- L'art. 292 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 292 (Coordinamento). - 1. Ferma restando quanto
previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili,
qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di
piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per
le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di
ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'art. 26, il
datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro,
coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la
salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel
documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'art. 294, l'obiettivo, le misure e le modalita' di
attuazione di detto coordinamento.».



 
ART. 138
(Modifiche all'articolo 293 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: "allegato LI" sono aggiunte le seguenti: "e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto".



Nota all'art. 138:
- L'art. 293 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 293 (Aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive). - 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a
norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui
al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui
all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive in quantita' tali da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono
segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI e
provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l'avvio
e la fermata dell'impianto, sia durante il normale ciclo
sia nell'eventualita' di un'emergenza in atto.».



 
ART. 139
(Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente:
"ART. 294-bis
(Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all'uso.".
 
ART. 140
(Modifiche all'articolo 296 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 296 del decreto le parole: "Capo II Sanzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Capo III Sanzioni".
 
ART. 141
(Modifiche all'articolo 297 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 297 del decreto e' sostituito dal seguente:
"ART. 297
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 290. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296. ".
 
ART. 142
(Modifiche all'articolo 301 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: "dell'ammenda" sono inserite le seguenti: "ovvero la pena della sola ammenda".



Nota all'art. 142:
- L'art. 301 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 301 (Applicabilita' delle disposizioni di cui agli
articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758). - 1. Alle contravvenzioni in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente
decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza di
legge, per le quali sia prevista la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola
ammenda, si applicano le disposizioni in materia di
prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli
20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758.».



 
ART. 143
(Articoli aggiuntivi al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 301 del decreto e' inserito il seguente:
"ART. 301-bis (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di
regolarizzazione)

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, e' ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.".
 
ART. 144
(Modifiche all'articolo 302 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 302 del decreto e' sostituito dal seguente: "Articolo 302 (Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice puo', su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione puo' avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non puo' essere comunque inferiore a euro 2.000. 2. La sostituzione di cui al comma 1 non e' consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni. 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.". 2. Dopo l'articolo 302 del decreto e' inserito il seguente:
"ART. 302-bis
(Potere di disposizione)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato. 2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutivita' dei provvedimenti, all'autorita' gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorita' gerarchicamente sovraordinata e' il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.".
 
ART. 145
(Modifiche all'articolo 303 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)
L'articolo 303 del decreto e' abrogato.
 
ART. 146
(Modifiche all'articolo 304 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ".



Nota all'art. 146:
- L'art. 304 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 304 (Abrogazioni). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 306, comma 2,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7
gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per
l'art. 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 187;
b) l'art. 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo
incompatibili con lo stesso.
d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'art. 3, della
legge 22 luglio 1961, n. 628;
d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;
d-quater: il decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222.
1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico
centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di
livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, individuata in sede
regolamentare nell'ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione
dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Con uno o piu' decreti integrativi attuativi della
delega prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 3 agosto
2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in
leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal
comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero
ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo.».



 
ART. 147
(Modifiche all'articolo 306 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011. ";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: "4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata in vigore del presente decreto in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.".



Nota all'art. 147:
- L'art. 306 del citato decreto legislativo n. 81 del
2008, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 306 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle
contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV
entrano in vigore alla data fissata dal primo comma
dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le
disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII
entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il
rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del
progresso tecnico e delle misure organizzative messe in
atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'art. 201 entra in vigore il 6 luglio
2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'art.
201, ferme restando le condizioni di cui al precedente
periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore
della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto
dei valori limite di esposizione al rumore di cui all'art.
189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute
e dello sviluppo economico, sentita la commissione
consultiva permanente di cui all'art. 6, si da' attuazione
alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le
parti in cui le stesse modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati
al presente decreto, nonche' da altre direttive gia'
recepite nell'ordinamento nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge
vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dall'entrata
in vigore del presente decreto in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo,
previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.».



 
ART. 148
(Clausola finanziaria)

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
 
ART. 149
(Modifiche agli Allegati del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)

1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.
 
----> Vedere Allegati da pag. 53 a pag. 143 <----
----> Vedere Allegati da pag. 144 a pag. 235 <----
 
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