Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 settembre 2009
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale del 29 maggio 2000 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla dal «Consorzio vini DOC Lison-Pramaggiore» intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore»;
Visto il parere favorevole della regione Veneto e della regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Lison-Pramaggiore» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Lison-Pramaggiore» e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Annesso

Art. 8.

Etichettature, designazione e presentazione

8.1) Annata.
I vini a denominazione di origine «Lison-Pramaggiore» in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare l'annata di produzione in etichetta e nel qual caso anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa. L'uso dell'annata e' invece obbligatorio per le tipologie Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico».
8.2) Volumi nominali, tappature e recipienti.
Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore, immessi al consumo nelle tradizionali bottiglie di vetro di capacita' inferiore a 3 litri, e' fatto divieto di usare le chiusure del tipo: corona, strappo e vite.
Tuttavia, per i vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» senza alcuna specificazione aggiuntiva, e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore ai 2 litri.
8.3) Uso di chiusure speciali.
Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di contenuto fino a litri 0,250, 0,375 e' tuttavia ammesso l'uso del tappo a vite.
8.4) Limitazioni per alcune tipologie.
Per i vini a denominazione di origine controllata Lison-Pramaggiore «Rosso», «Bianco» e «Novello», nonche' per i vini che si fregiano della qualificazione «Riserva» e della specificazione «Classico», all'atto dell'ammissione al consumo e' fatto obbligo di confezionare il prodotto unicamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 0,750. Tuttavia, limitatamente alle tipologie riportate nel presente paragrafo, e' consentito l'utilizzo di tradizionali bottiglie di vetro dalla capacita' di litri 1,5 a litri 5, utilizzando per queste esclusivamente chiusure in sughero raso bocca.
 
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