Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2009 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3812). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo; Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3745/2009, n. 3770/2009 e n. 3785/2009; Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto vicario del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del soggetto vicario del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3785/2009, che stabilisce che allo scopo di garantire, nell'ambito della fase di avviamento del termovalorizzatore di Acerra, l'utile conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e di messa a punto dell'impianto, assicurandone l'indispensabile «funzionamento in continuo», e' autorizzata, senza oneri a carico dell'Erario e ferma la facolta' della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania di agire, se del caso, in via sostitutiva ed in danno, l'esecuzione, in termini di somma urgenza, dei necessari interventi volti ad ovviare alle carenze di carattere elettromeccanico comunque accertate, e riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie; Considerato l'avvenuto sostanziale conseguimento degli obiettivi di corretta taratura e messa a punto dell'impianto, nell'ambito delle fasi 1 e 2 di avviamento ed esercizio provvisorio del termovalorizzatore, attraverso l'apprestamento, da parte del costruttore, di idonei interventi riguardanti i sottosistemi ausiliari dell'impianto, afferenti, principalmente, all'alimentazione dei circuiti di caldaia, ai reagenti chimici ed al sistema di estrazione scorie; Ravvisata l'utilita' di realizzare un sistema di estrazione e spegnimento scorie, maggiormente adeguato alle tipologie di rifiuti conferibili presso lo stesso, alla stregua delle previsioni di cui al citato art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, rispetto a quelle originariamente previste negli elaborati progettuali di costruzione del termovalorizzatore di Acerra; Vista la nota redatta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nella parte in cui si valuta urgente ed indifferibile la realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie; Tenuto conto che, sulla base dei riscontri effettuati dalla struttura del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, si sono potute condividere le valutazioni operate dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento per il termovalorizzatore di Acerra, nell'ottica di addivenire, con l'occorrente tempestivita', alla definitiva ottimizzazione di funzionamento dell'impianto, nella prossima fase di esercizio a regime dello stesso; Visto, altresi', l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3775 del 28 maggio 2009, con il quale sono state definite le modalita' procedurali per la costituzione, da parte delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, di societa' a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprieta' della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, in attuazione dell'art. 20 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4; Considerata l'assoluta necessita' di adottare ogni occorrente misura per agevolare la piu' celere costituzione delle suindicate societa' provinciali, attesa la imminente cessazione dello stato di emergenza e, pertanto, l'ineludibile esigenza di disporre degli organismi previsti a legislazione vigente in via ordinaria per l'espletamento di tutte le attivita' connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti; Vista la condivisione espressa, nella riunione tenutasi in data 10 settembre 2009, dai rappresentanti della regione Campania e delle amministrazioni provinciali in merito alla possibilita' di attribuzione ai competenti assessori provinciali di poteri straordinari funzionali alla evasione degli incombenti afferenti alla costituzione di dette societa'. Su proposta del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone: Art. 1.
1. Per l'utile conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore di Acerra, nell'ambito della prossima fase di esercizio a regime dell'impianto, e' autorizzata l'esecuzione, in termini di somma urgenza, da parte del costruttore, dei necessari interventi volti alla realizzazione del sistema di estrazione e spegnimento scorie del termovalorizzatore, a valere sulle risorse economiche in dotazione alla struttura del sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania - Missione amministrativo finanziaria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009. |
| Art. 2.
1. Fermo quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, come sostituito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3775 del 28 maggio 2009, sono, altresi', attribuiti agli assessori provinciali con delega all'ambiente i poteri della giunta e del Consiglio, in deroga a quanto previsto dagli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da espletarsi per l'adozione di tutti gli atti necessari alla costituzione urgente delle societa' provinciali, consistenti, tra l'altro, nell'approvazione dello statuto delle societa', nella sottoscrizione dell'atto costitutivo delle stesse, nell'adozione del piano industriale della societa' all'esito dell'atto di conferimento dei cespiti costituenti lo stato patrimoniale della stessa, nonche' nell'avvio delle procedure finalizzate all'individuazione, in termini di somma urgenza, dell'eventuale socio privato, avvalendosi delle deroghe al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 previste dall'art. 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2009
Il Presidente: Berlusconi |
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