Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2009
Modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini «Garda Classico», «Garda Bresciano» e «San Martino della Battaglia» presso l'Ente Vini Bresciani, con sede in Brescia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;
Visto il parere favorevole formulato dalla regione Lombardia in merito alla modifica proposta dal predetto Consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano»;
Visto il Reg. n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, par. 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 del 10 agosto 2009, relativamente alla integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione, con la delimitazione della zona di vinificazione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», in conformita' al citato regolamento comunitario;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» in conformita' al parere espresso dal citato Comitato;

Decreta:
Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» riconosciuta con decreto ministeriale 18 novembre 1995 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.
 
Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
rossi, anche nella tipologia novello.
I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Riesling Renano», «Riesling Italico», «Trebbiano di Soave», «Trebbiano toscano», «Pinot grigio», «Incrocio Manzoni».
I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: «Groppello», «Marzemino», «Barbera», «Sangiovese», «Cabernet franc», «Cabernet sauvignon», «Merlot», «Nebbiolo», «Pinot nero», «Rebo N.».
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Riesling», «Chardonnay», «Pinot Bianco», «Pinot grigio», «Trebbiano», «Incrocio Manzoni» e' riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni «Marzemino», «Barbera», «Merlot», «Cabernet», «Pinot nero», «Sangiovese», «Rebo» e' riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti o dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Malerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo', Roe' Vociano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,5% per i bianchi;
10% per i rossi;
10,5% con la specificazione del vitigno, ad eccezione dei vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nelle zone limitrofe nell'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia, Mantova e Verona.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Benaco Bresciano» bianco 10%;
«Benaco Bresciano» novello 11%;
«Benaco Bresciano» Pinot grigio 11%;
«Benaco Bresciano» Marzemino 11%;
«Benaco Bresciano» Barbera 10,5%;
«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5%;
«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
«Benaco Bresciano» Sangiovese 11%;
«Benaco Bresciano» Rebo 11%;
«Benaco Bresciano» rosso 10,5%;
«Benaco Bresciano» Pinot bianco 11%;
«Benaco Bresciano» Pinot nero 11%;
«Benaco Bresciano» Riesling 11%;
«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5%;
«Benaco Bresciano» Cabernet 11%;
«Benaco Bresciano» Merlot 11%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la denominazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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