Gazzetta n. 227 del 30 settembre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 settembre 2009 |
Modalita' di cessione e di prestazione in garanzia delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
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IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalita' di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro; Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o piu' concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che all'art. 8 ha attribuito ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da intrattenimento; Visto il comma 1, lettera l), dell'art. 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati; Visti i commi 7 ed 8 dell'art. 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno previsto gli adempimenti per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali ed in particolare il comma 8, che ha sostituito il numero 5) dell'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il potere di disciplinare le modalita' per la cessione delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali e per la prestazione in garanzia delle medesime; Visto il decreto direttoriale 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto direttoriale 6 agosto 2009; Vista la disciplina relativa alle procedure espropriative come delineata dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile; Considerata l'esigenza di definire le modalita' con cui le autorizzazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e delle successive attivita' di installazione dei medesimi;
Decreta: Art. 1.
Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto, si intende: a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.; c) concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto della concessione; d) videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.; e) autorizzazione/i, l'atto con cui AAMS autorizza i concessionari all'installazione dei videoterminali, in conformita' di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
| Art. 2.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' con cui le autorizzazioni possono essere cedute agli altri soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione di videoterminali e delle successive attivita' di installazione dei medesimi. |
| Art. 3.
Condizioni per la cessione
1. Le autorizzazioni possono essere cedute esclusivamente tra i concessionari, previa approvazione di AAMS. 2. La cessione delle autorizzazioni e' consentita in coerenza con gli obblighi convenzionali assunti. |
| Art. 4.
Modalita' di presentazione dell'istanza
1. L'approvazione della cessione e' richiesta ad AAMS - Direzione per i giochi, con apposita istanza, nella quale devono essere indicati: a) il nominativo del soggetto cedente e del cessionario; b) gli estremi dell'autorizzazione oggetto della cessione; c) il numero dei videoterminali installabili e il numero dei videoterminali gia' installati, con il codice identificativo degli stessi, che siano oggetto dell'autorizzazione che si intende cedere; d) l'impegno del cedente a sollevare AAMS da qualsivoglia responsabilita' relativa al mancato perfezionamento della cessione. 2. Entro dieci giorni dall'approvazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti, mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi, ad informare AAMS dell'avvenuta cessione ed alla riconsegna del documento da cui risulta l'autorizzazione cedente. 3. Perfezionata la cessione, AAMS ridetermina, in capo al cessionario ed al cedente, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione e' autorizzata. |
| Art. 5.
Condizioni per la prestazione in garanzia
1. L'autorizzazione puo' essere prestata in garanzia dal concessionario per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali e delle successive attivita' di installazione dei medesimi. AAMS non risponde, ad alcun titolo ed in nessun caso, del soddisfacimento del credito cosi' instaurato, ivi compresa l'ipotesi in cui sia medio tempore intervenuta la revoca o la decadenza delle autorizzazioni prestate in garanzia. 2. Il concessionario e' tenuto, entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto di garanzia, a darne notizia per iscritto ad AAMS, trasmettendo copia del suddetto contratto. 3. Non e' consentita la prestazione in garanzia delle autorizzazioni per finalita' diverse da quelle indicate dal comma 1. 4. Ai fini della garanzia di cui al comma 1, il valore dell'autorizzazione e' commisurato all'importo versato, in relazione a ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 21, comma 7, lettera b) del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. |
| Art. 6.
Costituzione della garanzia
1. La garanzia si costituisce con la consegna al creditore del documento da cui risulta l'autorizzazione stessa, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore. |
| Art. 7.
Divieto d'uso e disposizione
1. Il creditore non puo' disporre del documento ne' dell'autorizzazione, non puo' darli in garanzia, ne' concederne ad altri l'utilizzo. |
| Art. 8.
Espropriazione forzata
1. Il soddisfacimento coattivo del credito garantito attraverso i procedimenti espropriativi previsti dagli articoli 2796 e 2797 del codice civile e dagli articoli 502 e seguenti del codice di procedura civile, si realizza solo a condizione che i soggetti beneficiari nelle relative procedure siano esclusivamente dei concessionari. 2. Le procedure di cui al comma 1 sono esperibili previa comunicazione ad AAMS, anche nel caso in cui, nei confronti del concessionario che ha prestato la garanzia, AAMS abbia avviato un procedimento per la revoca dell'autorizzazione ovvero per la revoca o decadenza dalla concessione. 3. Il perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, e' condizionato all'esito positivo della verifica, da parte di AAMS, della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e di cui al comma 2 dell'art. 3. 4. All'esito delle procedure espropriative, AAMS ridetermina, in capo ai concessionari interessati, il numero complessivo dei videoterminali la cui installazione e' autorizzata. |
| Art. 9.
Divieto di acquisto e di assegnazione in pagamento
1. Non e' consentito al creditore di subentrare al concessionario nella titolarita' dell'autorizzazione oggetto della garanzia. 2. E' vietato ogni patto con il quale le parti convengano di derogare al disposto di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 43 |
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