Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 settembre 2009
Riconoscimento dell'idoneita' di altre lauree ai fini dello svolgimento dell'attivita' di informatore scientifico farmaceutico.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile del 1994, o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi' che il Ministro della salute puo', sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;
Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2007 con il quale, ai sensi della richiamata disciplina legislativa, sono state riconosciute come idonee ai fini dello stesso articolo ulteriori tipologie di lauree;
Vista l'ordinanza n. 901/08 del 13 febbraio 2008, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III Quater, ha accolto «ai fini del riesame» la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del predetto decreto ministeriale, presentata dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, reso nell'adunanza del 5 maggio 2009;
Preso atto che nel citato parere si afferma che il ruolo professionale dell'informatore scientifico sul farmaco puo' essere svolto solo se l'informatore possiede adeguate conoscenze nel campo della chimica farmaceutica, della farmacologia e delle tecnologie farmaceutiche, certificabili da un corrispondente numero di esami sostenuti nel corso di laurea frequentato;
Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, includendo tra le lauree previste dal decreto ministeriale del Ministero della salute del 3 agosto 2007 anche i corsi di laurea appartenenti alla Classe 62/S e alla Classe LM-54, alle condizioni indicate nel citato parere del Consiglio Universitario Nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122, del 28 maggio 2009), recante «Attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» e l'allegato decreto ministeriale in data 20 maggio 2008 concernente le deleghe di competenze attribuite al prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:
Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3 agosto 2007, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
c-bis) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sotto specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica, farmacologia, tecnica e legislazione farmaceutica, o durante il corso di laurea o in specifici percorsi post-laurea:
1) Classe 62/S - Classe delle lauree specialistiche in Scienze Chimiche;
2) Classe LM - 54 - Classe delle lauree magistrali in Scienze Chimiche.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il vice Ministro: Fazio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone