Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 settembre 2009 |
Riconoscimento, al prof. Emanuele Brigadeci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dal prof. Emanuele Brigadeci; Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato; Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria e secondaria; Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari; Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 2009 - prot. n. 2411 con il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' stato subordinato al superamento di misure compensative atteso che la formazione ricevuta, di durata inferiore di un anno rispetto alla corrispondente formazione italiana, non era compensata da sufficiente esperienza professionale di insegnamento; Vista la nota datata 1° giugno 2009, con la quale l'interessato, ha prodotto un certificato dei servizi prestati in Inghilterra dal 1° aprile 2007 al 21 aprile 2009, chiedendo la revisione della pratica con il conseguente annullamento del decreto di misure compensative sopra citato; Tenuto conto della valutazione, espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 15 luglio 2009, favorevole a compensare la differenza di durata della formazione con l'esperienza professionale, documentata tardivamente dall'interessato; Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione; Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;
Decreta:
1 - il decreto direttoriale 12 marzo 2009 - prot. n. 2411, e' annullato: 2 - il titolo di formazione professionale cosi' composto: diploma di istruzione post-secondaria: Degree of Bachelor of Arts with Second Class (Division I) Honours - in French and Spanisch rilasciato il 13 luglio 2001 dalla University of Newcastle upon Tyne (Regno Unito); titolo di abilitazione all'insegnamento: a. diploma «Postgraduate Certificate in Educacion» in French rilasciato il 19 luglio 2007 dicembre 1979 dalla The University of Lancaster - School of Education S. Martin's College of education (Regno Unito); b. «Qualified Teacher status» rilasciato dal «The General Teaching Council for England» il 1° agosto 2007; c. Attestato di «Induction» numero 0653462 rilasciato il 31 agosto 2008 dal «The General Teaching Council for England»; posseduto dal prof. Emanuele Brigadeci, cittadino italiano, nato a Comiso (Ragusa) il 26 ottobre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di «Spagnolo» e «Francese» nelle scuole di istruzione secondaria - classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingua e civilta' straniere. 2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 2009 Il direttore generale: Dutto |
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