Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2009
Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda la «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
Ritenuta la necessita' di effettuare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 8 maggio 2009 per adeguare il medesimo provvedimento alla Scheda Misura B allegata al programma nazionale di sostegno presentato alla Commissione dell'Unione europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009;

Decreta:
Art. 1.

All'art. 9 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attivita' indicate; il restante 50% e' a carico del beneficiario. Tuttavia, previa emanazione di apposito provvedimento, e' possibile aumentare l'importo dell'aiuto, con fondi nazionali o regionali, fino ad un massimo del 20% delle spese sostenute. In tale caso, il contributo pubblico potra' essere incrementato fino ad un massimo del 70% delle spese sostenute e la quota a carico del beneficiario sara' ridotta in misura corrispondente e, comunque, non potra' essere inferiore al 30% delle spese complessive.
2. Il comma 2 e' abrogato.
3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, i progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese di:
a) 100.000 euro per la campagna 2008/2009;
b) 200.000 euro per anno per le campagne 2009/2010 e 2010/2011;
c) 300.000 euro per anno a decorrere dalla campagna 2011/2012.
4. Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
6. In caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese la soglia minima di ammissibilita' e' di 100.000 euro per Paese e per anno.
 
Art. 2.

All'art. 10 del decreto ministeriale 8 maggio 2009 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:
1. Il comma 2, ultimo trattino, e' sostituito dal seguente:
- Le iniziative previste dai progetti approvati sono effettuate entro la fine dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di stipula dei contratti.
2. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
4. Per la campagna 2009/2010 i progetti sono presentati con le stesse modalita' di cui al punto 1 entro il 30 ottobre 2009. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
- Il Ministero e le regioni esaminano i progetti entro i venti giorni successivi.
- Le regioni fanno pervenire al Ministero, entro venticinque giorni dalla presentazione l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
- Il Ministero invia all'Organismo pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 novembre 2009.
- L'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C delle linee guida entro il 15 gennaio 2010.
3. Il comma 8 e' sostituito dal seguente:
8. A decorrere dalla campagna 2009/2010 le attivita' sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%. La relazione e la documentazione giustificativa sulle attivita' svolte e' presentata all'Organismo pagatore Agea entro il 15 dicembre.
 
Art. 3.

1. Per la campagna 2009/2010, ferma restando la soglia minima garantita di 100.000 euro per ciascuna regione e provincia autonoma, la ripartizione dei fondi quota regionale e' effettuata sulla base dei seguenti criteri, definiti dalle regioni e province autonome:
- 40% sulla base della superficie vitata regionale;
- 40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;
- 10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni ( 2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero - elaborazione INEA);
- 10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni - fonte ISTAT).
2. Sulla base dei predetti criteri il Ministero procede alla ripartizione dei fondi quota regionale mediante apposito decreto dipartimentale da emanarsi, senza acquisire l'intesa della Conferenza Stato-regioni, entro il 1 settembre 2009.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Zaia
 
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