Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 luglio 2009 |
Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione, comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visti gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Visto l'art. 47 del regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli Stati membri la funzione di designare l'autorita' o le autorita' competenti incaricate dei controlli affinche' gli operatori possano essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonche' sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli; Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. e' stato avviato, gia' con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformita' delle produzioni al disciplinare di produzione; Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini ad indicazione geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti di una specifica procedura di verifica, della rispondenza al disciplinare di produzione; Tenuto conto della necessita' di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 relativamente alla verifica della rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le indicazioni geografiche protette; Considerata l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 alla data del 1° agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di controllo e di certificazione dei vini ad indicazione geografica protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di controllo nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito;
Decreta: Art. 1.
Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, e' affidato all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica protetta previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/2008. |
| Art. 2.
In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'art. 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino. |
| Art. 3.
1. I controlli sia in loco che di carattere documentale riguardano le seguenti categorie di operatori: 1) viticoltori; 2) vinificatori; 3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori; 4) imbottigliatori. 2. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 1 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un'analisi di rischio. 3. I controlli sono posti in essere: in loco, mediante uno o piu' sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi degli operatori selezionati; sull'intero territorio nazionale; sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008. 4. Il prelevamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, e' finalizzato all'esecuzione dell'esame analitico previsto dall'art. 25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lettera a). |
| Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, presentano all'ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto: i vinificatori diversi sia dai primi acquirenti delle uve sia da coloro che vinificano esclusivamente le uve da loro stessi rivendicate; i commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottigliatori; gli imbottigliatori. La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, e' presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 viene ripetuta ogni qual volta i soggetti ivi elencati intendano produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con una indicazione geografica protetta diversa da quella indicata nella/e precedente/i dichiarazione/i. 4. Nei casi previsti dal comma 3, la dichiarazione e' presentata entro dieci giorni dalla presa in carico del prodotto. |
| Art. 5.
Per assicurare le finalita' di cui all'art. 1, 1'AGEA, le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'ICQ, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonche' l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli elenchi delle vigne e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attivita' di controllo. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal 1° agosto 2009. Roma, 31 luglio 2009 Il Ministro: Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 197 |
| Allegato 1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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