Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 15 settembre 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Peyret Marie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Peyret Marie, nata l'11 settembre 1982 a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo «Diplome d'Ingenieur, Grade de Master, specialite' Topographie» rilasciato dalla «Ecole Nationale Superieure des Arts et de Industries» di Strasburgo nel dicembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale - e l'esercizio in Italia della medesima professione; Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' francese nel caso della sig.ra Peyret si configura una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE; Considerato che la richiedente ha documentato di avere effettuato uno «Stage» come «geometre expert» in Francia; Rilevato che nella conferenza di servizi del 6 marzo 2009, era stato espresso parere negativo, in quanto la formazione prodotta dalla richiedente appariva piu' simile a quella del «geometre expert» che non a quella dell'ingegnere, e nello specifico risultava carente nelle materie fondamentali e proprie della figura professionale dell'ingegnere italiano; Vista l'istanza di riesame presentata dalla richiedente e alla luce della nuova documentazione prodotta; Vista la certificazione rilasciata dalla «Cti - Commission des Titres d'Ingenieur», nella quale viene chiaramente evidenziato che il titolo conseguito dalla sig.ra Peyret e' un titolo protetto dalla legge francese che la abilita all'esercizio della professione di ingegnere in Francia, nel campo dell'ingegneria civile; Rilevato che nella seduta della Conferenza dei Servizi del 4 giugno 2009 e' stata accolta la domanda di riesame, e che in considerazione delle notevoli differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante e' apparso necessario applicare delle misure compensative; Visto il difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, secondo il quale le lacune nella formazione della richiedente sono talmente ampie da poter essere colmate solo con la frequenza di un corso di studi in ingegneria piuttosto che con le misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Peyret Marie, nata l'11 settembre 1982 a Saint Colombe (Francia), cittadina francese, e' riconosciuto il titolo «Diplome d'Ingenieur, Grade de Master, specialite' Topographie», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di trentasei mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) Tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 2) Elementi di scienza delle costruzioni, 3) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; e solo orali 4) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti, 5) Architettura tecnica e composizione architettonica, 6) Impianti tecnici nell'edilizia e nel territorio. Roma, 15 settembre 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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