Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 luglio 2009
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione europea il 30 giugno 2008;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'apertura della distillazione di crisi;
Viste le richieste delle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Sicilia, Puglia, Campania, Molise, Lazio, Abruzzo e della provincia autonoma di Trento che, accertata l'esistenza di eccedenze di vino e l'esistenza della crisi del settore, hanno chiesto l'adozione della distillazione di crisi al fine di ridurre l'eccedenza e nel contempo garantire la continuita' di rifornimento da un raccolto all'altro;
Ritenuta la necessita' di ridurre dette eccedenze su tutto il territorio nazionale;
Considerato che le regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia hanno confermato l'esigenza di destinare al finanziamento della distillazione di crisi risorse originariamente destinate ad altre misure previste dal piano di sostegno;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 29 luglio 2009.

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II - Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma;
«ICQ»: Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«Ufficio dell'Agenzia delle dogane»: l'Ufficio territorialmente competente sull'impianto di distillazione presso il quale viene conferito e lavorato il vino;
«Agea»: Agea organismo di coordinamento;
«Agea OP»: Organismo pagatore Agea;
«produttore»: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono, nella piena disponibilita', il vino alla data della presentazione del contratto;
«dichiarazione vitivinicola»: la dichiarazione di raccolta e dichiarazione di produzione presentate ai sensi ed in conformita' del regolamento (CE) n. 1282/2001 e delle disposizioni nazionali applicative;
«distillatori»: i soggetti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.
 
Art. 2.

1. La distillazione di crisi del vino non a denominazione di origine protetta come definito dal punto 1) dell'allegato IV del Regolamento (CE) n. 479/2008, di seguito denominato vino, disciplinata dall'art. 18 del regolamento CE n. 479/2008 e dagli articoli 28, 29 e 30 del Regolamento (CE) n. 555/2008, e' aperta per un montegradi di 20.645.184 il cui importo globale dell'aiuto, ammontante ad euro 40.258.110, gravera' per un montegradi di 13.851.690 pari ad un aiuto di euro 27.010.797 sui fondi dell'anno 2009 e per un montegradi di 6.793.494 pari ad un aiuto di euro 13.247.313 sui fondi dell'anno 2010.
2. Limitatamente alla disponibilita' dei fondi relativi all'anno 2009 e' data priorita' alle seguenti regioni per un montegradi complessivo di 9.899.000, cosi' attribuito alle singole regioni interessate:

Umbria | 72.000
Lazio | 1.412.000
Abruzzo | 307.000
Puglia | 6.718.000
Sicilia | 1.390.000

Al fine di determinare la priorita' si tiene conto della sede dello stabilimento dove e' stato prodotto il vino oggetto del contratto.
La quota assegnata alla regione Abruzzo e' incrementata dalle quantita' non utilizzate nelle altre regioni.
3. Per i fondi residui dell'anno 2009 e per l'intero ammontare dei fondi previsti per l'anno 2010 l'accesso e' consentito ai produttori dell'intero territorio nazionale sulla base delle superfici vitate risultanti dallo schedario viticolo.
4. Il vino oggetto dei contratti ha una gradazione minima di 10° vol.
 
Art. 3.

1. Ogni produttore di vino, che ha adempiuto all'obbligo della presentazione delle dichiarazioni vitivinicole per la presente campagna vitivinicola 2008/2009, stipula al massimo due contratti di distillazione per i volumi di vino giacenti in cantina alla data di presentazione del contratto; analogo obbligo e' previsto per la successiva campagna 2009/2010.
2. Il vino che forma oggetto del contratto per la campagna 2009/10 risulta dalla dichiarazione di giacenza in cantina al 31 luglio 2009 e figura nei registri di cantina alla data di presentazione del contratto.
3. Il contratto di distillazione e' concluso tra produttore e distillatore.
4. In applicazione dell'art. 18, paragrafo 3, del regolamento CE n. 479/2008, l'alcool derivante dalla distillazione e' utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.
5. I contratti di distillazione sono presentati, secondo le modalita' che saranno definite da OP AGEA:
a) per la campagna 2008/09, entro dieci giorni dall'annuncio dell'adozione della misura, pubblicato sul portale del MIPAAF;
b) per la campagna 2009/10 dal 16 ottobre 2009 al 15 novembre 2009.
6. Nel contratto di distillazione sono indicati:
l'anagrafica completa e la sede sociale del produttore;
la quantita' e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni in materia di qualita' dei prodotti destinati alla distillazione che saranno definiti da OP Agea;
il luogo ove e' immagazzinato il vino;
il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria e l'indirizzo della distilleria;
la dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilita', si impegna ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 11 aprile 2001;
7. I contratti non sono trasferibili.
8. Al contratto e' allegato:
a) la prova di avere costituito una garanzia uguale a 5 euro per ettolitro secondo le modalita' stabilite da OP Agea;
b) la dichiarazione, resa dal produttore ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso, alla data di presentazione del contratto, del quantitativo, del tipo di vino e della sua giacenza al 31/7 di ciascuna campagna menzionata oggetto del contratto stesso.
c) l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente alcool da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.
 
Art. 4.

1. Se il volume globale dei contratti presentati in ciascuna campagna supera il volume fissato all'art. 2 l'Agea stabilisce il tasso di riduzione applicabile per ciascuna regione.
2. L'OP Agea adotta le disposizioni necessarie per approvare i contratti presentati per la campagna 2008/09 e per la campagna 2009/10. I termini di approvazione di detti contratti saranno successivamente individuati da OP AGEA con apposita circolare applicativa. L'approvazione riportera' la percentuale di riduzione eventualmente applicata ed il volume di vino accettato per ciascun contratto ed indichera' la possibilita' per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di una riduzione che comporti la consegna in distilleria di un volume di vino avente un montegradi inferiore a 110.
3. L'Agea comunica al MIPAAF e a ciascuna regione e provincia autonoma il volume dei contratti approvati entro il terzo giorno lavorativo dalla data di approvazione dei medesimi sia per la campagna 2008/09 che per la campagna 2009/10.
4. Il vino e' consegnato in distilleria solo dopo l'approvazione del contratto.
5. I costi di trasporto del vino in distilleria sono a carico dei distillatori.
 
Art. 5.

1. Il vino oggetto dei contratti approvati sara' consegnato in distilleria sia per la campagna 2008/2009 che per la campagna 2009/2010 secondo i termini che saranno indicati nella circolare OP AGEA.
2. Anche i termini per la distillazione del vino, per la campagna 2008/2009 e per la campagna 2009/2010, saranno indicati nella emananda circolare OP AGEA.
3. La cauzione di cui all'art. 3, punto 8, lettera a, sara' incamerata in assenza del rispetto dei termini di cui al paragrafo 1 e sara' svincolata in proporzione ai volumi consegnati non appena il produttore fornira' la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.
 
Art. 6.

1. Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione e' pari a 1,75 euro per % vol/hl.
2. Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, e' corrisposto dal distillatore al produttore entro due mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.
3. Per l'alcool ottenuto e utilizzato per gli scopi previsti e' corrisposto al distillatore, a condizione che sia fornita la prova del pagamento al produttore entro i termini stabiliti del prezzo minimo di acquisto previsto al paragrafo 1), nonche' siano rispettate le altre indicazioni previste dalla normativa e dalle disposizioni che OP Agea adotta, un aiuto di 1,95 euro per % vol/hl.
4. Il distillatore, dopo l'approvazione del contratto, puo' chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, secondo le modalita' che saranno impartite da OP Agea, a condizione che costituisca una cauzione pari al 120% dell'aiuto calcolato in % vol/hl oggetto del contratto approvato.
 
Art. 7.

1. Il controllo presso il produttore delle caratteristiche del vino avviato alla distillazione e, in particolare, del titolo alcolometrico volumico effettivo e della presenza del denaturante, viene effettuato dall'ICQ. I controlli sono effettuati conformemente al Titolo V del regolamento CE n. 555/2008. Al fine di garantire lo svolgimento dei controlli, il produttore presenta all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per il territorio, la comunicazione contenente le indicazioni previste all'art. 3 del DM 11 aprile 2001, il giorno stesso in cui sono terminate le operazioni di denaturazione. Tali operazioni devono terminare almeno tre giorni feriali prima dell'estrazione del vino dallo stabilimento per essere avviato alla distillazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica e contiene anche il nome o la ragione sociale ed il codice fiscale del distillatore nonche' l'indirizzo, il telefono ed il fax della distilleria presso la quale verra' avviato il vino da distillare.
3. ICQ comunica all' OP Agea, l'esito dei controlli svolti.
4. Al fine di garantire il rispetto del Titolo V del Regolamento CE n. 555/2008, il controllo presso il distillatore e' effettuato dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane che verifica:
l'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 153/2001, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
che i volumi di vino indicati nel documento di trasporto di cui al Regolamento CE 884/2001 siano presi in carico nei registri dei distillatori, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti: convenzionalmente si pone il rapporto q.li/hl pari ad «1».
che la trasformazione del vino in alcool grezzo da destinare agli scopi previsti, risulti dalle registrazioni contabili del deposito, nonche' dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio.
L'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane comunica gli esiti dei controlli svolti all'OP Agea.
5. Il distillatore trasmette all'ICQ ed all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, in relazione alla sede del proprio stabilimento, copia dei piani operativi previsti al precedente paragrafo 4, primo trattino.
 
Art. 8.

1. Per beneficiare dell'aiuto il distillatore presenta all' OP Agea entro il termine che sara' indicato nell'emananda circolare dell'OP Agea, una domanda di aiuto per l'alcool ottenuto dalla distillazione.
2. La domanda deve contenere almeno:
la prova della denaturazione del vino secondo le modalita' previste;
il riepilogo delle consegne di vino effettuate con indicazione:
della quantita' e del titolo alcolometrico volumico;
del numero del documento di accompagnamento utilizzato per il trasporto in distilleria del vino;
il certificato di analisi dei vini introdotti in distillazione dal quale risulti il titolo alcolometrico, la presenza del denaturante, rilasciato da un laboratorio iscritto nella lista dei laboratori autorizzati in conformita' alla normativa comunitaria;
la dichiarazione vidimata dall'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane indicante i volumi di vino presi in carico sui registri dei distillatori;
l'impegno del distillatore ad ottenere alcool da destinare per fini industriali o energetici. Tale impegno si considera rispettato nel momento in cui il distillatore fornisce la prova dell'avvenuta trasformazione del vino in un alcool grezzo avente almeno la gradazione di 92°.
 
Art. 9.

1. La cauzione allegata alla presentazione del contratto di cui al precedente art. 3, punto 8, e' riferita all'effettiva consegna del vino al distillatore da parte del produttore ed e' svincolata dopo che il vino e' introdotto in distilleria.
2. La cauzione presentata dal distillatore ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto, di cui al precedente art. 6, paragrafo 4, e' svincolata al momento in cui il produttore fornisce all'OP Agea la prova prevista dal precedente art. 8, comma 2, ultimo trattino.
 
Art. 10.

1. La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti, e le altre modalita' applicative necessarie per rendere applicabile la distillazione, che contengono tutte le indicazioni previste dal presente decreto, sono predisposte dall'OP Agea.
2. Qualora le date riportate nel presente decreto coincidano con un giorno festivo e/o prefestivo, le stesse sono posticipate al giorno lavorativo immediatamente successivo a quello previsto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dell'annuncio dell'adozione della misura, ed e' applicabile dalla data della sua diffusione nel portale del MIPAAF.
Roma, 29 luglio 2009
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 168
 
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