Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2009
Proroga del riconoscimento dell'idoneita' ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e requisiti necessari al riconoscimento dell'idoneita' a condurre prove di campo ufficiali finalizzate alla produzione di dati necessari per la registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 29 gennaio 1997, n. 2, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1997, concernente l'individuazione dei requisiti per il riconoscimento degli Enti ed Organismi idonei per la conduzione di prove ufficiali di campo volte alla produzione di dati per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari;
Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti gli atti del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo», istituito con D.M. 29 gennaio 1997, in merito ai requisiti posseduti dagli aspiranti ispettori, di cui alla citata circolare n. 7 del 1° agosto 2000;
Visti i provvedimenti ministeriali prot. n. 2525 e n. 2527 dell'11 aprile 2007 con i quali la Societa' «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (Caserta), e' stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari;
Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati hanno la validita' per anni 2 a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il riconoscimento dell'idoneita' ad effettuare prove ufficiali di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari della Societa' «Biofarm s.r.l.», con sede legale in via Mazzini - Vico VI, 1 - 81047 Macerata Campania (Caserta), concesso con i provvedimenti prot. n. 2525 e n. 2527 dell'11 aprile 2007, e' prorogato fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali nuove disposizioni che potranno variare la validita' del riconoscimento.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2009
Il direttore generale: Blasi
 
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