Gazzetta n. 231 del 5 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 giugno 2009
Ridefinizione delle procedure operative di gestione del Servizio depositi definitivi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 230, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento di contabilita' generale dello Stato) che definisce le modalita' di versamento di somme nelle tesorerie statali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1954, di approvazione delle istruzioni per il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n.173, recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art.1, della legge 6 luglio 2002, n.137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
Visto il comma 3, lettera a), del predetto art. 5, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero determinate le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti, anteriori alla trasformazione in S.p.a., da trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, emanato ai sensi del comma 3, lettera a), dell'art. 5, della citata legge n. 326/2003, che prevede il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze della titolarita' del servizio depositi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284;
Visto l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, che stabilisce che lo stesso servizio continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.a.;
Visto l'art. 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2004, che ha previsto, in via transitoria e nelle more dell'adeguamento della procedura informatica per la gestione dei depositi definitivi da parte del MEF, l'apertura di un conto corrente di Tesoreria Centrale, intestato «MEF - Gestione servizio depositi»;
Visto l'art. l, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2006, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 293, che ha introdotto la possibilita' di effettuare versamenti nelle tesorerie statali tramite bonifico bancario o postale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto l'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e' stato disposto che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazioni di sanzioni amministrative nonche' i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con il quale e' stato disposto che il «Fondo Unico giustizia» e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
Considerato che l'adeguamento della procedura informatica e' in via di completamento e che si rende necessario ridefinire le procedure operative della gestione del Servizio depositi definitivi, avviando a conclusione la fase transitoria;
Considerato che il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 6 dicembre 1999, contenente le nuove istruzioni per il servizio depositi definitivi, non risulta piu' rispondente alle mutate esigenze gestionali di tale servizio;
Considerato che sulle somme depositate sono attualmente corrisposti interessi nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1932;
Ritenuto altresi' necessario razionalizzare e ridefinire la misura dell'interesse da corrispondere sulle somme giacenti, oggetto dei depositi definitivi, al fine di renderlo coerente con i tassi di interesse attualmente corrisposti sui depositi in conto corrente bancario;
Ritenuto che per l'erogazione di tali somme e' necessario istituire, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo di bilancio cui imputare il corrispondente onere;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni generali
1. Per l'amministrazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del servizio depositi definitivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e' autorizzata l'apertura di un nuovo conto corrente infruttifero di Tesoreria centrale, sul quale, dalla data di decorrenza che sara' indicata con successiva circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, affluiscono i versamenti effettuati in conto depositi definitivi. Il conto e' intestato: «Gestione servizio depositi definitivi conto terzi», e le relative disponibilita' sono di pertinenza dei soggetti che saranno riconosciuti come legittimati ad ottenere la restituzione del deposito medesimo in ottemperanza al provvedimento di svincolo che verra' emesso dall'Autorita' competente o da altro Soggetto delegato in materia.
2. La competenza alla gestione del nuovo conto corrente di Tesoreria centrale e' assegnata alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro.
3. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro, a valere sulle disponibilita' del predetto conto corrente, cura in modo accentrato la restituzione dei depositi ed il pagamento dei relativi interessi maturati per mezzo di Ordini di prelevamento fondi (OPF) telematici.
4. Sul citato conto corrente affluiscono, oltre alle entrate di cui al comma 1, le risorse giacenti (fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto) sulla contabilita' speciale di girofondi 1019 «MEF - gestione servizio depositi», che viene conseguentemente chiusa, nonche' le risorse giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20136, denominato «MEF - gestione servizio depositi», al netto delle somme necessarie per la regolarizzazione, a valere su quest'ultimo conto, di tutte le operazioni di pagamento disposte fino al giorno precedente quello fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto, ai sensi dell'art. 576, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
5. Con la regolarizzazione dell'ultimo pagamento, le risorse residuate sul conto corrente n. 20136 sono girate sul conto corrente di cui all'art. 1, comma 1, mentre il conto n. 20136 viene chiuso.
6. Inoltre, sul nuovo conto corrente di Tesoreria affluiscono periodicamente su disposizione della Direzione centrale dei servizi del Tesoro le somme versate sul conto corrente postale n. 35401025, intestato al tesoriere centrale per la gestione dei depositi giudiziari.
 
Art. 2.
Costituzione
1. La costituzione di nuovi depositi, dal giorno fissato dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto, deve essere effettuata secondo le modalita' operative di seguito riportate.
2. 1ª fase: deposito aperto. L'utente richiede preliminarmente l'apertura del deposito definitivo presso la Direzione territoriale dell'economia e delle finanze competente per territorio che procede alla verifica della regolarita' degli elementi costitutivi del deposito nonche' della corretta compilazione del Modello Unificato (125-bis T), inserendo i relativi dati nella procedura informatica in uso. Quindi, la Direzione territoriale dell'economia e delle finanze rilascia il conseguente numero di posizione del deposito definitivo, elaborato su base nazionale, apponendolo sul Modello Unificato medesimo. Infine, consegna all'utente una copia del Modello Unificato, regolarmente timbrata e firmata dall'incaricato della Direzione territoriale dell'economia e delle finanze medesima, e trattiene agli atti l'originale.
3. 2ª fase: deposito versato. L'utente effettua il versamento, sul conto corrente di Tesoreria centrale, presso la Tesoreria competente per territorio ovvero il bonifico presso un istituto di credito o presso un ufficio postale, curando che la causale sia correttamente inserita con la tassativa indicazione del numero di posizione gia' attribuito dalla Direzione territoriale dell'economia e delle finanze riportato sul Modello Unificato.
I. Per i versamenti mediante bonifico si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriae 9 ottobre 2006, n. 293, e alle relative istruzioni applicative emanate con Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 20 dell' 8 maggio 2007.
II. Il versamento del deposito e' attestato dal rilascio della ricevuta da parte della Tesoreria (o istituto di credito o ufficio postale, se effettuato con bonifico) al soggetto che ha versato la somma a deposito.
III. La ricevuta di cui al comma precedente sostituisce ad ogni effetto la quietanza cartacea mod. 81 septies T e deve, pertanto, contenere tutti gli elementi della stessa che viene, quindi, eliminata.
IV. La Tesoreria centrale invia giornalmente alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro il mod. 68 TP contenente l'elenco analitico dei versamenti e dei prelevamenti relativi al conto corrente di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; i versamenti comprendono sia i depositi versati presso le tesorerie sia quelli effettuati con bonifico presso gli uffici postali o istituti bancari.
V. I movimenti relativi al conto corrente di cui al primo comma dell'art.1, sono pure contenuti nel flusso informatico - che riporta tutti gli elementi inseriti nella ricevuta di cui ai commi precedenti - che la Banca d'Italia invia giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
VI. La Ragioneria generale dello Stato trasmette il flusso informatico ricevuto da Banca d'Italia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Servizio centrale sistema informativo integrato che fa affluire i dati alla Direzione centrale dei servizi del Tesoro ed alle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze al fine di completare la procedura di costituzione dei depositi definitivi.
VII. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro provvede, inoltre, al versamento dell'imposta di bollo sulle iscrizioni e sui mandati.
4. 3ª fase: deposito perfezionato. Ciascuna Direzione territoriale dell'economia e delle finanze riceve dal Servizio centrale sistema informativo integrato del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi il flusso informatico relativo ai versamenti effettuati per costituire depositi definitivi nel territorio di propria competenza e provvede al perfezionamento del deposito, verificando la corrispondenza tra il numero di posizione e l'importo del deposito - inizialmente aperto dalle medesime Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze - nonche' con gli altri dati riportati nel flusso informatico medesimo.
5. Per la costituzione dei depositi giudiziari resta in vigore la procedura prevista dalla circolare Cassa depositi e prestiti n. 1242 del 12 aprile 2001: pertanto, i Tribunali continueranno ad ordinare i versamenti (2ª fase) sul conto corrente postale n. 35401025 e, successivamente, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze provvederanno alla apertura e perfezionamento (1ª fase e 3ª fase contestuali) dei depositi giudiziari in base agli elenchi pervenuti dai Tribunali medesimi.
6. Le somme di denaro sequestrate o confiscate, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' quelle di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, non sono disciplinate dal presente decreto ed affluiscono al «Fondo unico giustizia» secondo quanto disposto dalle sopra citate norme.
 
Art. 3.
Interessi
1. Dalla data fissata dalla Direzione centrale dei servizi del Tesoro per la decorrenza della validita' del nuovo conto, sulle somme depositate verra' corrisposto l'interesse nella misura prevista dalla Tabella A) allegata al presente decreto che ne stabilisce la periodicita' in ragione della natura e dell'ammontare del deposito.
2. Gli interessi sono calcolati dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze che provvedono all'emissione dei relativi mandati informatici di pagamento.
3. Agli interessi si applica la ritenuta fiscale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che viene versata all'Erario a cura della Direzione centrale dei servizi del Tesoro con le modalita' di emissione degli Ordini di prelevamento fondi telematici.
4. La ritenuta di cui al comma precedente non si applica agli interessi calcolati sui depositi di natura cauzionale.
 
Art. 4.
Modalita' operative OPF
1. Per la restituzione del capitale, per il pagamento degli interessi maturati e per i versamenti dovuti all'Erario, le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze trasmettono, per via informatica, la richiesta di prelevamento fondi all'Ufficio Centrale di coordinamento della Direzione centrale dei servizi del Tesoro, che provvede all'emissione dell'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) a valere sulle disponibilita' del conto di cui all'art. l, comma 1.
2. Il colloquio tra la Direzione centrale dei servizi del Tesoro e la Banca d'Italia per la trasmissione degli Ordini di prelevamento fondi telematici e' regolato dall'apposito Protocollo d'intesa stipulato per la gestione telematica dei conti correnti di Tesoreria centrale, opportunamente integrato.
3. L'emissione dell'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) avviene alla scadenza periodica per la corresponsione dei soli interessi o contestualmente alla restituzione del capitale oggetto del deposito. In quest'ultima ipotesi l'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) comprende la quota capitale e gli interessi.
4. L'Ordine di prelevamento fondi telematico (OPF) per il pagamento periodico degli interessi e' emesso esclusivamente alla data contabile del 31 dicembre.
 
Art. 5.
Istituzione capitolo di bilancio
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito capitolo di bilancio per l'imputazione della spesa relativa al pagamento degli interessi maturati sui depositi definitivi, giacenti sul conto corrente di Tesoreria centrale di cui all'art.1, comma 1.
2. La Direzione centrale dei servizi del Tesoro trasferisce dal predetto capitolo di bilancio al conto corrente di cui all'art. 1, comma 1, le somme necessarie al pagamento degli interessi, mediante l'emissione di un mandato informatico.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate tutte le disposizioni precedenti che risultino in contrasto e, in particolare, quelle contenute nel decreto ministeriale tesoro, bilancio e programmazione economica 6 dicembre 1999 che risultino non piu' coerenti con il sistema delineato dal presente decreto.
2. Per quanto non innovato dal presente decreto restano, tuttavia, in vigore le disposizioni di cui alle Istruzioni per il servizio dei depositi definitivi approvate con decreto ministeriale Tesoro 22 novembre 1954.
3. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 221
 
Allegato

----> Parte del provvedimento in formato grafico <----
 
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