Gazzetta n. 233 del 7 ottobre 2009 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle Universita' non statali legalmente riconosciute;
Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca;
Visto lo Statuto di autonomia della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 8 settembre 2009 e dal consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 9 settembre 2009;
Vista la nota rettorale prot. n. 2650/II/GP/gm in data 10 settembre 2009 con la quale sono state trasmesse al MIUR le proposte di modifica di Statuto per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota ministeriale del 15 settembre 2009 prot. n. 105/SEGR/DIP/2009;
Preso atto delle proposte di armonizzazione contenute in detta nota del Minsitero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, alla luce dell'attuale quadro normativo, vengono per intero recepite;
Decreta:
Lo statuto di autonomia Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come da testo che si riporta nell'allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 16 settembre 2009
Il rettore: Puglisi
 
Allegato
STATUTO
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
Denominazione e finalita'
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, con sedi in Milano e Feltre, e' finalizzata alla ricerca e all'insegnamento delle discipline riguardanti l'attivita' e gli strumenti di comunicazione, volti allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' una comunita' universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignita' secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.
4. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM);
c) dottorato di ricerca (DR);
d) diploma di specializzazione (DS);
e) master universitario I livello (MU I);
f) master universitario II livello (MU II).
Puo' inoltre organizzare:
a) corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente;
b) master;
c) altre attivita' di formazione superiore.
5. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
Art. 2.
Personalita' giuridica e fonti normative
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' dotata di personalita' giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. L'attivita' della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le universita' libere - e' disciplinata secondo il presente statuto e dai seguenti regolamenti:
a) regolamento didattico di ateneo;
b) regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell'Universita' o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.
Art. 3.
Enti promotori e fonti di finanziamento
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, promossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i rapporti con essa.
2. Le fonti di finanziamento della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprieta' nonche' da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio di amministrazione complessivamente con non piu' di tre componenti.
Art. 4.
Liberta' di insegnamento
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM garantisce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, liberta' di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposizioni di legge, anche dell'Unione europea.
Art. 5.
Diritto allo studio
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, in attuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.
2. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM concorre inoltre all'orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne promuove le attivita' culturali e ricreative.
3. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM riconosce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associative e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche.
Art. 6.
Attivita' sportive
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM promuove, nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le associazioni operanti in tali ambiti.
TITOLO II
Autorita' accademiche
Capo I
Generalita'
Art. 7.
Organi di governo
1. Sono organi di governo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Senato accademico;
c) il rettore.
2. Essi sono responsabili dell'osservanza dello statuto e delle leggi applicabili all'Universita', ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
Capo II
Il consiglio di amministrazione
Art 8.
Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione definisce le linee di sviluppo dell'Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo economico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso e' costituito:
a) dal rettore;
b) dal pro-rettore vicario;
c) da un preside di facolta', designato dal Senato accademico tra i presidi di facolta' membri del Senato stesso;
d) da cinque rappresentanti dell'ente fondatore «Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre non debbono avere rapporti con l'Ateneo e/o non debbono far comunque parte dei ruoli universitari;
e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
f) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri;
g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un rappresentante della Giunta camerale scelto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' IULM tra una terna di nomi di componenti della Giunta indicata dal presidente;
h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Universita' IULM. Essi, di norma, non debbono avere rapporto di dipendenza con l'Ateneo;
i) da un massimo di tre membri cooptati dal Consiglio di amministrazione in rappresentanza di finanziatori privati o pubblici in rapporto alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva;
j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.
3. La mancanza di una o piu' delle sue componenti non inficia la regolarita' delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere h) e i) e' facoltativa.
4. I consiglieri di cui alle lettere e), g), h) e i) non possono essere scelti tra personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo delle Universita' italiane statali e non statali, in servizio o a riposo.
5. Il rettore e' ex-officio vice presidente del Consiglio di amministrazione.
6. Il direttore amministrativo assiste ai lavori del Consiglio avvalendosi dell'ausilio di un dirigente o funzionario dell'Ateneo come supporto tecnico alla verbalizzazione.
Art. 9.
Attribuzioni
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base delle risorse esistenti e provvede all'amministrazione dell'Universita', deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di ciascun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
b) elegge il rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16;
c) puo' conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina gli ambiti e la durata;
d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e il direttore esecutivo scelto tra manager italiani e stranieri;
e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;
f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi pervenuti all'Universita' per quanto attiene all'attivita' didattica e di ricerca, su proposta del Senato accademico;
g) stipula contratti di affidamento e di supplenza e contratti per altre forme di sostegno dell'attivita' didattica;
h) delibera sulle modifiche di statuto anche su proposta del Senato accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie relative all'ordinamento didattico;
i) approva i regolamenti di cui all'art. 2 del presente statuto, su proposta del Senato accademico;
j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master universitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni altra attivita' didattica superiore;
k) delibera, sentito il Senato accademico, sul numero programmato e sull'importo di tasse e contributi per ogni facolta', corso di laurea o altra attivita' di istruzione superiore;
l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.
Art. 10.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
2. Esso:
a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presidente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facolta' e il rappresentante degli studenti. Puo' eleggere altresi', sempre a maggioranza assoluta, un presidente onorario;
b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente, del direttore esecutivo e del direttore amministrativo delibera a maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni sono valide allorche' siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti, anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;
c) si riunisce di norma dieci volte l'anno, e tutte le volte che il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo di forma, purche' con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in videoconferenza;
d) puo' nominare commissioni consultive, e delegare parte dei suoi poteri a commissioni interne;
e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente statuto, puo' adottare un regolamento interno.
Art. 11.
Indennita'
1. Il Consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni anno accademico, in conformita' con la normativa vigente, la misura delle indennita' dovute:
a) al presidente del Consiglio di amministrazione;
b) al rettore e ai pro-rettori;
c) ai presidi di facolta' ed, eventualmente, ai vice presidi;
d) ai componenti del Consiglio di amministrazione, ed inoltre:
e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 12.
Il presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e ne formula gli ordini del giorno;
c) sovrintende e garantisce l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione.
2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del presidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell'Ateneo, sono attribuiti al rettore, vice presidente vicario del Consiglio d'amministrazione.
Capo III Il senato accademico
Art. 13.
Composizione
1. Il Senato accademico e' l'organo di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attivita' di didattica e di ricerca della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso e' costituito:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dal pro-rettore vicario;
c) dai presidi di facolta';
d) dai rettori emeriti, qualora nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;
e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso concorre al numero legale solo se presente.
Il direttore amministrativo assiste ai lavori e funge da segretario.
Art. 14.
Attribuzioni
1. Il Senato accademico:
a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione e ne verifica l'attuazione;
b) propone al Consiglio di amministrazione una terna di professori per la designazione del rettore secondo le modalita' di cui al successivo art. 16;
c) elegge i presidi delle facolta' secondo le modalita' di cui al successivo art. 20;
d) provvede, sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facolta';
e) provvede all'attribuzione per ogni facolta', sulla base degli stanziamenti definiti dal Consiglio di amministrazione, di posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore universitario;
f) ratifica le deliberazioni dei Consigli di facolta', circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica;
g) formula il parere, sentito il Consiglio di facolta', sul numero programmato per ogni corso di studio;
h) propone al Consiglio di amministrazione in materia di ordinamenti didattici modifiche di statuto e da' parere su proposte avanzate da questo, propone il regolamento didattico di Ateneo, sull'approvazione del quale e' richiesta la maggioranza degli aventi diritto;
i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;
j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, secondo le modalita' previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;
k) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla legge;
l) propone la stipula di convenzioni, l'attivazione di centri interuniversitari e l'organizzazione di attivita' post-lauream;
m) valuta la fattibilita' delle proposte di cooperazione con enti nazionali e internazionali;
n) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di valutazione.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del rettore.
Capo IV
Il rettore
Art. 15.
Compiti e attribuzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta la comunita' universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.
2. Il rettore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
3. Il rettore:
a) convoca e presiede le adunanze del Senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica e scientifica; in particolare puo' avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale;
c) vigila sul funzionamento dell'Universita';
d) nomina con suo decreto i presidi delle facolta' eletti dal Senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 20;
e) esercita l'autorita' disciplinare, secondo la normativa vigente;
f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza;
g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, indicandone il presidente;
h) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile;
i) nomina il pro-rettore vicario. Puo' nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;
j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate;
k) esercita, sentito il direttore esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;
l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 16.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell'Universita' su una terna di nomi proposta dal Senato accademico, che comprende il rettore uscente.
2. Qualora il Senato accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il rettore fra tutti gli aventi diritto.
3. Il rettore eletto e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica.
4. Al rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla conclusione della sua attivita' rettorale, viene conferito il titolo di rettore emerito.
TITOLO III
Organo sussidiario
Capo I
Nucleo di valutazione
Art. 17.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione interna e' nominato, ai sensi dell'art.1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Il nucleo e' composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.
TITOLO IV
Le strutture e loro organi
Capo I
La facolta'
Art. 18.
La facolta'
1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.
Art. 19.
Gli organi della facolta'
1. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il Consiglio di facolta'.
Art. 20.
Il preside di facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto ed e' responsabile della conduzione della stessa.
2. Il preside e' eletto dal Senato accademico tra i professori di prima fascia, a tempo pieno, afferenti alla facolta', sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di facolta', che comprende il preside uscente, nella composizione di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 21, comma 3.
3. Qualora il Consiglio di facolta' non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il Senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli aventi diritto.
4. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato.
5. Il preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facolta';
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta';
c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell'Universita'.
6. Il preside puo' nominare uno o piu' vice presidi, a seconda dei corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Senato accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia, anche a tempo definito.
Art. 21.
Il Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che organizza e coordina l'attivita' didattica della facolta'.
2. Il Consiglio di facolta':
a) propone al Senato accademico una terna di professori di prima fascia afferenti alla facolta', contenente il preside uscente, secondo quanto previsto al precedente art. 20;
b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato accademico;
c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interuniversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento professionale e convenzioni con enti esterni;
d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori;
e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal Senato accademico;
f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonche' altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;
g) delibera in merito ad affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno dell'attivita' didattica tenendo conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facolta';
h) provvede all'elaborazione dei propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di sviluppo dell'ateneo.
3. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
d) tre rappresentanti degli studenti;
e) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta' per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale solo se presenti;
f) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concorrono al numero legale solo se presenti.
4. Il regolamento elettorale determina le modalita' di elezione delle rappresentanze suddette.
5. Il Consiglio di facolta' puo' avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti.
6. La convocazione ordinaria del Consiglio di facolta' deve avvenire, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.
7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chiamate, il Consiglio di facolta' delibera nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle supplenze, degli affidamenti interni, esterni e dei contratti e' deliberato in Consiglio di facolta' dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori. I professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza titolari di un contratto di insegnamento presso la facolta', il rappresentante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione degli argomenti attinenti l'organizzazione della didattica sui quali hanno voto deliberativo. I ricercatori universitari possono essere invitati dal preside di facolta' alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della facolta'.
8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parita' di voti prevale il voto del preside.
Capo II
Gli Istituti
Art. 22.
L'Istituto
1. L'Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti ufficiali di cui almeno uno di ruolo presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM) e' la struttura che coordina l'attivita' scientifica e di ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indicazioni del Consiglio di facolta', allo svolgimento dell'attivita' didattica.
2. L'Istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, coopera con il direttore dell'Istituto nel:
a) promuovere e coordinare l'attivita' di ricerca e culturale;
b) organizzare e coordinare l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Sono organi dell'Istituto:
a) il direttore;
b) il Consiglio d'Istituto.
Art. 23.
Il direttore di Istituto
1. Il direttore rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'Istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i poteri esecutivi nelle materie di cui all'art. 22 comma 2.
2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, su proposta del Consiglio d'Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato) di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell'Istituto puo' essere affidata a un professore di ruolo di altra Universita', titolare di supplenza o affidamento nell'Ateneo. Il direttore dell'Istituto, se professore di ruolo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e puo' essere rieletto.
3. Il direttore puo' designare un vice direttore, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
Art. 24.
Il Consiglio d'Istituto
1. Il Consiglio d'Istituto espleta le competenze attribuitegli dallo Statuto, dal regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento universitario.
2. Il Consiglio d'Istituto e' costituito:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) dai professori a contratto per corsi ufficiali;
c) dai ricercatori afferenti all'Istituto.
Capo III
I centri di servizio e di ricerca
Art. 25.
I centri di servizio: generalita'
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle attivita' culturali sulla base di progetti proposti dal Senato accademico su parere favorevole dei Consigli di facolta', approvati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento, qualora attribuiti.
2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del rettore.
3. Sono organi di ciascun centro di servizio:
a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'Universita', nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico;
b) il comitato scientifico (di cui la maggioranza deve essere costituita da professori o ricercatori dell'Universita') e' nominato con decreto del rettore sentito il Senato accademico e definisce il programma del centro e indica le modalita' del relativo finanziamento.
4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio e' stabilito da un apposito regolamento su parere del Senato accademico e approvato dal Consiglio di amministrazione.
5. Il presidente e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Art. 26.
I centri di ricerca
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attivita' di ricerca di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attivita' delle altre strutture didattiche e dei centri di servizio. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di funzionamento.
2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del rettore, sentito il Senato accademico.
3. Sono organi del centro:
a) il comitato scientifico, composto, di norma, da tre professori o ricercatori di ruolo dell'Universita', responsabili delle sezioni, oltre al direttore, nominati con decreto del rettore sentito il Senato accademico;
b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il Senato accademico.
4. Il direttore e il comitato scientifico durano in carica un triennio e possono essere confermati.
TITOLO IV
I soggetti
Capo I
Il personale docente
Art. 27.
Docenti
1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 20 posti.
3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a 40 posti.
4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docenti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca.
5. I docenti sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento universitario.
6. I professori della prima fascia che all'atto del collocamento a riposo hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono essere nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, su proposta del Senato accademico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, restano incardinati nella facolta' presso la quale hanno prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.
Art. 28.
Stato giuridico dei docenti
1. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle Universita' dello Stato.
2. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.
5. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle Universita' statali.
Art. 29.
Ricercatori universitari
1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari e' costituito da un numero di posti congruo rispetto all'offerta formativa dell'Universita' e comunque non inferiore a sessanta posti.
2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame di profitto e di laurea e la ricerca, secondo i compiti e le funzioni previste dall'ordinamento universitario e dalle norme di legge vigenti.
3. I ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative.
4. Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' dello Stato.
5. Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.
6. I ricercatori sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.
8. In caso di trasferimento alla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Universita' non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricercatori delle Universita' statali.
Art. 30.
Ricercatori a tempo determinato
1. Ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni l'Universita', previo espletamento di procedure disciplinate con proprio regolamento che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti, puo' instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dall'Ateneo.
2. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.
3. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, versera' i previsti contributi previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
Art. 31.
Docenti a contratto
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242 del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.
2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla copertura di insegnamenti ufficiali, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri di comprovata qualificazione scientifica, culturale o professionale ai sensi della legge n. 230 del 4 novembre 2005, del decreto ministeriale 8 luglio 2008 e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni.
Art. 32.
Borse di addestramento alla ricerca
1. Al fine di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, oltre le borse di studio post-lauream previste dalle norme legislative in vigore, puo' assegnare borse di addestramento alla ricerca secondo le modalita' definite dal regolamento didattico d'Ateneo.
Capo II
Il Direttore esecutivo - Il Direttore amministrativo
Il personale dirigente e tecnico-amministrativo
Art. 33.
Il direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo:
a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell'Universita' e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, in conformita' alle direttive e alle delibere del Consiglio di amministrazione e del rettore;
b) provvede all'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi, secondo le modalita' e con i limiti indicati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.
Art. 34.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo:
a) coopera con il direttore esecutivo nell'attivita' gestionale dell'Ateneo;
b) sovrintende all'attivita' amministrativa e organizzativa della didattica dell'Ateneo, d'intesa con i presidi di facolta';
c) dura in carica tre anni ed e' rinnovabile.
Art. 35.
Il personale dirigente e tecnico amministrativo
1. Il Consiglio di amministrazione della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM definisce la pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto.
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato ed e' tenuto ad assicurare il proprio impegno per il loro migliore funzionamento.
4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.
5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professionale necessario all'espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del trattamento economico e delle modalita' di assunzione, si applicano le norme contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministrativo della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM stipulato dal Consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.
7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.
Capo III
Gli studenti
Art. 36.
Gli studenti
1. Sono studenti della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attivita' di formazione superiore.
2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture universitarie per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione.
3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e studenti e per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifiche, la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' programmare, ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea, laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fissato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita' attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto.
5. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
Capo IV
Altri soggetti
Art. 37.
Altri soggetti
1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attivita' di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
2. I soggetti che frequentano la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM per attivita' di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
TITOLO VI
Ordinamento degli studi
Art. 38.
Facolta' attivate
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' articolata nelle seguenti facolta':
a) facolta' di interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali;
b) facolta' di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicita';
c) facolta' di turismo, eventi e territorio;
d) facolta' di arti, mercati e patrimoni della cultura.
2. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione per quanto attiene il finanziamento, con decreto del rettore.
3. Gli ordinamenti degli studi delle facolta', dei corsi di laurea, di laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati dal regolamento didattico d'Ateneo.
Art. 39.
Altre attivita' didattiche
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM puo' organizzare e promuovere:
a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di formazione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati;
b) periodi di studio all'estero, svolti durante le vacanze estive, o durante l'anno accademico, per un approfondimento delle varie discipline impartite presso l'Universita'. Alla fine di ogni periodo possono essere organizzate sessioni di esami di profitto valide ad ogni effetto, purche' sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facolta';
c) corsi per studenti provenienti da Universita' straniere mediante la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e private;
d) corsi e attivita' di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono frequentare con regolarita' le lezioni e le esercitazioni;
f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti convenzionati, pubblici e privati.
2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
Art. 40.
Attivita' di tutorato
1. La Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM istituisce con proprio regolamento il tutorato, al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi.
2. Il regolamento per il tutorato e' approvato dal Senato accademico, sentiti i Consigli di facolta', e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono essere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.
TITOLO VII
Collegio dei revisori dei conti
Art. 41.
Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libera Universita' di Lingue e Comunicazione IULM e' effettuata da un Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio d'amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una Societa' specializzata.
2. Il Collegio, composto da tre membri effettivi, e' nominato dal rettore con suo decreto, sentito il Senato accademico e il Consiglio d'amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il decreto rettorale individua anche il membro del Collegio che svolgera' le funzioni di presidente. Il Collegio e' scelto tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, iscritte all'albo dei revisori contabili. Esso dura in carica un triennio ed e' rinnovabile.
3. La carica di revisore contabile e' incompatibile con qualunque altro incarico interno all'Universita'.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
TITOLO VIII
Norme finali e transitorie
Art. 42.
Prima composizione del nuovo Senato accademico
1. In prima applicazione delle modifiche apportate con l'entrata in vigore del presente statuto, in via del tutto eccezionale:
A) I presidenti di settore accademico in carica, coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1 novembre 2009, resteranno in carica come presidi della nuova facolta' corrispondente al proprio settore accademico fino alla scadenza naturale del loro mandato.
B) I presidenti di settore accademico in carica, non coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1 novembre 2009, conserveranno l'incarico e le prerogative fino alla scadenza naturale del mandato:
a) nel caso di corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facolta', quali presidi della facolta' corrispondente;
b) nel caso di mancata corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facolta', quali vice preside della facolta' nella quale e' confluito il settore accademico del quale erano presidenti.
Art. 43.
Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del rettore di emanazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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