Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 settembre 2009
Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri riferibili al campionato di serie A di pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 474/09/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»;
Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformita' delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;
Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2009, prot. n. 69214 con la quale la Lega Societa' di Pallacanestro Serie A ha trasmesso le linee-guida per la commercializzazione dei diritti per le stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011 approvate nel medesimo giorno dall'assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
Vista la nota in data 9 settembre 2009, prot. n. 69835, con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorita' ha comunicato alla Lega Societa' di Pallacanestro Serie A l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati;
Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorita' in data 8 settembre 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non e' pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;
Rilevato che le linee guida in esame sono relative alla commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri riferibili al campionato di serie A di Pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2009/10 e 2010/11 e appaiono conformi con le disposizioni del decreto e con le indicazioni gia' evidenziate per dall'Autorita' con le delibere n. 260/09/CONS e n. 94/09/CONS e relative all'approvazione di linee guida da parte di altri organizzatori delle competizioni;
Considerato che per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di Pallacanestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;
Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovra' tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:
a) al fine di aderire al dettato dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la piu' ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto;
b) con riferimento ai diritti per la radiofonia, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si intendono implicitamente riservati agli organizzatori degli eventi tutti i diritti non facenti parte del pacchetto unico;
c) con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato estero dovranno essere previste modalita' tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunita' italiane all'estero cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2 del medesimo decreto;
d) per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equita', trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;
e) si ribadisce l'assoluta necessita', al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al piu' generale principio di tutela della competitivita' delle procedure di assegnazione, che si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere esito negativo, la singola societa' sportiva avra' diritto di commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) in concorrenza non esclusiva con la Lega, salvo che, ad esito di apposita decisione assunta da tutte le societa' sportive della stessa Lega all'unanimita', non siano deliberate la predisposizione di nuove linee guida per ulteriori procedure competitive, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;
Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Art. 1.

1. L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti radiofonici, mobile ed esteri di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Societa' di Pallacanestro Serie A in data 7 settembre 2009, prot. n. 69214 e riportate all'allegato A della presente delibera.
La presente delibera completa di allegato A e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
Calabro'

I commissari relatori
Lauria - Magri
 
Allegato A
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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