Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2009
Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka).

IL MINISTRO DELLE POLTICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1996, inerente la lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle Drupacee (Sharka);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica»;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, recante «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati delle Prunoidee»;
Considerato che il virus Plum pox virus (PPV) agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka) e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenirne la diffusione verso le aree indenni;
Considerato che e' necessario prevedere condizioni piu' rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione allo scopo di assicurare che lo stesso non sia contaminato con il virus PPV;
Considerato che la redditivita' delle coltivazioni di alberi da frutto di drupacee puo' essere assicurata: dall'uso di materiale certificato esente dal virus PPV, da una costante azione di monitoraggio con immediata distruzione delle piante infette, dall'impiego di varieta' tolleranti o resistenti;
Considerato che e' necessario adeguare il citato decreto ministeriale 29 novembre 1996 alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche e del diverso stato fitosanitario del virus PPV nel territorio nazionale;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), nella seduta del 19 gennaio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro la «Vaiolatura delle drupacee (Sharka)», causata dal virus Plum pox virus (PPV), e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi della malattia sul territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attivita' di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) piante di drupacee suscettibili: albicocco, ciliegio, pesco, susino, tutti i portainnesti di drupacee e le specie suscettibili al virus PPV impiegate a fini ornamentali;
b) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il virus PPV o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
c) «area contaminata»: campo di produzione o vivaio in cui e' stata accertata ufficialmente con analisi di laboratorio la presenza del virus PPV;
d) «zona di insediamento»: il territorio dove il virus PPV e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione;
e) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e un'area contaminata o fra una zona indenne e una zona di insediamento;
f) «luogo di produzione indenne da PPV»: luogo di produzione nel quale il virus PPV non e' presente come dimostrato da prove scientifiche e nel quale, se necessario, questa condizione viene mantenuta ufficialmente;
g) «sito di produzione indenne da PPV»: una parte definita di un luogo di produzione che viene gestita come unita' separata indenne da PPV;
h) «campo»: un appezzamento di terreno ben delimitato all'interno di un luogo di produzione nel quale uno specifico vegetale viene coltivato;
i) «autoproduzione»: produzione di piante, anche mediante innesto, e relativi materiali di moltiplicazione, destinata all'esclusivo impiego all'interno della propria azienda, con esclusione di ogni forma di cessione a terzi.
 
Art. 3.
Monitoraggi ufficiali
1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza di infezioni dovute al virus PPV sulle piante di drupacee suscettibili e sui frutti, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e dei frutti per il riconoscimento dei sintomi del virus PPV e in appropriate analisi di laboratorio, eseguite nei momenti piu' opportuni, per l'individuazione del virus PPV.
3. Il Servizio fitosanitario centrale definisce, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, gli standard tecnici di esecuzione dei monitoraggi, prelievo dei campioni e realizzazione delle analisi.
4. I Servizi fitosanitari regionali per l'esecuzione delle analisi di laboratorio, possono avvalersi, oltre che delle proprie strutture, di laboratori in grado di soddisfare gli standard tecnici definiti in applicazione al comma 3 del presente articolo.
 
Art. 4.
Definizione dello stato fitosanitario del territorio
1. I Servizi fitosanitari regionali definiscono lo stato fitosanitario del territorio relativamente al virus PPV, delimitando le zone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2, in conformita' agli standard internazionali FAO.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio sulla base dei monitoraggi ufficiali condotti annualmente, rappresentando, su adeguato supporto cartografico, le zone delimitate di cui al comma 1, allo scopo di consentire la conoscenza della diffusione del virus PPV sul territorio nazionale e di assolvere agli obblighi internazionali di informativa per tale organismo nocivo.
3. I Servizi fitosanitari regionali danno pubblicita' nelle forme piu' opportune alle delimitazioni di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Misure fitosanitarie nelle zone indenni
1. Nelle zone indenni le ispezioni ufficiali annuali, previste dall'art. 3, devono essere effettuate prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai e nei frutteti di nuovo impianto.
2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute al virus PPV, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente l'area contaminata, delimita la relativa zona tampone e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.
 
Art. 6.
Misure fitosanitarie nelle aree contaminate
1. Nelle aree contaminate ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessita' di ulteriori analisi. Le piante per le quali e' stata prescritta l'estirpazione devono essere capitozzate o disseccate, in modo tale da impedire l'emissione di polloni, entro 15 giorni dalla data di notifica della prescrizione ufficiale ed estirpate per intero entro l'inizio della stagione vegetativa successiva.
2. Le operazioni di cui al comma precedente, devono essere realizzate a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e l'esecuzione deve essere verificata ufficialmente dal Servizio fitosanitario regionale competente. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni ufficiali, oltre alle sanzioni previste dall'art. 17 e, previa diffida ad adempiere, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'esecuzione forzata di tali disposizioni addebitando le spese agli inadempienti.
3. Il Servizio fitosanitario regionale dispone l'estirpazione dell'intero campo quando la percentuale di piante sintomatiche e' uguale o superiore al 10%. Al fine della prevenzione fitosanitaria puo' applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.
4. Nelle aree contaminate e' vietato il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti.
5. Un'area contaminata e' considerata eradicata qualora dalle ispezioni ufficiali, effettuate per tre cicli vegetativi consecutivi sulle piante ospiti, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di PPV, o nel caso che nell'area contaminata e nella relativa zona tampone siano state eliminate tutte le piante di drupacee suscettibili.
6. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, un'area contaminata puo' essere dichiarata zona di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia.
 
Art. 7.
Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di insediamento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3 condotti nelle zone indenni, nelle aree contaminate e nelle zone tampone.
2. Nelle zone di insediamento e' assicurata adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole presenti, per l'adozione di strategie volontarie di controllo e per favorire l'impiego di varieta' tolleranti o resistenti.
3. Nelle zone di insediamento e' vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3.
 
Art. 8.
Misure fitosanitarie nelle zone tampone
1. Le zone tampone hanno una larghezza minima di 1 km a partire dal perimetro esterno di una zona di insediamento o di un'area contaminata.
2. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi ufficiali degli appezzamenti di drupacee sensibili collocati nelle zone tampone, al fine di verificare la presenza del virus PPV. Qualora riscontrino su una pianta ospite sintomi sospetti del virus PPV, procedono al campionamento ed all'analisi di laboratorio e, in caso di conferma, all'istituzione dell'area contaminata e all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6.
3. Nella zona tampone e' vietato l'esercizio dell'attivita' vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al virus PPV e il prelievo di materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 e dall'art. 12.
 
Art. 9.
Regolamentazione dei vivai di produzione di drupacee
1. La produzione vivaistica di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e' autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 3 e 4.
2. I nuovi campi di produzione vivaistica nelle zone indenni devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza e' ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 300 metri.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono autorizzare l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, in conformita' allo standard internazionale FAO ISPM 10, a condizione che tale attivita' sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house» e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri. Tale distanza e' ridotta fino a 20 metri, con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale, quando l'assenza di PPV nell'area sia confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio fitosanitario ed effettuato con oneri a carico del produttore su tutte le piante di drupacee suscettibili poste nel raggio di 100 metri.
4. In caso di produzione di varieta' locali, il Servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attivita' vivaistica e l'allevamento di piante madri, all'interno di zone di insediamento e di zone tampone, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.
 
Art. 10.
Fonti di approvvigionamento del materiale di moltiplicazione
1. Per la produzione di piante di drupacee in vivaio deve essere impiegato materiale certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006 o portainnesti ottenuti da seme, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Quando per gli innesti non si utilizzi il materiale di cui al comma 1, occorre rispettare le seguenti prescrizioni:
a) i costitutori di nuove varieta' di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il materiale di moltiplicazione selezionato, devono controllare le piante madri, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, e devono inviare ai Servizi fitosanitari competenti i risultati delle analisi di laboratorio previste;
b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, e 4 le piante madri da cui si preleva il materiale devono essere allevate in aree indenni, essere dichiarate al Servizio fitosanitario regionale, singolarmente contrassegnate e controllate con ispezioni visive ed analisi di laboratorio a cura e spese del vivaista, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 214/2005; il vivaista deve inviare al Servizio fitosanitario regionale competente, prima del prelievo, i risultati delle analisi di laboratorio, nonche' la quantita' di materiale di moltiplicazione che intende prelevare da ciascuna pianta madre contrassegnata;
c) qualora nei campi di piante madri si riscontri la presenza di PPV, oltre alla istituzione dell'area contaminata, si dovra' procedere alla distruzione delle piante presenti in vivaio ottenute con materiale prelevato dalle piante risultate infette;
d) i vivaisti e gli agricoltori che utilizzano materiale di moltiplicazione proveniente da altri Paesi, devono darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente;
3. L'autoproduzione e' consentita esclusivamente utilizzando materiale di moltiplicazione certificato ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4.
 
Art. 11.
Misure da adottare in caso di comparsa di PPV in un vivaio
1. Qualora in un vivaio si riscontri la presenza di PPV le piante appartenenti al lotto risultato infetto devono essere distrutte. Per il restante materiale di propagazione di drupacee presente nel vivaio e' sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino alla dichiarazione ufficiale di eradicazione dell'area contaminata ai sensi dell'art. 6 comma 5.
2. I Servizi fitosanitari regionali, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle restanti piante presenti in vivaio verso zone di insediamento del virus PPV, a condizione che le piante siano impiegate esclusivamente in tali zone di insediamento e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo.
 
Art. 12.

Misure da adottare nei vivai preesistenti ricadenti in una zona
tampone
1. Nel caso in cui un vivaio, precedentemente costituito, venga a trovarsi all'interno di una zona tampone di un'area contaminata, per tutte le piante e tutti i materiali di moltiplicazione di drupacee presenti nel vivaio e' sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante CE fino all'eradicazione dell'area contaminata.
2. I Servizi fitosanitari regionali, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, previa valutazione del rischio fitosanitario, possono autorizzare, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 214/2005, lo spostamento o la commercializzazione delle piante verso le zone di insediamento del virus PPV o verso zone per cui i servizi fitosanitari del territorio di destinazione e di confine interessati, abbiano dato parere favorevole a seguito di una valutazione del rischio fitosanitario, a condizione:
a) che nel vivaio di produzione e nel raggio di 300 metri dallo stesso non vi siano piante infette e che le analisi su campioni asintomatici, ufficialmente prelevati in modo rappresentativo dal Servizio fitosanitario regionale, in applicazione degli standard tecnici emanati dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, abbiano dato esito negativo; oppure
b) che la coltivazione delle drupacee sia stata effettuata in serra con un sistema di protezione antiafidi «screen-house».
 
Art. 13.
Obblighi di informazione e denuncia dei casi sospetti
1.1 Le regioni, per il tramite dei Servizi fitosanitari regionali, devono dare massima divulgazione presso i vivaisti, i frutticoltori, gli operatori della filiera ortofrutticola:
a) della conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del virus;
b) dello stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
c) delle disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto;
d) delle modalita' di produzione di piante e materiale di moltiplicazione di drupacee e delle limitazioni dell'attivita' vivaistica che possono essere adottate ai sensi del presente decreto.
2. Al di fuori delle zone di insediamento e' fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio fitosanitario regionale competente che provvede ad effettuare ispezioni visive e, se del caso, analisi virologiche ufficiali.
3. Le ditte che commercializzano e le industrie di trasformazione che acquistano frutti di drupacee, hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente la presenza di partite di frutti con sintomi di PPV, fornendo copia della relativa documentazione commerciale.
4. I soggetti incaricati delle attivita' di certificazione qualitativa sui prodotti ortofrutticoli hanno l'obbligo di segnalare al Servizio fitosanitario regionale di competenza la presenza di partite con sintomi di PPV fornendo copia della relativa documentazione.
5. I Servizi fitosanitari regionali devono dare immediata comunicazione della prima comparsa di PPV nelle zone indenni:
al Servizio fitosanitario centrale;
agli altri Servizi fitosanitari regionali;
ai vivaisti, ai frutticoltori e agli operatori della filiera ortofrutticola del territorio interessato.
6. I laboratori pubblici e privati, ivi compresi quelli di ricerca, che accertino la presenza di PPV devono darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 
Art. 14.
Misure transitorie
1. Il materiale vivaistico in produzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, potra' essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni pre-esistenti e previa autorizzazione del Servizio fitosanitario regionale.
 
Art. 15.
Detenzione di piante infette
1. Il Servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, ai sensi della direttiva 2008/61/CE, per fini di ricerca scientifica e varietale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio e secondo le modalita' stabilite dal titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, l'importazione, la movimentazione e la detenzione di piante infette da PPV per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale.
 
Art. 16.
Contributi per l'estirpazione e la riconversione delle produzioni
1. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire misure di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche alle quali e' stata prescritta dal Servizio fitosanitario l'estirpazione o la distruzione obbligatoria a causa della presenza di PPV.
 
Art. 17.
Sanzioni
1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Il decreto ministeriale 29 novembre 1996, recante «Lotta obbligatoria contro il virus della ''Vaiolatura delle Drupacee'' (Sharka)» e' abrogato.
2. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 28 luglio 2009
Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita produttive,
registro n. 3, foglio n. 174
 
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