Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 2009
Autorizzazione ad assumere personale nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 3-ter del medesimo articolo;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l'art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come sostituito dall'art. 66, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
Viste le note con le quali le Amministrazioni, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assunzione a tempo indeterminato di personale di varie qualifiche;
Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Considerato che le richieste di assunzione superano la disponibilita' del fondo;
Ritenuto di privilegiare le richieste di assunzione provenienti dalle amministrazioni che non hanno beneficiato delle risorse finanziarie dovute ai risparmi per cessazioni di personale, nonche' le richieste relative alle assunzioni di vincitori di concorso;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009, registro n. 2, foglio n. 12, con il quale, a valere sul fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolato al netto delle risorse previste dalle disposizioni normative richiamate nel citato decreto, sono state autorizzate assunzioni per una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242 euro a decorrere dall'anno 2009, con conseguente residuo di risorse finanziarie utilizzabili per le assunzioni di cui al presente provvedimento, pari a 36.839.119 euro a regime;
Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un contingente di n. 1.370 unita', di cui 190 progressioni verticali e 250 unita' di incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa annua lorda pari ad euro a regime 36.838.883 a decorrere dall'anno 2009;
Visti i commi 1, 5 e 6 del citato art. 74, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 3, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 16, il quale proroga il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2010 stabilendo che le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;
Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ed in particolare l'art. 17, comma 7, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, fino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni dei corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:
Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le assunzioni di cui alla Tabella allegata al presente decreto, per un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 1.370 unita', di cui 190 progressioni verticali e 250 unita' di incremento di percentuale di part-time, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 36.838.883 a decorrere dall'anno 2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima tabella.
2. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
3. Rimane fermo il blocco delle assunzioni previsto dall'art. 17, comma 7, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come richiamato nelle premesse del presente decreto.
4. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa amministrazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e' subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 31 marzo 2011 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 28 agosto 2009
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 369
 
Allegato

----> parte del provvedimento in formato grafico <----
 
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