Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 14 settembre 2009 |
Rinnovo della designazione alla societa' «OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.», quale organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con il
IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE; Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Visto il decreto interministeriale del 23 febbraio 2004 di prima autorizzazione della Soc. OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l.; Vista l'istanza del 5 dicembre 2008, protocollo MiSE n. 11994 del 09 febbraio 2009, con la quale la Societa' OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P.Nenni n. 32 - 00036 Palestrina (Roma) ha richiesto il rinnovo della designazione quale Organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
Decreta: Art. 1.
1. La designazione alla Societa' OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l., con sede in Via P. Nenni n. 32 - 00036 - Palestrina (Roma) , ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale Organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' rinnovata per ulteriori cinque anni. 2. Il suddetto Organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE. |
| Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Organismo OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626. 2. L'OCE (Organismo di Certificazione Europea) S.r.l e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Divisione XIV- ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo. |
| Art. 3.
1. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica - Divisione XIV. 3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Roma, 14 settembre 2009
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Mastropietro |
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