Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2009
Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009, alla regione Lombardia. (Decreto n. 47189).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali nel limite complessivo di spesa di € 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede la possibilita', nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al capoverso precedente, di prorogare, anche senza soluzione di continuita', i trattamenti gia' concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visti, altresi', i commi 2, 3, 6, 7 dell'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome;
Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 che prevede:
l'assegnazione di 4 miliardi di euro a favore del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui 0,980 miliardi per l'anno 2009;
la ripartizione delle predette risorse complessive in 2,950 miliardi di euro al centro nord e 1,050 al Mezzogiorno;
Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009, con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 16 aprile 2009, sono state assegnate alla regione Lombardia risorse finanziarie pari ad € 70 milioni per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita', di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale;
Viste le note del 22 e 28 maggio 2009, con le quali la regione Lombardia chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'integrazione alle risorse di cui al capoverso precedente, in considerazione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;
Visto l'allegato accordo governativo del 27 luglio 2009, con il quale sono state attribuite alla regione Lombardia, ad integrazione delle risorse di cui all'accordo del 16 aprile 2009, risorse finanziarie pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'integrazione delle risorse finanziarie gia' assegnate con il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009 per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Lombardia;
Considerato che, dei 980 milioni di euro assegnati - con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 - a valere sul FAS per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009, sono stati destinati:
€ 674 milioni alle regioni e province autonome con decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009;
€ 20 milioni all'intervento, per l'anno 2009, di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009;
€ 25 milioni al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attivita', per l'anno 2009, stanziati dall'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 78;
€ 40 milioni all'intervento, per l'anno 2009, di cui all'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 78;
Considerato, pertanto, che la residua disponibilita' sulle risorse FAS destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e' pari ad € 221;

Decreta:
Art. 1.

Sono assegnate alla regione Lombardia ulteriori risorse finanziarie pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.
 
Art. 2.

L'onere aggiuntivo, pari ad € 250 milioni, gravera':
a) per € 221 milioni sulle risorse FAS destinate - con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 - agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009;
b) per € 29 milioni, a carico del Fondo per l'occupazione, sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
 
Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la regione Lombardia sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
Allegato

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Verbale di accordo

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto l'accordo in sede di conferenza Stato-regioni in data 12 febbraio 2009;
Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009;
Visto l'accordo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lombardia del 16 aprile 2009, con il quale sono stati destinati 70 milioni di euro alla concessione e/o proroga degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione Lombardia;
Viste le note del 22 e 28 maggio 2009, con le quali la regione Lombardia chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali un'integrazione alle risorse di cui al capoverso precedente, in considerazione delle problematiche occupazionali dell'area di riferimento;
Ritenuto, pertanto, di integrare l'accordo gia' stipulato in data 16 aprile 2009;
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione Lombardia convengono quanto segue:
1) Alla regione Lombardia, ad integrazione delle risorse di cui all'accordo del 16 aprile 2009, sono attribuite risorse finanziarie pari ad € 250 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella regione medesima.
2) Come gia' previsto nel precedente accordo del 16 aprile 2009, ai punti 2) e 3), a valere sui fondi nazionali di cui al capoverso precedente viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Fermo restando il sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, il trattamento di cui al punto precedente e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. Il predetto contributo viene posto a carico del FSE-POR.
3) Fermi restando i requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni e alla mobilita' in deroga previsti dall'art. 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, regione Lombardia, si impegna ad utilizzare prioritariamente tutti gli strumenti previsti dalla vigente normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali.
4) Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si impegna ad effettuare, tramite i propri uffici territoriali, verifiche a campione sul regolare utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga da parte delle imprese richiedenti.
5) Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite con il presente accordo, si applica quanto previsto nel precedente accordo del 16 aprile 2009.
6) L'eventuale attribuzione di ulteriori risorse finanziarie alla regione Lombardia potra' essere valutata dal Ministero sulla base del monitoraggio della spesa effettiva e sulla base delle valutazioni congiunte tra Ministero e regione sulla platea dei destinatari.

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Vice-presidente
della regione Lombardia
Assessore all'istruzione,
formazione e lavoro
Rossoni
 
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