Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 settembre 2009
Riconoscimento, al sig. Di Tommaso Massimiliano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il proprio decreto datato 17 giugno 2009 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» conseguito negli U.S.A dal sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il 24 settembre 1982 a Roma (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;
Vista l'istanza di riesame del sig. Di Tommaso pervenuta ad agosto 2009, alla luce della nuova documentazione pervenuta;
Considerato che il richiedente ha superato le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense della sessione 2008;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;
Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Di Tommaso Massimiliano, nato il 24 settembre 1982 a Roma (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita da un esame orale sulla materia specificata nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 21 settembre 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova e' orale e verte su elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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