Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 luglio 2009 |
Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia, per l'anno 2009. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2; Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, con il quale, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento; Tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995, si rileva, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva; Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento ; Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Decreta:
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2009, nella misura dell'11,50 per cento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2009
Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Geroldi
Il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi della persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 366 |
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