Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 settembre 2009
Apertura dello sportello FIT con i fondi PON ricerca e competitivita', nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, primo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Vista la circolare 26 ottobre 2001, n. 1035030 del Ministero delle attivita' produttive, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitivita' 2007 - 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare gli obiettivi operativi 4.1.1.3 «Aree tecnologico-produttive per la competitivita' del Sistema (Azione 2 “Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialita' delle aree Convergenza”) e 4.2.1.1 “Rafforzamento del sistema produttivo” (Azione 1 “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo”)» previsti rispettivamente dagli Assi prioritari 1 e 2 del medesimo PON;
Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Decreta:
Art. 1.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione delle specifiche competenze delle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), gli interventi di cui al presente decreto sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo e riferiti a unita' produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza, per i quali almeno il 75% dei costi riconosciuti ammissibili sia sostenuto nell'ambito delle medesime unita' produttive.
2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 (nel seguito «Direttiva»), per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono quelle rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a 200 milioni di Euro, di cui:
a) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Asse 1 del PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013 e destinate ai programmi di cui alla lettera a) del successivo art. 3, comma 1;
b) 100 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Asse 2 del medesimo PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013, destinate ai programmi di cui alla lettera b) del successivo art. 3, comma 1.
 
Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente decreto tutti i soggetti di cui all'art. 3 della direttiva.
 
Art. 3.

Programmi ammissibili, spese ammissibili e agevolazioni concedibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto:
a) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti ai seguenti settori tecnologici:
1) energia da fonti rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a piu' basso costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
2) efficienza energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico;
3) nanotecnologie: sviluppo di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori potenzialmente utilizzatori;
4) ICT: sviluppo di soluzioni di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell'informazione della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi.
b) programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a tutti i settori tecnologici con l'esclusione di quelli di cui alla lettera a).
2. Alle agevolazioni possono essere ammessi i programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 1, i costi imputabili al programma sostenuti in unita' produttive non ubicate nei territori delle regioni dell'obiettivo Convergenza non sono ritenuti agevolabili.
3. Con riferimento alla durata dei programmi ammissibili, si applica quanto previsto all'art. 5 della direttiva, fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo delle predette risorse comunitarie del PON Ricerca e Competitivita' 2007-2013.
4. Le agevolazioni sono concesse in relazione ai costi di cui all'art. 5, comma 4 della direttiva, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilita' delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.
5. La misura e le modalita' per la concessione delle agevolazioni sono quelle stabilite dall'art. 4 della direttiva.
 
Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di agevolazioni deve essere presentata con le modalita' di cui ai successivi commi 5 e 6 a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al centottantesimo giorno dalla medesima data.
L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine sopra indicato, comportera' la chiusura anticipata dello «sportello».
2. Le domande presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al comma 1 non saranno prese in considerazione.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero dello sviluppo economico (nel seguito «Ministero») comunichera', mediante avviso a firma del direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituira', a spese degli istanti che ne facciano richiesta e le cui domande non siano state soddisfatte, la documentazione dagli stessi inviata.
4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili. La riduzione proporzionale dell'agevolazione concedibile operera' sul contributo alla spesa e, ove necessario, sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi.
5. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda tecnica, i cui modelli sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidita' della domanda, lo specifico software predisposto dal Ministero, disponibile all'indirizzo http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46, secondo le istruzioni ivi contenute, allegando, in formato elettronico non modificabile, il Piano di sviluppo del programma secondo lo schema di cui all'allegato 3 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni dell'impresa secondo lo schema di cui all'allegato 4. Il modulo per la richiesta delle agevolazioni e la scheda tecnica devono essere stampati su carta comune in formato A4, utilizzando la specifica funzione di stampa prevista dal software; le relative pagine devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente. Sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia del documento di identita'. La domanda, in bollo e completa degli allegati previsti, deve essere presentata, pena l'invalidita', nei termini di cui al comma 1 e a mezzo raccomandata A/R, al gestore concessionario prescelto tra quelli indicati nell'allegato 5 al presente decreto. Quale data di presentazione della domanda si assume la data di spedizione
6. Nel caso di domanda presentata congiuntamente da piu' soggetti, il modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali provvederanno a designare uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico. Inoltre, al modulo per la richiesta delle agevolazioni devono essere allegate le schede tecniche compilate da ciascuno dei soggetti richiedenti.
 
Art. 6.

Monitoraggio e controlli

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della Direttiva, i soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di consentire il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire ed a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonche' dai competenti organi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonche' dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalita', i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attivita' di verifica saranno contenute nel decreto di concessione di cui all'art. 6, comma 8 della direttiva.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso e' realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 1828/2006.
 
Art. 7.

Divieto di cumulo

Le agevolazioni previste dal presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, individuate come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato, concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.
 
Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le modalita' e i criteri previsti dalla direttiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il Ministro : Scajola
 
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