| IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
 Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, nonche' delle finanze;
 Vista la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 64  del  2 ottobre 2009, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  nei  territori  della  provincia di Messina in conseguenza dell'alluvione verificatasi 1° ottobre 2009;
 Vista  la nota del capo del Dipartimento della protezione civile n. DPC/CG/0063015,  del  7  ottobre  2009 con la quale si comunica che i comuni  colpiti  dall'evento  calamitoso  in  argomento sono Scaletta Zanclea,  Itala  e Messina limitatamente alle frazioni di Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Briga Superiore, Briga Marina, Molino, Altolia, Santa Margherita Marina e Pezzolo;
 Considerato  che,  a  seguito  del  citato  evento,  per i soggetti residenti  nei  territori  individuati  sussiste  l'impossibilita' di rispettare  le  scadenze  di  legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari;
 Ritenuta  la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 1° ottobre al 1° novembre 2009;
 
 Decreta:
 Art. 1.
 Sospensione termini adempimenti
 e versamenti tributari
 
 1.  Nei  confronti  dei  contribuenti che, alla data del 1° ottobre 2009,  avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei  comuni  e  nelle frazioni di comune elencati nella nota del capo del  Dipartimento  della  protezione  civile in premessa citata, sono sospesi  dalla  stessa data del 1° ottobre 2009 al 1° novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel  medesimo  periodo.  Non  si  fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
 2.  La  sospensione  di cui al comma 1 non opera relativamente agli adempimenti da porre in essere in qualita' di sostituto d'imposta.
 3.   Con   successivo   decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di effettuazione  degli  adempimenti e dei versamenti sospesi in base al comma 1.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 8 ottobre 2009
 
 Il Ministro : Tremonti
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