Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2009 |
Iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti Internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 31 ottobre 2006, della societa' «Oxanet.it S.p.A.», in Galatina. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e) del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80; Visto l'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalita' con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»; Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero - Direzione generale della giustizia civile»; Visto il PDG del 2 aprile 2009 con il quale: e' stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicita' dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31ottobre 2006, e' stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle societa' nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonche', per la pubblicita' dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione; Vista l'istanza 22 aprile 2007 (prot. m dag 28 maggio 2007 n. 72305.E), integrata con nota 16 giugno 2009 (prot. m. dag. 23 giugno 2009 n. 84849.E ) con la quale la societa' «Oxanet.it S.p.a.», con sede legale in Galatina (Lecce), via Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F. 03892780754, sito internet www.oxanet.it, ha presentato istanza d'iscrizione della predetta societa' nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di Lecce; Considerato che i requisiti posseduti dalla societa' «Oxanet.it S.p.a.» risultano conformi a quanto previsto con quanto previsto dal PDG del 2 aprile 2009; Verificati in particolare: il possesso dei requisiti di professionalita' e tecnici; l'assenza di situazioni d'incompatibilita'; il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito; Visto il parere favorevole espresso dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m. dag. 11 settembre 2009 n. 110656.E); Dispone: L'ammissione della societa' «Oxanet.it S.p.a.», con sede legale in Galatina (Lecce), via Monte Rosa n. 32, P. IVA e C.F. 03892780754, sito internet www.oxanet.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. Dalla data di iscrizione, la societa' e' autorizzata ad effettuare la pubblicita' presso il distretto di Corte d'appello di Lecce. La societa' e' obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti. Il direttore generale della giustizia civile procedera' ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comportera' la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto. Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicita' di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'appello diversi da quelli per i quali sono iscritti. Roma, 24 settembre 2009
Il direttore generale: Frunzio |
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