IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»; Considerato che nel citato disciplinare di produzione all'art. 2, per quanto concerne la base ampelografica della tipologia «Merlot di Torgiano», nell'ambito dei vitigni complementari e' stato erroneamente omesso il riferimento al colore «rosso» della bacca delle relative uve; Ritenuto pertanto di dovere procedere alla rettifica del predetto art. 2 del disciplinare di produzione, inserendo il riferimento al colore «rosso» per la bacca delle uve idonee alla coltivazione; Decreta:
Articolo unico
A titolo di rettifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano», annesso al decreto ministeriale 15 giugno 2009 richiamato in premessa, relativamente alla tipologia «Merlot di Torgiano», il capoverso concernente la base ampelografica e' sostituito dal seguente: Merlot di Torgiano
Merlot: dall'85% al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo |