Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 settembre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Alimadhi Gentian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza del sig. Alimadhi Gentian, nato l'8 febbraio 1973 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo sopra citato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di laurea in «Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Parma (Italia) nel febbraio 2003; Considerato che il richiedente risulta essere iscritto all'ordine degli avvocati «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal luglio 2003; Considerato inoltre che documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel novembre 2004; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 2009; Considerato il parere del Consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Parma in data 27 febbraio 2008, con validita' fino al 27 febbraio 2013, per lavoro autonomo; Decreta: Art. 1.
Al sig. Alimadhi Gentian, nato l'8 febbraio 1973 a Fier (Albania), cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 settembre 2009 Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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