Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2009 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 15 ottobre 2009
Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti. (Decreto n. 781).

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 aprile 1988, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 16 maggio 1988, n. 420, e successive modificazioni;
Viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'11 marzo 2009;
Vista la deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio 2009, con la quale sono stati modificati gli articoli 12 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati ed e' stato introdotto l'art. 153-ter del medesimo Regolamento;
Vista la deliberazione n. 77 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;
Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 6 ottobre 2009, concernente modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti.
Al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, il cui testo coordinato e' allegato al presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3:
1) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'art. 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti»;
2) il comma 5 e' abrogato;
b) All'art. 5:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza»;
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresi' consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale»;
c) L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale avanti al Collegio d'appello) - 1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale e' ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.
1-bis. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facolta' di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
1-ter. Il Collegio d'appello e' nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso e' composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello e' incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.
1-quater. Il Presidente del Collegio d'appello e' nominato dal Presidente della Camera»;
d) All'art. 6-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Del procedimento avanti al Collegio d'appello)»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilita', deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi 3 e 4»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 8»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2»;
5) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Collegio puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza»;
6) al comma 7, le parole: «la Sezione» sono sostituite dalle seguenti: «il Collegio»;
7) al comma 8, le parole: «della Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
8) al comma 9, le parole: «alla Sezione giurisdizionale» sono sostituite dalle seguenti: «al Collegio d'appello»;
e) L'art. 6-ter e' abrogato;
f) Al comma 1 dell'art. 6-quater, le parole: «dell'Ufficio di Presidenza, della Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «del Collegio d'appello»;
g) L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori) - 1. Tutti i termini relativi all'attivita' della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo»;
h) Al comma 1 dell'art. 8-bis:
1) dopo la parola: «consegna», sono aggiunte le seguenti: «in busta chiusa»;
2) le parole: «spedizione della copia conforme all'originale in piego, senza busta,» sono sostituite dalle seguenti: «spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale»;
i) All'art. 9:
1) al comma 1, le parole: «dell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ultimo periodo del quarto comma»;
2) al comma 2, dopo le parole: «con ordinanza», sono soppresse le seguenti: «non soggetta a gravame»;
j) dopo l'art. 10, e' aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis (Norme finali e transitorie) - 1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma 1-ter, per la XVI legislatura e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.
2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
Roma, 15 ottobre 2009
Il Presidente: Fini

Il Segretario Generale: Zampetti
 
Allegato
REGOLAMENTO PER LA TUTELA
GIURISDIZIONALE DEI DIPENDENTI

(Testo coordinato con le modifiche apportate
dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 6 ottobre 2009)

Art. 1.

Tutela giurisdizionale dei dipendenti

1. I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall'Amministrazione.
2. La stessa facolta' di ricorso e' ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi della Amministrazione concernenti procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati.
3. Avverso i provvedimenti che decidono in via definitiva - d'ufficio o su ricorso - nelle materie previste dagli articoli 10, 83, 87, 88, 90 e 97 del regolamento dei Servizi e del personale, nonche' nelle materie previste dal regolamento di disciplina - ivi compresi i provvedimenti di destituzione e sospensione cautelare dal servizio - ed avverso ogni altro provvedimento suscettibile di ricorso in via amministrativa da parte dei dipendenti, e' sempre ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nei casi previsti dal comma 3, in cui sia ammesso in ultima istanza ricorso all'Ufficio di Presidenza, la presentazione di tale ricorso preclude la possibilita' di adire la Commissione, di cui al successivo art. 3, avverso la decisione adottata in via definitiva sul ricorso stesso dal predetto Ufficio di Presidenza.
Art. 2.

Ambito e limiti di ammissibilita' dei ricorsi

1. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono essere proposti per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge o di regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1 l'esame dei ricorsi si estende al merito. I provvedimenti degli Organi della Camera aventi contenuto di atto politico o di alta amministrazione, quelli riguardanti le nomine a scelta e le assegnazioni e trasferimenti ai vari Servizi ed uffici di competenza del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Questori e del Segretario generale sono impugnabili solo per incompetenza o violazione di legge o regolamento.
Art. 3.

Commissione giurisdizionale per il personale

1. E' istituita la Commissione giurisdizionale per il personale, con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all'art. 1.
2. La Commissione e' nominata, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, con decreto del Presidente della Camera, ed e' composta di sei membri scelti, mediante sorteggio, da un elenco di deputati in carica in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo formato sulla base di liste di venti deputati designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario generale nonche', d'intesa fra loro, dalle Organizzazioni sindacali costituite ai sensi dell'art. 73 del regolamento dei Servizi e del personale ovvero, in mancanza di accordo, indicati in ragione di due da ciascuna delle stesse Organizzazioni sindacali. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione giurisdizionale. L'incarico di componente della Commissione giurisdizionale e' incompatibile con quello di membro del Governo e di componente del Consiglio di giurisdizione di cui all'art. 2 del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti.
3. Il Presidente della Commissione e' designato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.
4. All'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, si procede alla formazione dell'elenco di cui al comma 2 e al sorteggio dei sei deputati che entrano a far parte della Commissione, nonche' dei nominativi di tre membri supplenti. I membri supplenti subentrano nella Commissione, in ordine di estrazione, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; in tale caso si procede al sorteggio di un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, invece, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione.
5. (Abrogato).
6. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato dello Stato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato, anche a riposo.
7. La Commissione si articola in due sezioni di tre componenti. Alla prima sono affidati i procedimenti ordinari; alla seconda e' affidato l'esame dei ricorsi di cui all'art. 5, comma 9-bis, e all'art. 6-quater, nonche' l'esame delle domande di cui all'art. 9, comma 2. In vista di ciascuna udienza delle sezioni, il Presidente forma i rispettivi collegi comprendendovi il Presidente o il Vicepresidente e impiegando a rotazione in ciascuna sezione tutti i membri della Commissione. Ove la trattazione di un procedimento non si esaurisca in una sola udienza, il seguito si svolge davanti al medesimo collegio. Le decisioni di ciascuna sezione sono deliberate a maggioranza, con il voto espresso di tutti i componenti del collegio.
8. La segreteria della Commissione e' tenuta da funzionari ed impiegati designati dal Segretario generale.
Art. 4.

Del procedimento davanti alla Commissione giurisdizionale

1. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto o provvedimento, ovvero dalla data in cui il ricorrente ne abbia avuto piena conoscenza.
2. In caso di silenzio tenuto dall'Amministrazione su istanza sulla quale essa abbia il dovere di provvedere, il termine di cui al comma 1 decorre trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione della istanza stessa.
3. Nei termini di cui ai commi 1 e 2 il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria della Commissione.
4. Esso deve contenere:
a) l'indicazione del nome e cognome del ricorrente e il suo recapito;
b) gli estremi del provvedimento che si impugna;
c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
d) la sottoscrizione del ricorrente.
5. Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso, la Segreteria della Commissione comunica il ricorso ai controinteressati e al Segretario generale. Entro lo stesso termine la Segreteria provvede a formare un fascicolo contenente gli atti che si riferiscono al ricorso. Gli atti anzidetti devono restare, nelle ore di ufficio, a disposizione degli interessati, i quali, personalmente o a mezzo di mandatari speciali, possono esaminarli e ottenerne copia.
6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma 5, il ricorrente e gli interessati a resistere al ricorso possono presentare documenti. Nei dieci giorni seguenti, le parti possono prendere visione dei documenti depositati. Il ricorrente puo' proporre motivi aggiuntivi desunti dai documenti contenuti nel fascicolo previsto nel comma 5 o depositati dalle parti resistenti, sempre che detti motivi ineriscano a fatti non noti al ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Le parti interessate a resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale.
7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6, le parti possono presentare memorie.
8. Le parti, in occasione del primo atto col quale intervengono nel procedimento, devono indicare il proprio recapito; in mancanza, qualunque comunicazione e' fatta presso la Segreteria della Commissione.
9. Il deposito degli atti e delle memorie vale in ogni caso come comunicazione a tutte le altre parti, le quali possono prenderne visione.
10. Scaduto il termine indicato nel comma 7, il relatore nominato dal Presidente della Commissione da' inizio all'istruttoria. Se rileva che il ricorso non sia stato comunicato a tutti gli interessati, dispone che la Segreteria della Commissione provveda a tale comunicazione. In questo caso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione e' stata effettuata, si applicano le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 del presente articolo.
11. Il relatore, se ritiene che occorra acquisire altri documenti o compiere qualche atto istruttorio, ordina che vi si proceda, stabilendo i termini ed i modi per l'esecuzione.
12. Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la Segreteria della Commissione, che ne da' comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione si applicano le disposizioni contenute nei commi 6, ad eccezione del primo periodo, e 7 del presente articolo.
Art. 5.

Decisione del ricorso da parte della Commissione giurisdizionale

1. Compiuta l'istruttoria del procedimento, il Presidente convoca con proprio decreto la Commissione.
2. Almeno dieci giorni prima della data di convocazione, il decreto e' comunicato dalla Segreteria della Commissione alle parti.
3. Avanti alla Commissione giurisdizionale, l'Amministrazione e' rappresentata dal consigliere Capo Servizio del Personale o da un consigliere da lui delegato, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente puo' comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente puo' farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.
4. Le parti possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati.
5. Alle udienze della Commissione sono ammesse, con diritto di interloquire, soltanto le parti che vi abbiano fatto richiesta. Il Presidente della Commissione puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza.
6. Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, senza formulare proposte, le parti presenti o i loro mandatari possono svolgere i motivi delle rispettive conclusioni.
7. La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un'unica udienza, salvo casi eccezionali decisi inappellabilmente dal Presidente della Commissione, il quale puo' altresi' adottare i provvedimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 4.
8. La Commissione, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ovvero procede alla sua riforma totale o parziale nei casi in cui sia competente a decidere anche sul merito.
9. La sentenza, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, e' motivata ed e' depositata presso la segreteria, che ne effettua la comunicazione alle parti e al Segretario generale entro dieci giorni dalla data del deposito. Dell'esito del ricorso la segreteria da' immediata comunicazione alle parti. Delle sentenze e' redatto il massimario, da pubblicare in apposito bollettino.
9-bis. I ricorsi avverso i provvedimenti che danno esecuzione a sentenze definitive, ovvero i cui effetti non siano sospesi, sono esaminati secondo l'ordine di un apposito ruolo.
10. La segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale conserva tutti gli atti della Commissione. Chiunque puo' consultare il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti decisori ed estrarne copia. Nelle copie e' omessa l'indicazione dei dati identificativi delle persone interessate, salvo che le stesse lo richiedano. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 possono altresi' consultare presso la segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale il ruolo generale dei ricorsi presso gli Organi di tutela giurisdizionale.
Art. 6.

Impugnazione delle decisioni della Commissione giurisdizionale
avanti al Collegio d'appello

1. Avverso le sentenze della Commissione giurisdizionale e' ammessa impugnazione al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva la controversia.
1-bis. L'impugnazione non sospende di diritto gli effetti della sentenza di primo grado. L'appellante, con lo stesso atto d'impugnazione, ha facolta' di presentare al Collegio d'appello istanza di sospensione, specificandone le motivazioni.
1-ter. Il Collegio d'appello e' nominato, entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura, dal Presidente della Camera con proprio decreto, prima delle nomine di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento e di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione non concernenti i dipendenti. Esso e' composto da cinque deputati in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento. Allo stesso modo sono nominati tre membri supplenti, che subentrano nel Collegio, in ordine di nomina, in caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza dei membri effettivi; ricorrendo tale ipotesi, viene nominato un nuovo membro supplente. In caso di astensione o ricusazione, il membro supplente sostituisce il titolare per il procedimento cui si riferisce l'astensione o la ricusazione. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono far parte del Collegio d'appello. L'incarico di componente del Collegio d'appello e' incompatibile con quelli di membro del Governo, della Commissione giurisdizionale per il personale e del Consiglio di giurisdizione.
1-quater. Il Presidente del Collegio d'appello e' nominato dal Presidente della Camera.
Art. 6-bis.

Del procedimento avanti al Collegio d'appello

1. L'impugnazione, motivata a pena di inammissibilita', deve essere proposta con atto depositato nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza della Commissione giurisdizionale. Ai fini della presentazione dell'impugnazione si applica l'art. 4, commi 3 e 4.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito, la segreteria comunica copia dell'atto di impugnazione all'altra parte, forma il fascicolo acquisendovi gli atti del giudizio di primo grado e lo presenta al Presidente del Collegio d'appello. Il Presidente con decreto designa il relatore e convoca il Collegio d'appello per una udienza non anteriore a sessanta e non posteriore a novanta giorni dal deposito dell'impugnazione, salva la sospensione dei termini prevista dall'art. 8.
3. Nei trenta giorni successivi al deposito del ricorso, il Collegio d'appello delibera sull'istanza di sospensione degli effetti della sentenza di primo grado che sia stata presentata dall'appellante ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del presente regolamento, ovvero sull'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 2.
4. La Segreteria da' comunicazione del decreto alle parti, che hanno facolta' di depositare scritti difensivi fino a quindici giorni prima della seduta fissata per la discussione.
5. Non e' ammesso il deposito di nuovi documenti.
6. Le parti che ne abbiano fatto richiesta, al piu' tardi, con le difese scritte di cui al comma 4 sono ammesse all'illustrazione orale delle conclusioni subito dopo la relazione. Non sono ammesse repliche, salve eccezionali deroghe consentite dal Presidente. Il Presidente del Collegio puo' disporre, su richiesta di parte, la pubblicita' dell'udienza.
7. Dichiarata chiusa la discussione, il Collegio delibera la sentenza nella stessa seduta.
8. Alle sentenze del Collegio d'appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, e all'art. 5, commi 8, 9 e 10 del presente regolamento.
9. Avanti al Collegio d'appello, l'Amministrazione e' rappresentata dal Segretario generale, che puo' delegare a sostituirlo un Vicesegretario generale o un consigliere Capo Servizio. Il ricorrente puo' comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato.
10. Le parti possono farsi assistere da un avvocato iscritto all'albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori.
Art. 6-ter.

Del procedimento avanti all'Ufficio di Presidenza

(Abrogato).
Art. 6-quater.

Ricorso per revocazione

1. Contro le sentenze del Collegio d'appello e della Commissione giurisdizionale e' ammesso ricorso per revocazione nei casi previsti dall'art. 396 del codice di procedura civile.
Art. 6-quinquies.

Termini processuali concernenti i ricorsi in materia
di procedure concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, commi 1, 2 e 3 e all'art. 6-bis, comma 1, i termini processuali concernenti i ricorsi in materia di procedure concorsuali per l'assunzione nei ruoli della Camera dei deputati sono ridotti della meta'.
Art. 7.

Rivalutazione dei crediti

1. Ai fini della rivalutazione dei crediti si applica la disposizione di cui all'art. 104 del regolamento dei Servizi e del personale.
Art. 8.

Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento
della Camera o di aggiornamento dei suoi lavori

1. Tutti i termini relativi all'attivita' della Commissione giurisdizionale e del Collegio d'appello sono sospesi di diritto, all'inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
2. I termini di cui al comma 1 sono altresi' sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo.
Art. 8-bis.

Modalita' delle notificazioni

1. Ferma restando l'applicabilita' delle norme richiamate dall'art. 9, comma 1, le notificazioni a cura della Segreteria degli Organi per la tutela giurisdizionale sono eseguite anche mediante consegna in busta chiusa della copia conforme all'originale nelle mani proprie del destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero anche a mezzo del servizio postale mediante spedizione in busta chiusa della copia conforme all'originale in forma di raccomandata con avviso di ricevimento inviato presso il domicilio eletto dalla parte o presso la sua residenza anagrafica.
Art. 9.

Norme procedurali applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme relative ai procedimenti di competenza dei tribunali amministrativi regionali per cio' che riguarda i giudizi avanti la Commissione giurisdizionale per il personale, mentre per quelli in sede di appello avverso le decisioni di detta Commissione valgono le norme relative ai procedimenti davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, escluse, nel primo caso, la disposizione dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e, nel secondo, quella di cui all'art. 68, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2. Quando dai provvedimenti impugnati in primo grado sia per derivare agli interessati un pregiudizio grave e non riparabile con la decisione di merito, la Commissione giurisdizionale, su istanza del ricorrente ed udite le parti, puo' adottare le misure cautelari opportune con ordinanza, con la quale fissa per la discussione del ricorso una seduta, anche straordinaria, non successiva a quaranta giorni. Dell'ordinanza viene data immediata comunicazione alle parti.
Art. 10.

Norme transitorie per ricorsi pendenti

1. I ricorsi presentati in data antecedente al 1° gennaio 1997 possono essere rimessi alla procedura arbitrale prevista dal presente articolo, qualora il ricorrente ne faccia richiesta per iscritto entro la data del 30 giugno 1997.
2. La procedura ordinaria sara' applicata a tutti i procedimenti per cui e' gia' stata pronunciata sentenza in primo grado dalla Commissione giurisdizionale.
3. La procedura ordinaria sara' parimenti applicata in caso di ricorsi aventi identico oggetto, qualora tutti i ricorrenti non abbiano manifestato la volonta' di rimettersi alla procedura arbitrale.
4. Ove esistano controinteressati, l'atto con cui il ricorrente chiede di rimettersi alla procedura arbitrale e' comunicato agli stessi entro dieci giorni dal ricevimento, a cura del Servizio del personale; la procedura arbitrale e' adottata se i controinteressati vi consentano o non manifestino comunque una loro volonta' contraria entro i successivi dieci giorni.
5. Il procedimento arbitrale si svolge avanti ad un apposito collegio composto di tre deputati in carica, ognuno dei quali deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a riposo, professore universitario in materie giuridiche, avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori. Il primo arbitro e' designato dall'Ufficio di Presidenza della Camera; il secondo arbitro e' estratto a sorte da un elenco di nominativi designati, uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali del personale della Camera; il terzo arbitro, che e' designato dai primi due entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, esercita le funzioni di Presidente del Collegio. Non possono rivestire le funzioni arbitrali i membri in carica dell'Ufficio di Presidenza della Camera, ne' i membri della Commissione giurisdizionale per il personale di cui al precedente art. 3.
6. Alle riunioni del Collegio arbitrale per l'esame dei singoli ricorsi l'Amministrazione e' rappresentata da un Vicesegretario generale appositamente designato, che puo' delegare a sostituirlo un consigliere Capo Servizio, con l'eventuale assistenza dell'Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente puo' comparire personalmente ovvero farsi rappresentare da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato; comparendo personalmente il ricorrente puo' farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un dipendente da lui designato. L'Amministrazione e il ricorrente possono comunque farsi assistere da un patrocinante iscritto all'albo degli avvocati.
7. Il Collegio arbitrale e' tenuto a decidere entro novanta giorni dall'assegnazione dei ricorsi, che e' effettuata dal Segretario generale della Camera secondo l'ordine cronologico di presentazione, ferma restando la priorita' dei ricorsi per i quali l'opzione per la procedura arbitrale era stata manifestata anteriormente al 1996. Entro lo stesso termine di novanta giorni, il Collegio puo' richiedere all'Ufficio di Presidenza una proroga dei termini fino ad un massimo di altri novanta giorni.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, il Collegio arbitrale decade ed e' sostituito da un altro Collegio, formato con le stesse modalita', e dalla costituzione del quale riprendono a decorrere gli stessi termini.
9. Il Collegio arbitrale decide inappellabilmente, secondo le norme di diritto. La sentenza adottata su ciascun ricorso deve essere motivata ed e' formalizzata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento della Camera. Le sentenze del Collegio arbitrale non sono vincolanti per analoghi giudizi emanati in regime ordinario dalla Commissione giurisdizionale per il personale.
10. La sentenza arbitrale e' soggetta soltanto all'impugnazione per revocazione, a norma dell'art. 831 del codice di procedura civile.
Art. 10-bis.

Norme finali e transitorie

1. Il Collegio d'appello di cui all'art. 6, comma 1-ter, per la XVI legislatura e' nominato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009.
2. I ricorsi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza alla data della nomina del Collegio d'appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio medesimo, se per essi non sia stata ancora celebrata l'udienza di discussione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
3. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le modifiche al presente regolamento approvate dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 77 del 6 ottobre 2009 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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