Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 13 ottobre 2009, n. 144 |
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale adottate con le risoluzioni del Consiglio dei Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n. 63 - 3 del 5 maggio 2008, nonche' aumento della quota di partecipazione dell'Italia. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008, riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132. |
| Art. 3.
1. In attuazione della risoluzione n. 63-2 del 28 aprile 2008 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.055,5 milioni di diritti speciali di prelievo a 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo. |
| Art. 4.
1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, con facolta' di concedere a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato. |
| Art. 5.
1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. |
| Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 13 ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2072): Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze on. Giulio Tremonti in data 16 gennaio 2009. Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 26 marzo 2009 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla III Commissione il 19 maggio 2009 ed il 17 giugno 2009. Esaminato in aula il 30 giugno 2009 ed approvato il 1° luglio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1658): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 6 luglio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 14 luglio 2009 ed il 16 settembre 2009. Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2009 (atto n. 1658-A) relatore sen. Dini. Esaminato in aula ed approvato il 23 settembre 2009.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. La legge 23 marzo 1947, n. 132 recante: «Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1947, n. 71.
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| Allegato I
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
| Allegato II
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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