Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008-2009 del 26 settembre 2008.

In data 9 ottobre 2009 alle ore 12.00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN :
nella persona del Presidente - avv. Massimo Massella Ducci Teri: firmato
e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL | firmato CISL | firmato UIL | firmato CISAL | non firmato CONFSAL | firmato CGU | firmato CSE | firmato RDB CUB | firmato USAE | firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 2008 - 2009 del 26 settembre 2008.
 
Allegato

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.
2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo, come definito dal CCNQ del 26 settembre 2008, e' ridotto delle percentuali fissate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 febbraio 2009 - revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» e' semplificata in «comparti».
4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo e' indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali - stipulato contestualmente - ed integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002 e dal CCNQ del 24 settembre 2007 e' indicato come «CCNQ del 7 agosto 1998».
5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 9, comma12. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».
6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresi', ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di «associazioni sindacali» si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.
7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.
8. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore del personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' indicato con la dizione «decreto ministeriale 23 febbraio 2009».

CAPO I

Comparti regioni - Autonomie locali e Servizio sanitario nazionale

Art. 2.

Prerogative sindacali nel Comparto
Regioni-Autonomie locali

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettera e). Tale contingente e' pari a n. 540 distacchi.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a novanta minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di trenta minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura pari a quarantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 e' ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di diciannove minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonche' la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a centouno distacchi.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a novantanovemilaquattrocentoventitre ore complessive.

Art. 3.

Ripartizione delle prerogative sindacali
nel Comparto Regioni-Autonomie locali

1. In esecuzione dell'ordinanza ex articoli 669-terdecies e seguenti c.p.c. n. 81927 emessa dal Tribunale di Roma in data 7 luglio 2009, le prerogative sindacali di cui all'art. 2 competono, in via provvisoria e con riserva di riesame a seguito della definitiva conclusione del giudizio, anche al CSA regioni ed autonomie locali ed alla confederazione CISAL cui lo stesso aderisce, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998. Conseguentemente:
a) i distacchi di cui all'art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2 allegata;
b) il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell'art. 2 e' ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3;
c) il contingente dei permessi di cui all'art. 2, comma 7 e' distribuito come indicato nella tavola n. 4.

Art. 4.

Ripartizione delle prerogative sindacali
nel Comparto Servizio sanitario nazionale

1. E' confermato il contingente dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettera i). Tale contingente, complessivamente pari a trecentottanta distacchi, e' ripartito secondo la tavola n. 5 allegata.
2. E' confermato il contingente complessivo dei permessi sindacali, pari a novanta minuti per dipendenti in servizio, che spettano alle RSU nella misura di trenta minuti per dipendente in servizio negli enti del comparto ed alle organizzazioni sindacali rappresentative, per la restante parte, nei limiti indicati al comma 3.
3. I permessi sindacali di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dal comma 5 e dei permessi spettanti alle RSU ai sensi del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura pari a quarantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati.
4. La quota di permessi di cui al comma 3 e' ripartita nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto al comma 2, le associazioni sindacali, alla luce del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, confermano i cumuli dei permessi sindacali nella misura di diciannove minuti per dipendente in servizio nel comparto, nonche' la relativa disciplina.
6. Il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 5 ammonta, nell'anno 2009, a centodieci distacchi ed e' ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 6.
7. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, continua ad essere pari a novantunomiladuecentosettantotto ore complessive distribuite come da tavola n. 7.

CAPO II

Ripartizione delle prerogative sindacali nei restanti comparti

Art. 5.

Distacchi sindacali

1. Il contingente dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a duemilaquattrocentosessantacinque distacchi, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 e' ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti dei distacchi sindacali fissati dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 1995 all'art. 1, lettere e) e i), rispettivamente per il personale del Comparto regioni ed autonomie locali e per il personale del Comparto Servizio sanitario nazionale.
3. A seguito delle suindicate operazioni il contingente dei distacchi utilizzabile nei comparti di contrattazione delle Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola e Universita', come definiti dal CCNQ 11 giugno 2007, e' pari a milletrecentotredici.
4. In relazione alla problematica inerente l'insufficienza di prerogative sindacali per l'Area V, nella quale sono confluiti i dirigenti scolastici, per ottemperare alla sentenza Tribunale di Roma n. 14506 del 20 luglio 2007 le parti concordano che a questo scopo si utilizzeranno anche cinque distacchi di competenza del Comparto scuola che verranno ceduti a seguito della sottoscrizione del prossimo CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali della dirigenza. Pertanto, a decorrere da tale data, il contingente di cui al comma 3 sara' pari a milletrecentootto distacchi. Dalla medesima data entra in vigore la tavola 14/bis.
5. Il contingente di cui al comma 3 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti ivi elencati dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.
6. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3, nelle more della razionalizzazione dei comparti di contrattazione collettiva, e' ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da otto a quindici.
7. Nei comparti Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale. Al fine di consentire le agibilita' sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del Comparto Ministeri e del Comparto scuola e' possibile utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' per l'AFAM, i distacchi di loro pertinenza. Tale facolta' viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. Dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed all'ARAN.
8. Sono confermati i criteri circa le modalita' di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali rappresentative gia' previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni e' utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era gia' intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

Art 6.

Permessi sindacali

1. Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente complessivo dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, pari a novanta minuti per dipendente in servizio, e' ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2009, del 15% e rideterminato nella misura di settantasei minuti e trenta secondi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano:
a) alle RSU nella misura di venticinque minuti e trenta secondi per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'amministrazione;
b) alle organizzazioni sindacali rappresentative nella misura di cinquantuno minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6.
3. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, lettera b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
4. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 3, l'amministrazione dovra' detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui ai commi 5 e 6.
5. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU indicati al comma 2 lettera a), i permessi sindacali di cui al comma 2, lettera b), a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione.
6. Per il Comparto scuola la percentuale massima di cui al comma 5 e' elevata di un ulteriore 16%.
7. Entro quarantacinque giorni dalla firma dell'ipotesi di accordo le confederazioni sindacali rappresentative, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscano ad alcuna confederazione, comunicano formalmente all'ARAN a mezzo raccomandata a.r., o raccomandata a mano, la percentuale di permessi che, ai sensi dei commi 5 e 6, intendono utilizzare in forma cumulata a livello nazionale e che attiveranno a decorrere dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per il Comparto scuola all'art. 8, comma 1, lettera a). Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma si intende quale implicita rinuncia all'utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilita' del processo, nonche' di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui al comma 4, l'ARAN pubblica sul proprio sito Internet le comunicazioni ricevute.
9. La quantificazione dei permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'ARAN tenendo conto della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 7, dell'accertamento della rappresentativita' in vigore e, per quanto riguarda i dipendenti, del dato ufficiale pubblicato nell'ultimo Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato alla data del 31 dicembre 2006 che, per gli aspetti inerenti la presente procedura, sara' pubblicato anche nel sito istituzionale dell'ARAN a seguito della firma della presente ipotesi di accordo.
10. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 9, per il Comparto scuola si continua a tener conto anche del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
11. La quantita' di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata determinata ai sensi dei precedenti commi e' tempestivamente comunicata alle associazioni sindacali richiedenti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di competenza.

Art. 7.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009, il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, come quantificato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008, a decorrere dal 1° luglio 2009 e' ridotto del 15%.
2. Dalle riduzioni sono esclusi i contingenti fissati dal predetto art. 5, comma 1, del CCNQ del 26 settembre 2008 per il Comparto regioni e autonomie locali e per il Comparto Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 2, comma 7 ed all'art. 4, comma 7.
3. Conseguentemente il nuovo contingente complessivo e' pari, a regime, a centonovantaseimiladuecentotredici ore di permessi, di cui trentamilatrecentododici ore complessive alle confederazioni dei comparti e centosessantacinquemilanovecentouno ore complessive per i residui comparti di cui all'art. 5, comma 3.
4. Il contingente di cui al comma 3 e' ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 16 al n. 25.
5. Per il solo anno 2009, la riduzione avviene tenendo conto dell'utilizzo pro rata per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2009. Conseguentemente, per tale anno il contingente complessivo dei permessi di cui al presente articolo e' ricalcolato come da tavole allegate dal n. 26 al n. 35.
6. Sono, altresi', confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

CAPO III

Disposizioni particolari e finali

Art. 8.

Disposizioni particolari per il Comparto scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilita' sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2009-2010. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della pubblica istruzione, universita' e ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 6 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2009. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2009, e' individuato per il solo anno scolastico 2009-2010;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente decreto ministeriale 23 febbraio 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attivita' didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2009, senza interruzione dell'anzianita' di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuita' dell'attivita' didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa puo' essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007 e del 26 settembre 2008.
4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 6, comma 7, per il Comparto scuola andra' in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di ottocentocinquantaduemilanovecentosessantotto ore, di fatto attualmente previste nel decreto ministeriale 23 febbraio 2009. A tal fine, l'ARAN comunichera' tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinche' il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente incidera' sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un'ulteriore quota correlata all'utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
5. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli articoli 36 e 59 del CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 26 settembre 2008 ed e' valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ.
2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentativita'.
3. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentativita' ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.
4. Ai sensi dell'art.4, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 e' fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
5. Le amministrazioni comunicano trimestralmente alle associazioni sindacali il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 7, all'art. 4, commi 3 e 7, all'art. 6 ed all'art. 7. In caso di superamento del contingente di permessi assegnato dell'art. 2, comma 3, all'art. 4, comma 3 e all'art. 6, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia all'organizzazione sindacale interessata.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, con cadenza semestrale, comunica alle associazioni sindacali i dati relativi al monte ore dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, cosi' come risultano inseriti nel sito web GEDAP ai sensi comma 4.
7. L'associazione sindacale che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il contingente dei permessi a disposizione, non potra' essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.
8. Nel caso in cui, comunque, le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si dara', comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998.
9. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare il responsabile del procedimento dell'invio dei dati di cui ai commi 4 e 5 e di quelli di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei termini legislativi e contrattuali previsti. La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilita' di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento. Le amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, al disposto del comma 4, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilita' di ottenere il rimborso di cui al comma 8.
10. Le informazioni riguardanti i dati di cui al predetto art. 50, comma 3 trasmesse esclusivamente attraverso il sito web dedicato a GEDAP, una volta osservate le modalita' fissate dall'art. 15 del CCNQ 7 agosto 1998, sono da considerarsi definitive decorsi trenta giorni lavorativi dalla comunicazione alle associazioni sindacali dei dati a consuntivo, e non sono soggette a variazioni successivamente all'avvio, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, della procedura di recupero ai sensi dell'art. 19, comma 11, del CCNQ 7 agosto 1998.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998.
12. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal CCNQ 7 agosto 1998 ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del decreto ministeriale 23 febbraio 2009 non competono alle associazioni sindacali non rappresentative.
13. Ai distacchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e ai permessi utilizzati in forma cumulata di cui all'art. 6 continua ad applicarsi la normativa relativa ai distacchi sindacali di cui al CCNQ 7 agosto 1998.
14. Si conferma che, per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 15.
15. In caso di superamento dei contingenti di prerogative sindacali attribuiti a ciascuna associazione sindacale, per l'eccedenza si applica quanto previsto dal comma 8.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Qualora si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non puo' superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni l'esercizio delle liberta' sindacali.
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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