Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2009 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni di vigilanza. Societa' per la cartolarizzazione dei crediti. Cancellazione dall'elenco speciale

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, sono state, tra l'altro, ridefinite alcune condizioni al ricorrere delle quali gli intermediari finanziari sono tenuti a iscriversi nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB.
In base alla nuova disciplina, tra i soggetti tenuti all'iscrizione non figurano piu' le societa' per la cartolarizzazione dei crediti di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
In relazione a cio', con il presente provvedimento si dispone, in via generale e con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la cancellazione delle predette societa' per la cartolarizzazione dei crediti dall'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. La cancellazione e' disposta d'ufficio; pertanto, nessuna domanda dovra' essere a tal fine inoltrata dalle societa' per la cartolarizzazione. Le stesse societa' restano iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso Testo unico.
Conseguentemente, cessano di avere applicazione nei confronti delle societa' per la cartolarizzazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 TUB, e in particolare:
- la circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti («Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»);
- le disposizioni relative alle societa' per la cartolarizzazione contenute nella comunicazione della Banca d'Italia del 3 novembre 2003 (vedi nota 1) .
Resta fermo che le societa' per la cartolarizzazione dei crediti sono tenute all'osservanza degli obblighi di segnalazione statistica (vedi nota 2) e in Centrale dei rischi (vedi nota 3) , in attuazione dell'art. 23, comma 6, del decreto ministeriale n. 29/2009
(vedi nota 4) . Con l'occasione, si fa presente che al momento le comunicazioni relative all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione (vedi nota 5) dovranno essere inviate a: Servizio supervisione sugli intermediari specializzati - Divisione intermediari ex art. 107 TUB.
Si rammenta, infine, che:
a) in virtu' dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106 TUB trova applicazione nei confronti delle societa' per la cartolarizzazione dei crediti il provvedimento del 14 maggio 2009 concernente: le modalita' di iscrizione e di cancellazione nell'elenco; la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, ad eccezione dei moduli AR1 di cui all'art. 11, comma 1 del citato provvedimento (vedi nota 6) ;
b) per effetto delle innovazioni normative intervenute, le societa' per la cartolarizzazione non saranno piu' tenute a inviare alla Banca d'Italia il bilancio di esercizio, le informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione (descrizione preliminare all'avvio dell'operazione, offering circular, investors' report). Le stesse societa' dovranno, invece, continuare a trasmettere le segnalazioni relative all'archivio elettronico degli Organi sociali (Or.So.).

Roma, 25 settembre 2009

Il Governatore: Draghi

(1) Pubblicata nel Bollettino di Vigilanza n. 11 - novembre 2003, pag. 11. (2) Cfr. circolare n. 217 «Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale», Parte seconda; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30 giugno 2009. (3) Cfr. circolare n. 139 «Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi»; l'obbligo decorre dalle segnalazioni riferite al 30 aprile 2009. (4) Le segnalazioni devono essere inviate anche dalle societa' per la cartolarizzazione dei crediti che avviano l'operativita' senza essere iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB. Fino all'entrata in vigore del nuovo regime segnaletico di cui al Regolamento UE n. 24/2009 dovranno essere utilizzati i moduli relativi all'anagrafe delle operazioni di cartolarizzazione di cui all'«Allegato A» della circolare n. 217, Parte seconda. (5) Cfr. circolare n. 217 «Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale». (6) Le societa' per la cartolarizzazione, in quanto tenute transitoriamente a effettuare le segnalazioni di cui alla circolare n. 217, sono esentate dal produrre le segnalazioni statistiche di cui alla circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 (richieste, ai sensi dell'art. 106, comma 6 del TUB, agli intermediari iscritti nell'elenco generale).
 
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