Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2009
Rettifica al decreto 4 settembre 2009, di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2009 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2009;

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 3 del citato disciplinare di produzione, il comune di Govone e' stato erroneamente riportato come Covone e che, agli articoli 4 e 5, per la tipologia «Terre Alfieri» Arneis con menzione vigna i valori relativi alla resa di uva per ettaro e alla resa di vino per ettaro non sono stati indicati correttamente;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla rettifica di tali dati in conformita' a quanto previsto nel disciplinare di produzione presentato al Comitato vini e sul quale lo stesso ha espresso i propri pareri;

Decreta:
Art. 1.

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre Alfieri», annesso al decreto ministeriale 4 settembre 2009 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche:
a) all'art. 3, relativamente all'elenco dei comuni, il nome «Covone» e' sostituito con «Govone»;
b) all'art. 4, comma 3, alla resa di uva per ettaro al terzo anno di impianto del vigneto per la tipologia «Terre Alfieri» Arneis con menzione vigna, il valore «5,00» e' sostituito con «5,40»;
c) all'art. 5, comma 2, alla resa di vino per ettaro al sesto anno di impianto del vigneto per la tipologia «Terre Alfieri» Arneis con menzione vigna, il valore «5760» e' sostituito con «5670».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone