Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 146
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004», ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante: «Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo 101-bis, e' modificato come segue:
a) al comma 3, lettera c) la parola «dispone» e' sostituita dalla parola «detiene» e le parole «della maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo' individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate all'articolo 91.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche' invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della societa' emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.»;
d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da esso controllate;
c) le societa' sottoposte a comune controllo;
d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali;
4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:
a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».
2. All'articolo 102, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'articolo 91.».
3. Con effetto dal 1° luglio 2010, l'articolo 104 e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.»;
c) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa' comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla medesima disposizione.».
4. Con effetto dal l° luglio 2010, all'articolo 104-ter, comma 1, le parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3,».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
18 aprile 2005, n. 62 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1.-4. (Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».
- La legge 20 giugno 2007, n. 77 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2007, n.
289.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 101-bis e 102 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 101-bis (Definizioni e ambito applicativo). - 1.
Ai fini del presente capo si intendono per «societa'
italiane quotate» le societa' con sede legale nel
territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.
2. Ai fini del presente capo e dell'art. 123-bis, per
«titoli» si intendono gli strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a
specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o
straordinaria.
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'art. 103, comma
3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che
pone a carico dell'offerente o della societa' emittente
specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti
o dei loro rappresentanti, nonche' gli articoli 104,
104-bis e 104-ter, non si applicano alle:
a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad
oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;
b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non
hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di
voto sugli argomenti di cui all'art. 105, commi 2 e 3;
c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse
da chi detiene individualmente, direttamente o
indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa';
d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto
azioni proprie.
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob puo'
individuare con regolamento le offerte pubbliche di
acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti
finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni
della presente Sezione non si applicano in tutto o in
parte, ove cio' non contrasti con le finalita' indicate
all'art. 91.
4. Per «persone che agiscono di concerto» si intendono i
soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un
accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorche'
invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o
rafforzare il controllo della societa' emittente o a
contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio.
4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di
concerto:
a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto
dall'art. 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d);
b) un soggetto, il suo controllante, e le societa' da
esso controllate;
c) le societa' sottoposte a comune controllo;
d) una societa' e i suoi amministratori, componenti del
consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori
generali;
4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob
individua con regolamento:
a) i casi per i quali si presume che i soggetti
coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi
del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le
condizioni di cui al medesimo comma;
b) i casi nei quali la cooperazione tra piu' soggetti
non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4.».
«Art. 102 (Obblighi degli offerenti e poteri
interdittivi). - 1. La decisione ovvero il sorgere
dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto
o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e
contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di pubblicazione
della comunicazione.
2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il
consiglio di amministrazione o di gestione della societa'
emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi
rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, i lavoratori stessi.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 2,
l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque
non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato
alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine
il documento d'offerta e' dichiarato irricevibile e
l'offerente non puo' promuovere un'ulteriore offerta avente
a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei
successivi dodici mesi.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione del
documento d'offerta, la Consob lo approva se esso e' idoneo
a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato
giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob puo'
indicare all'offerente informazioni integrative da fornire,
specifiche modalita' di pubblicazione del documento
d'offerta nonche' particolari garanzie da prestare. Il
termine e' di trenta giorni per le offerte aventi ad
oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o
diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116. Qualora si
renda necessario richiedere all'offerente informazioni
supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola
volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni
sono fornite entro il termine fissato dalla Consob,
comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in
cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di
settore richieda autorizzazioni di altre autorita', la
Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni
dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i
termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si
considera approvato.
4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio
che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di
debito, l'offerente puo' richiedere alla Consob che
l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni
del presente Capo, alla disciplina delle offerte al
pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al Capo I
del presente Titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla
presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove
cio' non contrasti con le finalita' indicate nell'art. 91.
5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il
consiglio di amministrazione o di gestione della societa'
emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi
rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, ai lavoratori stessi.
6. In pendenza dell'offerta la Consob puo':
a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo
o delle norme regolamentari;
b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta
giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti
in precedenza tali da non consentire ai destinatari di
pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;
c) dichiararla decaduta, in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella
lettera a).
7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di
vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente
capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'art. 115,
comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia
informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente capo o delle
norme regolamentari si applica l'art. 187-octies.
8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il
pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di
acquisto o scambio e di irregolarita' nell'andamento del
mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si
applica l'art. 114, commi 5 e 6.»
- Si riporta il testo degli artt. 104 e 104-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificati
a decorrere dal 1 luglio 2010 del presente decreto:
«Art. 104 (Difese). - 1. Salvo autorizzazione
dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le
delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui
titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si
applica dalla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, e
fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando
l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre
offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con
gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita'
degli amministratori, dei componenti del consiglio di
gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli
atti e le operazioni compiuti.
1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1
e' richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa
prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non
sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non
rientri nel corso normale delle attivita' della societa' e
la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli
obiettivi dell'offerta.
1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in
parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le societa'
comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma
alla Consob e alle autorita' di vigilanza in materia di
offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i
loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato o in cui e' stata chiesta tale ammissione.
Fermo quanto disposto dall'art. 114, tali deroghe sono
altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le
modalita' previste dalla medesima disposizione.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle
assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento
emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
«Art. 104-ter (Clausola di reciprocita'). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 104, commi 1 e 1-bis, e,
qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui
all'art. 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di
offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali
disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da
una societa' o ente da questi controllata. In caso di
offerta promossa di concerto, e' sufficiente che a tali
disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli
offerenti.
2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1
applichino disposizioni analoghe all'art. 104, commi 1 e
1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la
relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole
meno rigorose di quelle stabilite all'art. 104, comma 1, le
assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le
maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice
civile, secondo l'oggetto della delibera].
3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'
emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di
questa, determina se le disposizioni applicabili ai
soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui
e' soggetta la societa' emittente. La Consob stabilisce con
regolamento i contenuti e le modalita' di presentazione di
tale istanza.
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla
societa' emittente in virtu' di quanto disposto al comma 1
deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 114, l'autorizzazione prevista dal
presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato
secondo le modalita' previste ai sensi del medesimo art.
114.».



 
Art. 2.

Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 105, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.».
2. L'articolo 106, comma 3, e' modificato come segue:
a) alla lettera b) le parole «disporre della» sono sostituite dalle seguenti: «detenere la»;
b) alla lettera c), numero 2, le parole «e' il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «sia il prezzo» e le parole «ovvero e' il prezzo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero sia il prezzo»;
c) alla lettera d), il numero 3 e' abrogato.
3. L'articolo 107 e' modificato come segue:
a) al comma 1, lettera a) le parole: «l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui,»;
b) al comma 1, lettera b) le parole: «dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell'articolo 101-bis, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone che agiscono di concerto con lui»;
c) al comma 3, lettera a) le parole: «l'offerente medesimo o soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 109, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «l'offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso,».
4. L'articolo 108 e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una societa' italiana quotata»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo,»;
c) al comma 5 le parole: «corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determitata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.».
5. All'articolo 109, comma 3, le parole: «di cui all'articolo 101-bis, comma 4», sono sostituite dalle seguenti parole «di cui all'articolo 101-bis, comma 4-bis».
6. All'articolo 111, comma 1, dopo le parole: «capitale rappresentato da titoli» sono aggiunte le seguenti: «in una societa' italiana quotata».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 105, 106, 107, 108,
109 e 111 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 105 (Disposizioni generali). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni
della presente sezione si applicano alle societa' italiane
con titoli ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani.
2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si
intende una quota, detenuta anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli
emessi da una societa' di cui al comma 1 che attribuiscono
diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza.
3. La Consob puo' con regolamento includere nella
partecipazione categorie di titoli che attribuiscono
diritti di voto su uno o piu' argomenti diversi tenuto
conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione
della societa' che puo' avere il loro esercizio anche
congiunto. La Consob determina, altresi', con regolamento i
criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2
nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma,
risultino privati, per effetto di disposizioni legislative
o regolamentari, del diritto di voto.
3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le
modalita' con cui gli strumenti finanziari derivati
detenuti sono computati nella partecipazione di cui al
comma 2.».
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una
partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento
promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i
possessori di titoli sulla totalita' dei titoli ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro
possesso.
2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta e'
promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a
quello piu' elevato pagato dall'offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi
anteriori alla comunicazione di cui all'art. 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora
non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di
titoli della medesima categoria nel periodo indicato,
l'offerta e' promossa per tale categoria di titoli ad un
prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato
degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile.
2-bis. Il corrispettivo dell'offerta puo' essere
costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i
titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano
ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in
uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che
agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un
corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e
fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea della societa' i cui titoli sono oggetto di
offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari
dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in
titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita
mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'art. 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
al cinque per cento da parte di coloro che gia' detengono
la partecipazione indicata nel comma 1 senza detenere la
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero sia
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o
piu' venditori;
3) (Abrogato);
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche
degli strumenti finanziari emessi, puo' stabilire con
regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue
ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di
titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto
sugli argomenti indicati nell'art. 105, in misura tale da
attribuire un potere complessivo di voto equivalente a
quella di chi detenga la partecipazione indicata nel comma
1.
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 sono resi pubblici con le modalita' indicate nel
regolamento di cui all'art. 103, comma 4, lettera f).
4. L'obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito
di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a
tutti i possessori di titoli per la totalita' dei titoli in
loro possesso, purche', nel caso di offerta pubblica di
scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato
regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come
alternativa un corrispettivo in contanti.
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il
superamento della partecipazione indicata nel comma 1 o nel
comma 3, lettera b), non comporta l'obbligo di offerta ove
sia realizzato in presenza di uno o piu' soci che detengono
il controllo o sia determinato da:
a) operazioni dirette al salvataggio di societa' in
crisi;
b) trasferimento dei titoli previsti dall'art. 105 tra
soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
c) cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
d) operazioni di carattere temporaneo;
e) operazioni di fusione o di scissione;
f) acquisti a titolo gratuito.
6. La Consob puo' con provvedimento motivato, disporre
che il superamento della partecipazione indicata nel comma
1 o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di
offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di
cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel
regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.
«Art. 107 (Offerta pubblica di acquisto preventiva). -
1. Oltre che nei casi indicati nell'art. 106, commi 4 e 5,
l'obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo
articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione
viene a essere detenuta a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta
per cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'offerente e le persone che agiscono di concerto
con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura
superiore all'uno per cento, anche mediante contratti a
termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti
la comunicazione alla CONSOB prevista dall'art. 102, comma
1, ne' durante l'offerta;
b) l'efficacia dell'offerta sia stata condizionata
all'approvazione di tanti possessori di titoli che
possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal
computo i titoli detenuti, in conformita' dei criteri
stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera b),
dall'offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa,
se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento,
e dalle persone che agiscono di concerto con lui;
c) la CONSOB accordi l'esenzione, previa verifica della
sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e
b).
2. Le modalita' di approvazione sono stabilite dalla
CONSOB con regolamento. Possono esprimere il proprio
giudizio sull'offerta ai sensi del comma 1, lettera b),
anche i soci che non vi aderiscono.
3. L'offerente e' tenuto a promuovere l'offerta pubblica
prevista dall'art. 106 se, nei dodici mesi successivi alla
chiusura dell'offerta preventiva:
a) l'offerente medesimo o persone che agiscono di
concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di
partecipazioni in misura superiore all'uno per cento, anche
mediante contratti a termine con scadenza successiva;
b) la societa' emittente abbia deliberato operazioni di
fusione o di scissione.»
«Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica
totalitaria, una partecipazione almeno pari al
novantacinque per cento del capitale rappresentato da
titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia
stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento
del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non
ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per
cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di
offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il
corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto
anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio
dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1, o
dell'art. 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha
determinato il sorgere dell'obbligo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di
quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo'
sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale
un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
generali definiti dalla Consob con regolamento, in base a
criteri generali definiti da questa con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello proposto
nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere adempiuto
attraverso una riapertura dei termini della stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione
del presente articolo riguardanti in particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione del
presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli
residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione del
prezzo.».
«Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono solidalmente
tenuti agli obblighi previsti dagli articoli 106 e 108 le
persone che agiscono di concerto quando vengano a detenere,
a seguito di acquisti effettuati anche da uno solo di essi,
una partecipazione complessiva superiore alle percentuali
indicate nei predetti articoli.
2. Il comma 1 non si applica quando la detenzione di una
partecipazione complessiva superiore alle percentuali
indicate agli articoli 106 e 108 costituisce effetto della
stipula di un patto, anche nullo, di cui all'art. 122,
salvo che gli aderenti siano venuti a detenere una
partecipazione complessiva superiore alle predette
percentuali nei dodici mesi precedenti la stipulazione del
patto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie
cui all'art. 101-bis, comma 4-bis, assumono rilievo anche
congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono
partecipazioni.».
«Art. 111 (Diritto di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria
una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento
del capitale rappresentato da titoli in una societa'
italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui
entro tre mesi dalla scadenza del termine per
l'accettazione dell'offerta, se ha dichiarato nel documento
d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, il diritto
di acquisto puo' essere esercitato soltanto per le
categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la
soglia del novantacinque per cento.
2. Il corrispettivo e la forma che esso deve assumere
sono determinati ai sensi dell'art. 108, commi 3, 4 e 5.
3. Il trasferimento ha efficacia dal momento della
comunicazione dell'avvenuto deposito del prezzo di acquisto
presso una banca alla societa' emittente, che provvede alle
conseguenti annotazioni nel libro dei soci.».



 
Art. 3.

Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 121, comma 5 dopo le parole: «un'offerta pubblica di acquisto» sono aggiunte le seguenti: «o di scambio».
2. L'articolo 122 e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la societa' ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa' con azioni quotate,»;
b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente comma:
«5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 121, 122, del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).
- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice
civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i
limiti indicati nell'art. 120, commi 2 e 3, la societa' che
ha superato il limite successivamente non puo' esercitare
il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e
deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha
superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il
termine previsto la sospensione del diritto di voto si
estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile
accertare quale delle due societa' ha superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto e
l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 e'
elevato al cinque per cento a condizione che il superamento
del due per cento da parte di entrambe le societa' abbia
luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato
dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore
al due per cento del capitale in una societa' con azioni
quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono
acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una
societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso
di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni
eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e'
possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il
limite successivamente, la sospensione del diritto di voto
si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi
indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».
«Art. 122 (Patti parasociali). - 1. I patti, in
qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio
del diritto di voto nelle societa' con azioni quotate e
nelle societa' che le controllano entro cinque giorni dalla
stipulazione sono:
a) comunicati alla Consob;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
c) depositati presso il registro delle imprese del
luogo ove la societa' ha la sua sede legale;
d) comunicati alle societa' con azioni quotate.
2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalita' e i
contenuti della comunicazione, dell'estratto e della
pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal
comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per
le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal
comma 1 non puo' essere esercitato. In caso di
inosservanza, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
indicato nell'art. 14, comma 6.
5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in
qualunque forma stipulati:
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle
societa' con azioni quotate e nelle societa' che le
controllano;
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative
azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti
di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli
strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche
congiunto di un'influenza dominante su tali societa';
d-bis) volti a favorire o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non
aderire ad un'offerta.
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si
applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice
civile.
5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1
del presente articolo non si applicano ai patti, in
qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni
complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art.
120, comma 2.».



 
Art. 4.

Modifiche alla Parte V, Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58
1. L'articolo 192 e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
«a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7; »;
b) il comma 3 e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 121, 122,
del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 192 (Offerte pubbliche di acquisto o di scambio).
- 1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta
pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua
un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione
delle disposizioni dell'art. 102, commi 1, 3 e 6, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al
corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero
che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se
l'offerta fosse stata promossa.
2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai
sensi dell'art. 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni
dei regolamenti emanati a norma dell'art. 102, comma 1 e
dell'art. 103, comma 4;
a-bis) viola le disposizioni di cui all'art. 103, commi
3 e 3-bis;
a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di
acquisto di cui all'art. 108, commi 1 e 2 e le disposizioni
del regolamento emanato a norma dell'art. 108, comma 7;
b) esercita il diritto di voto in violazione delle
disposizioni dell'art. 110;
b-bis) viola l'obbligo di cui all'art. 110, comma
1-bis.
3. (Abrogato).».



 
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