IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli Berici»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici»; Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», annesso al sopra citato decreto, alle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Berici» Merlot e' stata riportata erroneamente la dicitura «estratto non riduttore minimo: 14 g/l» e che alla tipologia «Colli Berici» Tai rosso spumante non e' stato indicato il relativo titolo alcolometrico volumico totale minimo; Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» in conformita' a quanto previsto nel disciplinare di produzione presentato al Comitato vini e sul quale lo stesso ha espresso il proprio parere;
Decreta:
Art. 1. All'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» annesso al decreto ministeriale 6 agosto 2009 richiamato in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche: a) alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Berici» Merlot, e' eliminata la dicitura «estratto non riduttore minimo: 14 g/l»; b) alla descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Colli Berici» Tai rosso spumante e' inserita la dicitura «titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo |