Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 ottobre 2009
Monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui e' previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-bis, commi da 2 a 9, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;
Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007;
Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;
Visto altresi' il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007, assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno, delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa' qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;
Visto il comma 6 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007;
Visto il comma 7 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che presentano un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario di competenza mista almeno pari al predetto saldo 2007 peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007;
Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-bis;
Visto il comma 10 dello stesso art. 7-quater, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009;
Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, della legge n. 133 del 2008 - all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno;
Considerato che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita'.
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 luglio 2009;

Decreta:
Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2009

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato A
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