Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 8 ottobre 2009
Modifiche all'ordinanza 16 giugno 2009, recante: «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;
Vista l'ordinanza ministeriale 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Vista la successiva ordinanza ministeriale 2 luglio 2009 recante integrazioni alla predetta ordinanza 16 giugno 2009;
Ritenuto opportuno limitare l'applicazione delle previsioni del comma 1-bis dell'ordinanza alle sole composizioni temporaneamente transitate nella tabella II sezione D, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, e non anche a quelle che gia' vi erano iscritte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l'art. 117;

Ordina:

Art. 1.
1. Il comma 1-bis dell'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 giugno 2009 recante «Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II sezione D allegata al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», come modificata dalla successiva ordinanza 2 luglio 2009 recante integrazioni alla ordinanza stessa, e' sostituito dal seguente:
«1 bis - All'atto della dispensazione delle seguenti composizioni:
a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizione per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unita' di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita' espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantita' percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantita', espressa in base anidra, superiore a 20 mg;
e) composizione per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
f) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina, allorche' la prescrizione viene effettuata con ricetta diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 10 marzo 2006 o da quella del Servizio sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, il farmacista deve accertare l'identita' dell'acquirente e prendere nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere nella ricetta.».
2. Al comma 1-ter le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza, che sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 8 ottobre 2009

p. Il Ministro Il Vice Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 113
 
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