IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1992), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»; Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Testo Unico Bancario; Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonche' gli obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda da osservare nell'attivita' di collocamento dei titoli di Stato; Considerato che, in particolari situazioni di mercato, caratterizzate da rendimenti prossimi allo zero, la commissione applicata alla clientela per la sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro puo' determinare un prezzo totale di vendita superiore a 100; Considerata pertanto l'opportunita' di emanare nuove disposizioni per le operazioni di collocamento dei titoli di Stato; Sentita la CONSOB; Sentita la Banca d'Italia;
Decreta: Articolo Unico
All'art. 2 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e' apportata la seguente modificazione. Dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «2-bis. Nel caso in cui il prezzo totale di vendita, comprensivo dell'importo della ritenuta fiscale e della commissione di cui al comma precedente, risulti superiore a 100, l'importo massimo di tale commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2009
Il Ministro : Tremonti |