Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 settembre 2009
Riconoscimento, alla dott.ssa Stroscio Maria, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998 che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;
Vista l'istanza del 4 giugno 2007 con la quale la Sig.ra Scroscio Maria, cittadina italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 12 luglio 1953, ha chiesto al Ministero della giustizia, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo» conseguito nel Northem Territory-Queensland (Australia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Psicologa;
Preso atto dell'istruttoria svolta dal Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Ufficio III - Libere professioni;
Preso atto della decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso il precitato Ministero della giustizia, che nella riunione del 18 luglio 2008 ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di studio in possesso dell'interessata;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Decreta:
1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo accademico di «Psicologo», rilasciato dall'Universita' degli studi di Padova in data 10 aprile 1980 alla sig.ra Stroscio Maria, cittadina italiana, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 12 luglio 1953, corredato del certificato annuale di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Albo degli Psicologi del Northern Territory-Queensland (Australia), e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di Psicologo;
2. La dott. ssa Stroscio Maria e' autorizzata ad esercitare in Italia come lavoratore dipendente od autonomo la professione di «Psicologo», successivamente all'iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'Ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio;
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2009
Il direttore generale: Leonardi
 
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