Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina». |
|
|
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda Consorzio tutela vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla domanda sopra citata; Ha espresso, nella riunione del 15 settembre 2009, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ROSSO DI VALTELLINA» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» deve essere ottenuto esclusivamente da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca, minimo 90%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Valtellina» o «Valtellina Rosso» comprende: in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di la' della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti. I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino. Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate ed il Consorzio di tutela vini di Valtellina, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che si sono verificate, puo' stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente Disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, e alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Sondrio. Art. 5. Le operazioni di vinificazione del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e comuni confinanti. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela a la valorizzazione delle denominazioni di origine e della indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1998. E' in facolta' del Ministero dalle politiche agricole e forestali, sentito anche il parere del Consorzio di tutela vini di Valtellina, autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato o completato nella zona di frontiera del territorio svizzero e sotto il controllo del Consorzio di tutela vini di Valtellina di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni. La resa massima dell'uva in vino finito, non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» puo' essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno. I periodi di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato; odore: delicato, persistente, caratteristico; sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. E' consentito, in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti cascine e similari, nonche' della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, localita', mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 8. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta», comunque di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacita' consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri, tuttavia per recipienti da un litro ed inferiori e' anche consentito l'uso del tappo a vite. Il confezionamento e la presentazione del vino predetto deve avvenire in conformita' alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995. Il vino oggetto del presente Disciplinare anche se imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica, dovra' sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» in lingua italiana. Il vino oggetto del presente Disciplinare, ultimato il periodo di affinamento, anche se lo stesso e' effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, deve essere sottoposto agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. |
|
|
|