Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2009
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3817).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Ravvisata l'esigenza di integrare il novero delle disposizioni suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili per la struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione della situazione emergenziale in atto;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;
Visti gli articoli 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;
Di concerto il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA;
Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana;
Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno;
Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:
Art. 1.

1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' soppresso e sostituito dal seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo.».
 
Art. 2.

1. In ragione del protrarsi delle attivita' di soccorso necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
 
Art. 3.

1. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria delle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall'Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, puo' essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della protezione civile. La richiesta di superamento del limite di 180 giorni deve essere formulata dall'organizzazione di appartenenza del volontario interessato e deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ad esigenze connesse con la diretta responsabilita' di aspetti organizzativi o logistici che rendono problematica un'eventuale sostituzione con altro soggetto idoneo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 4.

1. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2009, n. 3757, dopo le parole: «direzione lavori,» e' aggiunto il seguente periodo: «e alla assegnazione dei predetti moduli e degli appartamenti alla popolazione».
2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: «puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, delle medesime Aziende» sono sostituite dalle seguenti parole: «e il sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna».
 
Art. 5.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 2009 le parole: «nel territorio abruzzese» sono sostituite dalle seguenti parole: «nel territorio della provincia di residenza o di domicilio».
2. Nell'ambito delle trenta unita' di personale previste dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 il sindaco dell'Aquila puo' stipulare tredici contratti di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.
3. All'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 le parole: «nel limite massimo di ottanta unita'» sono soppresse.
4. Nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, il comune dell'Aquila e' autorizzato a rimborsare le spese di lavoro straordinario sostenute dal personale del predetto comune nella fasi di prima emergenza.
 
Art. 6.

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, per l'espletamento delle iniziative poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' altresi' autorizzato a derogare all'art. 120 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni nonche' agli articoli 13 e 22 del decreto del presidente della giunta della regione Abruzzo n. 3 del 13 agosto 2007.
 
Art. 7.

1. L'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810/2009 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori e i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprieta' a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione.
2. I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree di sedime sulle quali gli stessi insistono, sono assegnati in proprieta' a titolo gratuito, in ragione della pertinente normativa in materia di proprieta' edilizia adibita ad uso scolastico, ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione».
2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/2009 le parole «in favore dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «in favore dei comuni o delle amministrazioni provinciali interessate».
 
Art. 8.

1. In considerazione della necessita' di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unita' immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari, privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo o delle necessarie verifiche tecniche da parte dei comuni competenti e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione necessarie, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, il sindaco del comune di L'Aquila e' autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili. A tal fine il sindaco provvede ad assicurare la necessaria pubblicita' alle presenti disposizioni attraverso avvisi da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale e locale, assegnando il termine di sette giorni per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui il numero delle case mobili offerte ecceda quello sopra indicato, il sindaco procede ad un esame comparativo delle proposte ricevute. Le proposte possono prevedere anche la messa a disposizione dei terreni occorrenti per l'insediamento delle case mobili.
2. Il sindaco del comune di L'Aquila individua le aree necessarie per l'insediamento delle case mobili anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto della temporaneita' degli interventi e del prevalente interesse pubblico per una adeguata sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari privi di abitazione.
3. Il sindaco provvede ad assegnare le case mobili ai nuclei familiari aventi titolo, secondo criteri di priorita' dallo stesso previamente definiti con proprio provvedimento.
4. L'assegnazione di cui al comma 3 determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonche' del diritto a beneficiare dell'ospitalita' gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato.
5. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione degli interventi eventualmente occorrenti per l'urbanizzazione primaria delle aree di cui al comma 2 il sindaco di L'Aquila si avvale del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che puo' provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai soggetti che mettano a disposizione le case mobili e' corrisposto, per ogni giornata di permanenza nelle medesime di ciascun componente del nucleo familiare, un corrispettivo la cui misura e' determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri definiti per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione nella delibera n. 547 del 28 settembre 2009 cosi' come modificata dalla delibera n. 582 del 12 ottobre 2009 della giunta della regione Abruzzo.
7. I rapporti tra i soggetti di cui al comma 6 ed il comune di L'Aquila sono disciplinati da apposite convenzioni nell'ambito delle quali e' tra l'altro determinato il periodo temporale di validita' e l'impegno dei medesimi soggetti a procedere al progressivo ritiro delle case mobili a seguito della comunicazione del sindaco del rilascio delle stesse e della inesistenza di altri nuclei familiari interessati.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo di euro 40.000.000,00 a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
 
Art. 9.

1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino degli immobili sede della Questura di L'Aquila, gravemente danneggiata e resa inagibile dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato si avvale, in qualita' di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, che provvede con le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2009, n. 3808.
2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 4 milioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Le risorse di cui al presente comma saranno assegnate al Dipartimento per la protezione civile per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale 5349 intestata al Provveditore di cui al medesimo comma 1 ed aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di l'Aquila.
 
Art. 10.

1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole: «deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio provvisorio,». Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le occorrenti opere viarie».
2. Ferme restando le deroghe gia' previste alla vigente normativa, in relazione agli interventi previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a derogare all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Agli interventi previsti dal presente articolo si procede con i poteri e le procedure, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 11.

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009, previsto dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e' differito al 31 dicembre 2009.
 
Art. 12.

1. Il contributo a titolo provvisorio di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, anche con la modalita' del finanziamento agevolato, e' concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di euro 20.000. Le spese effettuate con l'anticipazione corrisposta ai sensi del presente articolo, ferma restando la rendicontazione dovuta sul contributo o sul finanziamento complessivamente erogato, dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori.
 
Art. 13.

1. In deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i compensi da attribuire per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni realizzate nell'ambito del «Progetto C.A.S.E.» di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 nonche' dei moduli abitativi provvisori (M.A.P.) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.), sono determinati in misura forfettaria, con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite dello 0,3 per cento dell'importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva di cui all'art. 61, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
Art. 14.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del condominio».
2. L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e' cosi' sostituito: «L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi dell'art. 1 e' diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprieta' individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».
 
Art. 15.

1. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «amministratore del condominio» sono inserite le seguenti parole: «in favore del condominio».
2. Dopo il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario ai sensi del presente articolo e' diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprieta' individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante della comunione o all'amministratore del condominio».
 
Art. 16.

1. I contributi previsti, anche con la modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.
 
Art. 17.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3803 del 15 agosto 2009, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1, anche con la modalita' del finanziamento agevolato, e' effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprieta' indivisa nell'interesse dei soci assegnatari.
3. Il legale rappresentante della societa' cooperativa a proprieta' indivisa e' tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilita' separata le spese sostenute».
 
Art. 18.

1. Al comma 6 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «, ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,».
2. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti parole: «ed alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, art. 2, comma 1, e n. 3803 del 15 agosto 2009, art. 4,».
 
Art. 19.

1. In relazione alle domande di contributo e di finanziamento agevolato presentate, le autorita' competenti effettuano il monitoraggio delle richieste, anche al fine di evitare duplicazioni tra i contributi concessi ai singoli ed i contributi concessi ai condomini o societa' di cui gli stessi fanno parte. La domanda presentata dal rappresentante designato dai proprietari di unita' immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituto in condominio, dall'amministratore del condominio e dal rappresentante legale della societa' operativa a proprieta' indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati.
 
Art. 20.

1. In considerazione delle finalita' etiche perseguite per alleviare il disagio abitativo determinato dal sisma del 6 aprile 2009, la Societa' Fintecna S.p.A., e' autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla Societa' di gestione del risparmio «Europa Risorse S.G.R. S.p.A.», con le finalita' di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009.
 
Art. 21.

1. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo comma, il documento unico di regolarita' contributiva ed il certificato di regolarita' sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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