Gazzetta n. 249 del 26 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 ottobre 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Puetter Carol Mije, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Puetter Carol Mije, nata il 13 febbraio 1978 a Aachen (Germania), cittadina tedesca, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwaltin» conseguito in Germania nell'aprile 2007, come documentato dal certificato rilasciato dalla «Rechtsanwaltskammer Hamm», ai fini dell' iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che la richiedente ha concluso il percorso formativo accademico tedesco, avendo superato il primo ed il secondo esame di Stato, rispettivamente nel febbraio 2004 e nel luglio 2006, come attestato dal certificato rilasciato dal «Hessisches Ministerium der Justiz»;
Considerato che ha dimostrato con opportune certificazioni di aver maturato esperienza professionale in Italia;
Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Puetter Carol Mije, nata il 13 febbraio 1978 a Aachen (Germania), cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale;
4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 8 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta, nel caso specifico ridotta in considerazione della esperienza professionale maturata, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, una delle quali verte su 1) diritto penale, e una e' scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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