Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 ottobre 2009 |
Riconoscimento, al sig. Zambaldi Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori industriale, civile ambientale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur (Univ.)» presso la «Technische Universitat Munchen» nel maggio 2000; Considerato inoltre che ha conseguito il titolo di «Doktor der Naturwissenschaften» nell'ottobre 2008 presso la «Universitat Paderborn»; Considerato altresi' che ha documentato possesso di esperienza professionale; Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lettera e) della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 luglio 2009, in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademica non e' assolutamente assimilabile, e la difformita' e' tale da non poter essere colmata con applicazione di misure compensative; Visto inoltre che, nella medesima seduta, e' stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, senza l'applicazione di misure compensative, in quanto la formazione accademica e professionale documentata risulta essere completa; Visto altresi' che, nella stessa conferenza, e' stata accolta la richiesta di iscrizione nella sezione A settore industriale, ma in considerazione delle carenze riscontrate e' necessaria l'applicazione di misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta: Art. 1.
Al sig. Zambaldi Martin, nato il 1° giugno 1975 a Bolzano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia. |
| Art. 2.
Lo stesso titolo e' riconosciuto come valido per l'iscrizione nella sezione A settore industriale, ma il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 30 mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie, scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) costruzione di macchine; e solo orali 3) impianti chimici, 4) impianti industriali, 5) impianti elettrici. |
| Art. 4.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale, per le ragioni in motivazione, e' respinta.
Roma, 8 ottobre 2009
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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