Gazzetta n. 251 del 28 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 4 agosto 2009
Modalita' di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di applicazione nonche' dei criteri e delle condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi;
Visto l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto l'art. 13, comma primo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni;
Tenuto conto della deliberazione del CIPI del 15 marzo 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1990;
Visto l'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
Ritenuto di dare attuazione alla disposizione recata dal comma 6 dell'art. 32 della citata legge n. 2 del 2009;
Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, nell'esclusivo ambito della procedura di cui al citato art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le modalita' di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge.
2. I crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono: i crediti assistiti da privilegio; i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.
3. Non possono costituire oggetto della proposta di accordo:
a) i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;
b) i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
4. Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.
 
Art. 2.

Modalita' applicative
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, devono presentare agli enti previdenziali interessati la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall'art. 161, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano dell'impresa.
 
Art. 3.

Limiti dei crediti ammissibili
1. La proposta di pagamento parziale per i crediti privilegiati di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2778 c.c. e per i crediti per premi non puo' essere inferiore al cento per cento e per i crediti privilegiati di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 c.c. non puo' essere inferiore al quaranta per cento.
2. La proposta di pagamento parziale per i crediti di natura chirografaria non puo' essere inferiore al trenta per cento.
3. La proposta di pagamento dilazionato non puo' essere superiore a sessanta rate mensili con applicazione degli interessi al tasso legale, nel tempo, vigente.
 
Art. 4.

Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali
1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 3 e previa valutazione della relazione di cui all'art. 2, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:
a) idoneita' dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;
b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilita' dello stesso;
c) correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;
e) essenzialita' dell'accordo ai fini della continuita' dell'attivita' dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.
2. Il mancato rispetto degli obblighi previsti nell'accordo, comporta la revoca dell'accordo medesimo.
 
Art. 5.

Disposizioni finali
1. I singoli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie definiscono le modalita' operative delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 367
 
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