Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 ottobre 2009
Riconoscimento, al sig. Lozano Bazan Martin Armando, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto l'art. 1 comma 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato il 13 marzo 1964 a Lima (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Peru' ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bachiller en Derecho» presso la «Universidad de San Martin de Porres» nel dicembre 1992;
Considerato che il richiedente risulta aver conseguito il titolo professionale di «Abogado» nell'agosto 1993 presso la stessa Universita', e di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dall'ottobre 1993;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 2009;
Considerato il conforme parere scritto del Consiglio Nazionale Forense;
Rilevato che sussistono molte differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49 comma 3 del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:
Art. 1.

Al sig. Lozano Bazan Martin Armando, nato il 13 marzo 1964 a Lima (Brasile), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su:
1) diritto civile;
2) diritto penale, e una e' scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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