Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2009
Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2009/2010, all'articolo 5, comma 3, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, e successiva modifica, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000 con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2008 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela dei Vini Doc e Igt della Provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra'», al fine di l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a Denominazione di Origine Controllata «Cinque Terre Sciacchetra'»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola n. 2009/2010, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a Denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetra'» possono essere vinificate a partire dal 20 ottobre 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo
 
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