Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 ottobre 2009
Riconoscimento, al sig. Bitri Redjan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Bitri Redjan, nato il 18 marzo 1982 a Fier (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo sopra citato, il riconoscimento del proprio titolo professionale di avvocato conseguito in Albania ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di laurea in «Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» nel maggio 2006;
Considerato inoltre che ha conseguito un master di secondo livello in «Commercio internazionale» presso l'Universita' degli studi Roma Tre nell'anno accademico 2007/2008;
Considerato che il richiedente risulta essere iscritto all'Ordine degli Avvocati «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 2007;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 10 luglio 2009;
Considerato il conforme parere del Consiglio Nazionale Forense nella seduta sopra indicata;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 1° luglio 2008 con validita' fino al 30 giugno 2013, per lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Bitri Redjan, nato il 18 marzo 1982 a Fier (Albania), cittadino albanese e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 ottobre 2009

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta del candidato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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